Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 settembre 2025

Cassazione n. 30077/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 789/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 13190/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, disposta la trattazione scritta del procedimento, rigettava la proposta di concordato presentata ex art 599-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 385 cod pen. e confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 30 ottobre 2023.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Sau, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 599-bis e 598-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, avendo rigettato la proposta di concordato, non ha osservato quanto previsto dall’art. 599-bis commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., impedendo, così, alle parti la riproposizione di nuovo concordato o la prosecuzione del giudizio in forma partecipata in udienza pubblica o in camera di consiglio.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente tutti gli altri motivi.

Deve rilevarsi che il processo in appello è stato celebrato nelle forme previste dall’art CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30077/2025 Roma, lì, 01/09/2025 598-bis cod. proc. pen. e che, tempestivamente, è stata presentata proposta di concordato con rinuncia ai motivi e con adesione del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari.

Nelle conclusioni riportate in sentenza il ricorrente non ha formulato una richiesta subordinata in ordine ai motivi di gravame presentati.

La Corte territoriale ha adottato la decisione contestualmente al rigetto della proposta di concordato, per le motivazioni riportate in sentenza ed essenzialmente riconducibili al non riconoscimento della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, senza, quindi, disporre la prosecuzione dell’udienza in forma pubblica o in camera di consiglio partecipata. 2.1.Ciò premesso, secondo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 599-bis, cod. proc. pen, nella formulazione applicabile in relazione al tempo del commesso reato: «Quando procede nelle forme di cui all'art. 598-bis, cod. proc. pen., la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.

Il provvedimento è comunicato al Procuratore generale e notificato alle altre parti.

In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza [comma 3].

Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio [comma 3-bis]».

La nuova disciplina prevede dunque, con due alternative modalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero con udienza con la partecipazione delle parti, la possibilità di riproporre il concordato non accolto. [OSCURATO:PERSONA] segue il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto, maturato nella vigenza del comma 3 dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., nella precedente formulazione, e dei commi 1-bis e dell'art. 602 cod. proc. pen., poi abrogati nell'ambito del complessivo riassetto dell'istituto.

2.2. A mente del detto orientamento è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464, in motivazione; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 - 01).

La Suprema Corte ha chiarito che anche nell'attuale formulazione normativa, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità.

2.3. Anche di recente è stato ribadito che la violazione della disposizione sopra riportata comporta una nullità ex art. 178 lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen.

Si veda la sentenza Sez. 4, n. 10897 del29/01/2025, Alfano, Rv. 287790 – 01, secondo la quale «E' affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b), c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando impediti, in tal modo, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero». 2.4.Né è ravvisabile nel caso di specie una rinuncia implicita alla proposizione di un nuovo accordo, con il che rendendo inutile la prosecuzione dell’udienza in forma partecipata, non risultando che il ricorrente abbia concluso anche nel merito riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01).

E’ stata infatti ritenuta evidente l'assenza di violazione dell'interesse dell'imputato ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore e comunque a dispiegare nella maniera più ampia il proprio diritto di difesa (con conseguente impossibilità di deduzione della relativa nullità), solo nel caso in cui il difensore, durante l'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di appello in caso di mancato accoglimento della proposta.

Queste richieste, pur in via subordinata, sono tali da escludere - implicitamente, ma chiaramente - qualsiasi volontà di presentare un ulteriore concordato, qualora il primo non avesse sortito esito positivo.

3. I restanti motivi devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, che si adeguerà al principio di diritto sopra dettato.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.

Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 789/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 13190/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, disposta la trattazione scritta del procedimento, rigettava la proposta di concordato presentata ex art 599-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 385 cod pen. e confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 30 ottobre 2023. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Sau, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 599-bis e 598-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, avendo rigettato la proposta di concordato, non ha osservato quanto previsto dall’art. 599-bis commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., impedendo, così, alle parti la riproposizione di nuovo concordato o la prosecuzione del giudizio in forma partecipata in udienza pubblica o in camera di consiglio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente tutti gli altri motivi. Deve rilevarsi che il processo in appello è stato celebrato nelle forme previste dall’art CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30077/2025 Roma, lì, 01/09/2025 598-bis cod. proc. pen. e che, tempestivamente, è stata presentata proposta di concordato con rinuncia ai motivi e con adesione del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari. Nelle conclusioni riportate in sentenza il ricorrente non ha formulato una richiesta subordinata in ordine ai motivi di gravame presentati. La Corte territoriale ha adottato la decisione contestualmente al rigetto della proposta di concordato, per le motivazioni riportate in sentenza ed essenzialmente riconducibili al non riconoscimento della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, senza, quindi, disporre la prosecuzione dell’udienza in forma pubblica o in camera di consiglio partecipata. 2.1.Ciò premesso, secondo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 599-bis, cod. proc. pen, nella formulazione applicabile in relazione al tempo del commesso reato: «Quando procede nelle forme di cui all'art. 598-bis, cod. proc. pen., la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. Il provvedimento è comunicato al Procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza [comma 3]. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio [comma 3-bis]». La nuova disciplina prevede dunque, con due alternative modalità a seconda che il giudizio sia svolto nelle forme camerali non partecipate ovvero con udienza con la partecipazione delle parti, la possibilità di riproporre il concordato non accolto. [OSCURATO:PERSONA] segue il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto, maturato nella vigenza del comma 3 dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., nella precedente formulazione, e dei commi 1-bis e dell'art. 602 cod. proc. pen., poi abrogati nell'ambito del complessivo riassetto dell'istituto. 2.2. A mente del detto orientamento è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464, in motivazione; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 - 01). La Suprema Corte ha chiarito che anche nell'attuale formulazione normativa, al rigetto della proposta di concordato sulla pena, debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità. 2.3. Anche di recente è stato ribadito che la violazione della disposizione sopra riportata comporta una nullità ex art. 178 lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen. Si veda la sentenza Sez. 4, n. 10897 del29/01/2025, Alfano, Rv. 287790 – 01, secondo la quale «E' affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b), c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando impediti, in tal modo, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero». 2.4.Né è ravvisabile nel caso di specie una rinuncia implicita alla proposizione di un nuovo accordo, con il che rendendo inutile la prosecuzione dell’udienza in forma partecipata, non risultando che il ricorrente abbia concluso anche nel merito riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01). E’ stata infatti ritenuta evidente l'assenza di violazione dell'interesse dell'imputato ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore e comunque a dispiegare nella maniera più ampia il proprio diritto di difesa (con conseguente impossibilità di deduzione della relativa nullità), solo nel caso in cui il difensore, durante l'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di appello in caso di mancato accoglimento della proposta. Queste richieste, pur in via subordinata, sono tali da escludere - implicitamente, ma chiaramente - qualsiasi volontà di presentare un ulteriore concordato, qualora il primo non avesse sortito esito positivo. 3. I restanti motivi devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, che si adeguerà al principio di diritto sopra dettato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Così è deciso, 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30077/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris