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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 12577/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21310/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2832/2018 depositata il 07/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Monza dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale per il pagamento in favore della società Kopron di complessivi e uro 308.550 quale corrispettivo per la fornitura e il montaggio di elementi strutturali per la costruzione di un capannone.

In particolare, il Tribunale disattendeva l’eccezione di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo affermandone la nullità.

In particolare, la prima notifica era nulla perché effettuata presso la sede legale della persona giuridica amezzo di posta per compiuta giacenza,quindi con modalità non consentita; anche l’ulteriore notifica era nulla perché eseguita presso la sede operativa della società mediante la co nsegna a persona qualificatasi come moglie-socio, benché pacificamente costei non rivestisse alcuna delle qualità indicate.

Il Tribunale, tuttavia, dichiarava l’opposizione inammissibile perché proposta tardivamente in difetto dei presupposti di cui all’articolo 650 c.p.c. non avendo l’opponente, benché onerata, dato prova di non aver potuto proporre tempestiva opposizione a causa di detta nullità.

Infatti, dal verbale di consultazione sindacale non poteva inferirsi la chiusura della sede della società nel periodo in cui era stata effettuata la notificazione e Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 nessun’altra allegazione era stata offerta dall’opponente per dimostrare il nesso di causalità tra le irregolarità delle notificazioni ela mancata tempestiva opposizione.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] pro po neva appello avverso la suddetta sentenza.

3. La società Kopron ritualmente costituitasi insist eva per il rigetto dell’appello.

4. La Corte d’Appello d i Milano accoglieva l ’ appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Monza accoglieva l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] revocando il decreto ingiuntivo opposto.

5. In particolare rilevava la Corte d’Appello che documentalmente risultava che la società Kopron aveva notificato il decreto ingiuntivo alla società [OSCURATO:PERSONA] sia presso la sede operativa che presso la sede legale della società a mezzo del servizio postale.

La qualificazione operata dal tribunale di nullità della notifica e non di inesistenza doveva condividersi.

Infatti,la notificazione di un atto a persona giuridica presso la sede legale a mezzo del servizio postale è valida a condizione che il piego venga consegnato a persone abilitate alla ricezione mentre in assenza di tali persone deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale.

Quanto alla seconda notifica,la nullità discendeva dal fatto che l’ufficiale postale aveva consegnato il plico a persona non abilitata a riceverlo come potevadesumersi dall’attestazione apposta sulla relativa cartolina ove si era limitata ad apporre accanto alla casella destinatario la locuzione moglie-socio.

Peraltro, l a notifica oltre a non qualificare Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 la consegnatariaquale persona abilitata a ricevere l’at to per conto della società non consentiva neanche di inferire un qualche collegamento tra la ricevente e la società.

Infatti , la firmataria tale [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva né la veste di socio (la [OSCURATO:PERSONA] aveva un unico socio [OSCURATO:PERSONA]) né d i quella di coniuge del socio unicoessendo il Mignolli coniugato con persona diversa.

Tutto ciò premesso, secondo la Corte d’Appello, l’opponente aveva fornito prova adeguata dell’impossibilità di proporre opposizione tempestiva a cagione di tale nullità.

La società aveva dimostrato che l’organico composto alla data del 30 gennaio 2014 da quattro operaie e da due impiegati collocati ini zialmente in cassa integrazione si era ridotto di un’unità già nel febbraio del 2014 per le dimissioni di una delle impiegate.

La società opponente aveva dimostrato che la cassa integrazione er a proseguita per tutto il restante personale, anche a zero ore , quantomeno sino a tutto il 2 agosto 2014,sicché diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non solo era provato che all’atto dell’accesso dell’ufficiale postale presso la sede, non prestava servizio alcun impiegato ma anche che l’attività era stata sospesa da diversi mesi, il che in d u ceva ad escludere che si rendessero necessari accessi presso gli uffici da parte di chicchessia.Pertanto, doveva ritenersi del tutto verosimile che a causa della nullità della notifica la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva acquisito conoscenza dell’atto in tempo utile per poter tempestivamente proporre l’opposizione.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di essersi attivata per richiedere alla società Kopron u n a copia del decreto ingiuntivo dopo essere stata Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 avvisata dalla propria banca delle iniziative esecutive intraprese dall’appellata in forza di detto titolo e che proprio la società opposta aveva trasmesso copia del suddetto decreto.

La società [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque fornito plurimi e convergenti elementi dai quali dedurre che la nullità in concreto aveva determinato un ostacolo all’introduzione di una tempestiva opposizione.

Anche la seconda delle notifiche secondo la Corte d’Appello non offriva alcun elemento per il quale potesse affermarsi che il plico consegnato era comunque giunto a conoscenza della società in tempi e modi tali da consentirne l’impugnazione.

In conclusione, l’opposizione , benché tardiva , doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. con conseguente riforma della sentenza appellata.

Nel merito l’opposizione doveva ritenersi fondata in quanto la società Kopron non aveva fornito prova adeguata del credito.

A fronte dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. sollevata all’opponente che aveva contestato la consegna della merce pattuita e l’allestimento della struttura, la società opposta si era limitata a produrre in aggiunta al contratto solo le fatture con le quali si era approvvigionata di alcuni materiali presso un a società terza e tre documenti di trasporto dai quali tuttavia risultava che i materiali erano stati consegnati a Kopron e non già alla società [OSCURATO:PERSONA].

6. La società Kopron ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

7. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con contro ricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigettodel ricorso.

Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 650 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto che le notificazioni presso la sede legale non si fossero perfezionate.

Le due notifiche presso la sede legale e presso la sede operativa della società [OSCURATO:PERSONA] non erano nulle.

D alle cartoline di ricevimento risultava che ai richiama ti indirizzi di via S trada Nuova n. 24 e presso la sede operativa F um an e località Gorgusello la Società era reperibile.

Infatti, il luogo con il quale la società o il destinatario della notificazione ha un rapporto occasionale ècomunque riferibile al destinatario.

Inoltre , l ’ufficiale giudiziario aveva accertato solo la temporanea assenza e non l’irreperibilità presso la sede legale della società.

La temporanea assenza non può essere considerata una causa impeditiva della tempestiva conoscenza del decreto essendo un fatto volontario imputabile all’interessato.

Peraltro,risultava che al momento della notificazione del 25 luglio 2014 c’era la sospensione solo parziale dell’attività lavorativa e non di tutti i dipendenti.

Dunque , non poteva dirsi provato che all’atto dell’accesso dell’ufficiale giudiziario presso la sede non prestava servizio alcun impiegato e che l’attività era stata sospesa da diversi mesi.

Inoltre, la situazione di cassa integrazione non poteva integrare la fattispecie di forza maggiore o di caso fortuito legittimante l’opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omessa valutazione di un fatto storico decisivo in relazione alla notificazione presso la sede legale per non avere la C orte Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 territoriale attribuito rilievo al fatto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo l’attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] era solo parzialmente sospesa.

La censura è simile alla precedente sotto il profilo della omessa valutazione del fatto storico in quanto l’attività lavorativa era solo parzialmente sospesa.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza perché corredata da motivazione apparente violazione articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

La censura attiene alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata circa la prova della mancanza di conoscenza del plico consegnato in tempi e modi tali da consentire l’impugnazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: valutazione di un fatto storico decisivo in relazione all’onere mai assunto da [OSCURATO:PERSONA] in merito all’impossibilità di avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e di non essere stata in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Premesso che, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva del decreto ingiuntivo, non è sufficiente la mera circostanza della nullità della notifica del provvedimento monitorio occorrendo invece la prova puntuale e specifica che a causa dell’irregolarità l’opponente sia stato nell’impossibilità di avere tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Nella specie non vi sarebbe stata alcuna prova che la signora [OSCURATO:PERSONA], persona che aveva materialmente ricevuto l’atto giudiziario notificato in qualità di persona abilitata, fosse totalmente est ranea alla società.

Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 Quest’ultima,infatti, aveva firmato personalmente l’atto in qualità di persona abilitata e non vi era stata alcuna prova che la firmataria oltre a non essere dipendente non era neppure addetta alla sede per non aver ricevuto alcun incarico. 4.1 I primi quattro motivi di ricors o, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili.

Le censure hanno tutte ad oggetto la questione dell’inammissibilità dell’opposizione tardiva o per la validità della notificadel decreto ingiuntivo o per la mancanza di prova da parte dell’ingiunta di non aver potuto proporre l’opposizione a causa della nullità della medesima notifica. 4.2 Prel iminarmente deve dichiararsi inammissibile la censura di violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. secondo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistente in ordine alla prova della mancanza di conoscenza del plico che invece era stato consegnato in tempi e modi tali da consentire l’impugnazione.

In proposito deve ribadirsi che questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che,dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014).

Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non sussiste.

La Corte d'Appello, infatti, ha ampiamente motivato sulle ragioni della nullità della notifica e sul perché, a causa di tale nullità, la società controricorrente non ha potuto proporre tempestivamente l’opposizione al decreto ingiuntivo.

La censura, pertanto,si appalesa manifestamente inammissibile. 4.3 N el caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ..

La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 cod. proc. civ.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento.

La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuitoo di forza maggiore, della notificazione del decreto(Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605328 - 01). 4.4 Giova ripetere che i motivi in esame pongono due distinti problemi: la nullità delle due notifiche del decreto ingiuntivo e in Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 successione logica la prova da parte dell’ingiunta di non aver potuto proporre l’opposizione a causa della suddetta nullità ove ritenuta sussistente. 4.4 Ciò premesso devono esaminarsi prima le censure aventi ad oggetto la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo e rispetto a tale parte della sentenza deve osservarsi che la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale sicché si verte in ipotesi di c.d.

“doppia conforme”.

Come si è detto le notifiche del decreto ingiuntivo intentate dalla società ricorrente sono state due, una prima presso la sede legale della Società ed una seconda presso la sede operativa. 4.5 Quanto alla prima notifica la decisione della Corte d’Appello è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: « È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante» ( ex plurimis Sez. 6- 1, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011, Rv. 619293 - 01).

Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 Si è anche precisato che: « i n tema di notificazioni ad una persona giuridica la notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.»(Sez. 6 - L, Or d . n. 30882 del 2017 ).

In altri termini, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Sez. 1, Sent.n. 2232 del 2017, Rv. 643510 - 01).

Nella specie la notifica è stata fatta alla società presso la sede legale e il plico non è stato consegnato per assenza di persone abilitate a riceverlo.

Di conseguenza la notifica non poteva perfezionarsi con le forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. e con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. 4.6 La seconda notifica presso la sede operativa è risultata effettuata a tale [OSCURATO:PERSONA] persona che , per quanto accertato dalla Corte d’Appello,non aveva alcun collegamento con la società.

Infatti, nella relata di notifica, l’ufficiale postale a veva scritto moglie/socia e, tuttavia, la Corte d’Appello ha evidenziato che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva un unico socio ([OSCURATO:PERSONA]) coniugato con persona diversa dalla firmataria.

Dunque, risultava Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 provato che [OSCURATO:PERSONA], persona che aveva materialmente ricevuto l’atto giudiziario notificato in qualità di persona abilitata, era totalmente estranea alla società non essendo neanche dipendente o addetta alla sede per non aver ricevuto alcun incarico. 4.7 Anche in questo caso, pertanto, la decisione della Corte d’Appello di declaratoria di nullità della notifica è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui : Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione (Sez.5, Sentenza n. 21817 del 2012 ).

Inoltre, sempre ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico (Sez.5, Ord. n. 32981 del 2018).

Nella specie, la società opponente ha dato prova della mancanza di qualunque incarico o collegamento della Zivelonghi con la società e, dunque, la presunzione iuris tantum è stata superata.

Peraltro, la valutazione della Corte d'Appello circa il soddisfacimento dell’onere probatorio da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’estraneità della Zivelonghi è un giudiziodi fatto sottratto al sindacato di questa Corte salvo l’omesso esame di un fatto decisivo, peraltro precluso dalla c.d.

“doppia conforme”. 4.8Allo stesso modo, trattandosi di una valutazione di fatto, è precluso il sindacato di legittimità sulla motivazione della Corte d'Appello circa la tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo dovuta alla nullità delle notifiche del medesimo decreto.

Sul punto la Corte d'Appello ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito prova adeguata dell’impossibilità di proporre opposizione tempestiva a cagione delle suddette nullità delle notifiche.

La società aveva dimostrato che il personale era in cassa integrazione e che all’atto dell’accesso dell’ufficiale postale presso la sede, non prestava servizio alcun impiegato essendo l’attività sospesa da diversi mesi.

Pertanto, doveva ritenersi del tutto verosimile che a causa della nullità della notifica la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva acquisito conoscenza dell’atto in tempo utile per poter tempestivamente proporre l’opposizione.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di essersi attivata per richiedere alla Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 società Kopron una copia del decreto ingiuntivo dopo essere stata avvisata dalla propria banca delle iniziative esecutive intraprese dall’appellata in forza di detto titolo e che proprio la società opposta aveva trasmesso copia del suddetto decreto.

La società [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque fornito plurimi e convergenti elementi dai quali dedurre che la nullità in concreto aveva determinato un ostacolo all’introduzione di una tempestiva opposizione.

Anche la seconda delle notifiche, secondo la Corte d’Appello , non offriva alcun elemento per il quale potesse affermarsi che il plico consegnato era comunque giunto a conoscenza della società in tempi e modi tali da consentirne l’impugnazione.

In conclusione, l’opposizione, benché tardiva, doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. con conseguente riforma della sentenza appellata.

Peraltro,non è necessario, come paventato dal ricorrente che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo sia dovuta a forza maggiore o a caso fortuito ma è sufficiente che sia conseguenza della nullità della notifica.

Anche su questo aspetto, pertanto, la sentenza è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018, Rv. 650426 -01).

In conclusione, l’accertamento della Corte d'Appello circa la prova che la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza dell’ingiunzioneè congruamente motivat o e sotto tale profilo non è suscettibile di sindacatoin sede di legittimità .

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di un fatto storico per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al fatto che la consegna del capannone industriale non fossemai stata contestata da [OSCURATO:PERSONA].

La regolarità dell’adempimento da parte di Kopron in favore di [OSCURATO:PERSONA] non solo dalle fatture prodotte in sede monitorio mai impugnate ma altresì dall’intera documentazione allegata completamente disattesa dalla corte territoriale.

I DDT indicavano espressamente quale destinazione della merce il cantiere ditta Ca va Leoni così che la firma apposta dal destinatario comproverebbe l’avvenuta regolare consegna proprio in favore del cantiere e il fatto che da soli non siano sufficienti a provare l’adempimento significherebbe omettere di valutare le risultanze di cui la parte aveva esplicitamente dedotto la decisività. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La censura è del tutto generica e fa riferimento ad una presunta circostanza non contestata e decisiva.

Deve ribadirsi che ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022, Rv. 664645 -01).

La società ricorrente non indica alcun atto dal quale desumere la non contestazione della consegna del capannone o dei materiali mentre quanto ai DDT la Corte d’Appello si è pronunciata ritenendoli non idonei a fornire la prova dell’adempimento sicché anche sotto profilo la censura è inammissibile.

7. In definitiva, il ricorso è rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 12.000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ric. 2018n. 21310 sez.

S2 - ud. 05/ 0 4/2023 ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21310/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2832/2018 depositata il 07/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Monza dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale per il pagamento in favore della società Kopron di complessivi e uro 308.550 quale corrispettivo per la fornitura e il montaggio di elementi strutturali per la costruzione di un capannone. In particolare, il Tribunale disattendeva l’eccezione di inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo affermandone la nullità. In particolare, la prima notifica era nulla perché effettuata presso la sede legale della persona giuridica amezzo di posta per compiuta giacenza,quindi con modalità non consentita; anche l’ulteriore notifica era nulla perché eseguita presso la sede operativa della società mediante la co nsegna a persona qualificatasi come moglie-socio, benché pacificamente costei non rivestisse alcuna delle qualità indicate. Il Tribunale, tuttavia, dichiarava l’opposizione inammissibile perché proposta tardivamente in difetto dei presupposti di cui all’articolo 650 c.p.c. non avendo l’opponente, benché onerata, dato prova di non aver potuto proporre tempestiva opposizione a causa di detta nullità. Infatti, dal verbale di consultazione sindacale non poteva inferirsi la chiusura della sede della società nel periodo in cui era stata effettuata la notificazione e Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 nessun’altra allegazione era stata offerta dall’opponente per dimostrare il nesso di causalità tra le irregolarità delle notificazioni ela mancata tempestiva opposizione. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] pro po neva appello avverso la suddetta sentenza. 3. La società Kopron ritualmente costituitasi insist eva per il rigetto dell’appello. 4. La Corte d’Appello d i Milano accoglieva l ’ appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Monza accoglieva l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] revocando il decreto ingiuntivo opposto. 5. In particolare rilevava la Corte d’Appello che documentalmente risultava che la società Kopron aveva notificato il decreto ingiuntivo alla società [OSCURATO:PERSONA] sia presso la sede operativa che presso la sede legale della società a mezzo del servizio postale. La qualificazione operata dal tribunale di nullità della notifica e non di inesistenza doveva condividersi. Infatti,la notificazione di un atto a persona giuridica presso la sede legale a mezzo del servizio postale è valida a condizione che il piego venga consegnato a persone abilitate alla ricezione mentre in assenza di tali persone deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale. Quanto alla seconda notifica,la nullità discendeva dal fatto che l’ufficiale postale aveva consegnato il plico a persona non abilitata a riceverlo come potevadesumersi dall’attestazione apposta sulla relativa cartolina ove si era limitata ad apporre accanto alla casella destinatario la locuzione moglie-socio. Peraltro, l a notifica oltre a non qualificare Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 la consegnatariaquale persona abilitata a ricevere l’at to per conto della società non consentiva neanche di inferire un qualche collegamento tra la ricevente e la società. Infatti , la firmataria tale [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva né la veste di socio (la [OSCURATO:PERSONA] aveva un unico socio [OSCURATO:PERSONA]) né d i quella di coniuge del socio unicoessendo il Mignolli coniugato con persona diversa. Tutto ciò premesso, secondo la Corte d’Appello, l’opponente aveva fornito prova adeguata dell’impossibilità di proporre opposizione tempestiva a cagione di tale nullità. La società aveva dimostrato che l’organico composto alla data del 30 gennaio 2014 da quattro operaie e da due impiegati collocati ini zialmente in cassa integrazione si era ridotto di un’unità già nel febbraio del 2014 per le dimissioni di una delle impiegate. La società opponente aveva dimostrato che la cassa integrazione er a proseguita per tutto il restante personale, anche a zero ore , quantomeno sino a tutto il 2 agosto 2014,sicché diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non solo era provato che all’atto dell’accesso dell’ufficiale postale presso la sede, non prestava servizio alcun impiegato ma anche che l’attività era stata sospesa da diversi mesi, il che in d u ceva ad escludere che si rendessero necessari accessi presso gli uffici da parte di chicchessia.Pertanto, doveva ritenersi del tutto verosimile che a causa della nullità della notifica la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva acquisito conoscenza dell’atto in tempo utile per poter tempestivamente proporre l’opposizione. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di essersi attivata per richiedere alla società Kopron u n a copia del decreto ingiuntivo dopo essere stata Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 avvisata dalla propria banca delle iniziative esecutive intraprese dall’appellata in forza di detto titolo e che proprio la società opposta aveva trasmesso copia del suddetto decreto. La società [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque fornito plurimi e convergenti elementi dai quali dedurre che la nullità in concreto aveva determinato un ostacolo all’introduzione di una tempestiva opposizione. Anche la seconda delle notifiche secondo la Corte d’Appello non offriva alcun elemento per il quale potesse affermarsi che il plico consegnato era comunque giunto a conoscenza della società in tempi e modi tali da consentirne l’impugnazione. In conclusione, l’opposizione , benché tardiva , doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. con conseguente riforma della sentenza appellata. Nel merito l’opposizione doveva ritenersi fondata in quanto la società Kopron non aveva fornito prova adeguata del credito. A fronte dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. sollevata all’opponente che aveva contestato la consegna della merce pattuita e l’allestimento della struttura, la società opposta si era limitata a produrre in aggiunta al contratto solo le fatture con le quali si era approvvigionata di alcuni materiali presso un a società terza e tre documenti di trasporto dai quali tuttavia risultava che i materiali erano stati consegnati a Kopron e non già alla società [OSCURATO:PERSONA]. 6. La società Kopron ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso. 7. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con contro ricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigettodel ricorso. Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 650 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto che le notificazioni presso la sede legale non si fossero perfezionate. Le due notifiche presso la sede legale e presso la sede operativa della società [OSCURATO:PERSONA] non erano nulle. D alle cartoline di ricevimento risultava che ai richiama ti indirizzi di via S trada Nuova n. 24 e presso la sede operativa F um an e località Gorgusello la Società era reperibile. Infatti, il luogo con il quale la società o il destinatario della notificazione ha un rapporto occasionale ècomunque riferibile al destinatario. Inoltre , l ’ufficiale giudiziario aveva accertato solo la temporanea assenza e non l’irreperibilità presso la sede legale della società. La temporanea assenza non può essere considerata una causa impeditiva della tempestiva conoscenza del decreto essendo un fatto volontario imputabile all’interessato. Peraltro,risultava che al momento della notificazione del 25 luglio 2014 c’era la sospensione solo parziale dell’attività lavorativa e non di tutti i dipendenti. Dunque , non poteva dirsi provato che all’atto dell’accesso dell’ufficiale giudiziario presso la sede non prestava servizio alcun impiegato e che l’attività era stata sospesa da diversi mesi. Inoltre, la situazione di cassa integrazione non poteva integrare la fattispecie di forza maggiore o di caso fortuito legittimante l’opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omessa valutazione di un fatto storico decisivo in relazione alla notificazione presso la sede legale per non avere la C orte Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 territoriale attribuito rilievo al fatto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo l’attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] era solo parzialmente sospesa. La censura è simile alla precedente sotto il profilo della omessa valutazione del fatto storico in quanto l’attività lavorativa era solo parzialmente sospesa. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza perché corredata da motivazione apparente violazione articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La censura attiene alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata circa la prova della mancanza di conoscenza del plico consegnato in tempi e modi tali da consentire l’impugnazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: valutazione di un fatto storico decisivo in relazione all’onere mai assunto da [OSCURATO:PERSONA] in merito all’impossibilità di avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e di non essere stata in grado di proporre una tempestiva opposizione. Premesso che, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva del decreto ingiuntivo, non è sufficiente la mera circostanza della nullità della notifica del provvedimento monitorio occorrendo invece la prova puntuale e specifica che a causa dell’irregolarità l’opponente sia stato nell’impossibilità di avere tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Nella specie non vi sarebbe stata alcuna prova che la signora [OSCURATO:PERSONA], persona che aveva materialmente ricevuto l’atto giudiziario notificato in qualità di persona abilitata, fosse totalmente est ranea alla società. Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 Quest’ultima,infatti, aveva firmato personalmente l’atto in qualità di persona abilitata e non vi era stata alcuna prova che la firmataria oltre a non essere dipendente non era neppure addetta alla sede per non aver ricevuto alcun incarico. 4.1 I primi quattro motivi di ricors o, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili. Le censure hanno tutte ad oggetto la questione dell’inammissibilità dell’opposizione tardiva o per la validità della notificadel decreto ingiuntivo o per la mancanza di prova da parte dell’ingiunta di non aver potuto proporre l’opposizione a causa della nullità della medesima notifica. 4.2 Prel iminarmente deve dichiararsi inammissibile la censura di violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. secondo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistente in ordine alla prova della mancanza di conoscenza del plico che invece era stato consegnato in tempi e modi tali da consentire l’impugnazione. In proposito deve ribadirsi che questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che,dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non sussiste. La Corte d'Appello, infatti, ha ampiamente motivato sulle ragioni della nullità della notifica e sul perché, a causa di tale nullità, la società controricorrente non ha potuto proporre tempestivamente l’opposizione al decreto ingiuntivo. La censura, pertanto,si appalesa manifestamente inammissibile. 4.3 N el caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ.. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 cod. proc. civ.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuitoo di forza maggiore, della notificazione del decreto(Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605328 - 01). 4.4 Giova ripetere che i motivi in esame pongono due distinti problemi: la nullità delle due notifiche del decreto ingiuntivo e in Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 successione logica la prova da parte dell’ingiunta di non aver potuto proporre l’opposizione a causa della suddetta nullità ove ritenuta sussistente. 4.4 Ciò premesso devono esaminarsi prima le censure aventi ad oggetto la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo e rispetto a tale parte della sentenza deve osservarsi che la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale sicché si verte in ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Come si è detto le notifiche del decreto ingiuntivo intentate dalla società ricorrente sono state due, una prima presso la sede legale della Società ed una seconda presso la sede operativa. 4.5 Quanto alla prima notifica la decisione della Corte d’Appello è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: « È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante» ( ex plurimis Sez. 6- 1, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011, Rv. 619293 - 01). Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 Si è anche precisato che: « i n tema di notificazioni ad una persona giuridica la notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.»(Sez. 6 - L, Or d . n. 30882 del 2017 ). In altri termini, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Sez. 1, Sent.n. 2232 del 2017, Rv. 643510 - 01). Nella specie la notifica è stata fatta alla società presso la sede legale e il plico non è stato consegnato per assenza di persone abilitate a riceverlo. Di conseguenza la notifica non poteva perfezionarsi con le forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. e con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. 4.6 La seconda notifica presso la sede operativa è risultata effettuata a tale [OSCURATO:PERSONA] persona che , per quanto accertato dalla Corte d’Appello,non aveva alcun collegamento con la società. Infatti, nella relata di notifica, l’ufficiale postale a veva scritto moglie/socia e, tuttavia, la Corte d’Appello ha evidenziato che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva un unico socio ([OSCURATO:PERSONA]) coniugato con persona diversa dalla firmataria. Dunque, risultava Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 provato che [OSCURATO:PERSONA], persona che aveva materialmente ricevuto l’atto giudiziario notificato in qualità di persona abilitata, era totalmente estranea alla società non essendo neanche dipendente o addetta alla sede per non aver ricevuto alcun incarico. 4.7 Anche in questo caso, pertanto, la decisione della Corte d’Appello di declaratoria di nullità della notifica è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui : Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione (Sez.5, Sentenza n. 21817 del 2012 ). Inoltre, sempre ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico (Sez.5, Ord. n. 32981 del 2018). Nella specie, la società opponente ha dato prova della mancanza di qualunque incarico o collegamento della Zivelonghi con la società e, dunque, la presunzione iuris tantum è stata superata. Peraltro, la valutazione della Corte d'Appello circa il soddisfacimento dell’onere probatorio da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’estraneità della Zivelonghi è un giudiziodi fatto sottratto al sindacato di questa Corte salvo l’omesso esame di un fatto decisivo, peraltro precluso dalla c.d. “doppia conforme”. 4.8Allo stesso modo, trattandosi di una valutazione di fatto, è precluso il sindacato di legittimità sulla motivazione della Corte d'Appello circa la tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo dovuta alla nullità delle notifiche del medesimo decreto. Sul punto la Corte d'Appello ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito prova adeguata dell’impossibilità di proporre opposizione tempestiva a cagione delle suddette nullità delle notifiche. La società aveva dimostrato che il personale era in cassa integrazione e che all’atto dell’accesso dell’ufficiale postale presso la sede, non prestava servizio alcun impiegato essendo l’attività sospesa da diversi mesi. Pertanto, doveva ritenersi del tutto verosimile che a causa della nullità della notifica la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva acquisito conoscenza dell’atto in tempo utile per poter tempestivamente proporre l’opposizione. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di essersi attivata per richiedere alla Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 società Kopron una copia del decreto ingiuntivo dopo essere stata avvisata dalla propria banca delle iniziative esecutive intraprese dall’appellata in forza di detto titolo e che proprio la società opposta aveva trasmesso copia del suddetto decreto. La società [OSCURATO:PERSONA] aveva dunque fornito plurimi e convergenti elementi dai quali dedurre che la nullità in concreto aveva determinato un ostacolo all’introduzione di una tempestiva opposizione. Anche la seconda delle notifiche, secondo la Corte d’Appello , non offriva alcun elemento per il quale potesse affermarsi che il plico consegnato era comunque giunto a conoscenza della società in tempi e modi tali da consentirne l’impugnazione. In conclusione, l’opposizione, benché tardiva, doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. con conseguente riforma della sentenza appellata. Peraltro,non è necessario, come paventato dal ricorrente che la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo sia dovuta a forza maggiore o a caso fortuito ma è sufficiente che sia conseguenza della nullità della notifica. Anche su questo aspetto, pertanto, la sentenza è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018, Rv. 650426 -01). In conclusione, l’accertamento della Corte d'Appello circa la prova che la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza dell’ingiunzioneè congruamente motivat o e sotto tale profilo non è suscettibile di sindacatoin sede di legittimità . 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di un fatto storico per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al fatto che la consegna del capannone industriale non fossemai stata contestata da [OSCURATO:PERSONA]. La regolarità dell’adempimento da parte di Kopron in favore di [OSCURATO:PERSONA] non solo dalle fatture prodotte in sede monitorio mai impugnate ma altresì dall’intera documentazione allegata completamente disattesa dalla corte territoriale. I DDT indicavano espressamente quale destinazione della merce il cantiere ditta Ca va Leoni così che la firma apposta dal destinatario comproverebbe l’avvenuta regolare consegna proprio in favore del cantiere e il fatto che da soli non siano sufficienti a provare l’adempimento significherebbe omettere di valutare le risultanze di cui la parte aveva esplicitamente dedotto la decisività. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La censura è del tutto generica e fa riferimento ad una presunta circostanza non contestata e decisiva. Deve ribadirsi che ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022, Rv. 664645 -01). La società ricorrente non indica alcun atto dal quale desumere la non contestazione della consegna del capannone o dei materiali mentre quanto ai DDT la Corte d’Appello si è pronunciata ritenendoli non idonei a fornire la prova dell’adempimento sicché anche sotto profilo la censura è inammissibile. 7. In definitiva, il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 12.000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; Ric. 2018n. 21310 sez. S2 - ud. 05/ 0 4/2023 ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R
Decreto Cassazione n. 12577/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris