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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15553/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, SEZIONE QUARTA PENALE, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, con sentenza in data 1/4/2022 -ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale rumeno di Gorj in relazione ai reati di sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani commessi tra il 2012 e il 2017- ha ordinato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] per essere sottoposto a processo prescrivendo, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. c) L. 69/2005, quale condizione della consegna, che lo stesso, stabilmente residente Italia da almeno un quinquennio, dopo il processo sia rinviato in Italia per scontare la pena ovvero la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti.I

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 22 e 22 bis L. 69/2005.

In specifico il ricorrente rileva che la decisione della Corte territoriale, cui gli atti sono stati trasmessi da questa Corte il 7/3/2022, è stata pronunciata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 L. 69/2005, violazione questa che determinerebbe la nullità della stessa.

Sotto altro profilo, poi, sarebbe anche decorso il termine complessivo di novanta giorni previsto per la consegna allo stato richiedente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69 per la decisione da parte del giudice del rinvio all'esito di un eventuale annullamento in sede di legittimità, pure a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 10, in assenza di una specifica previsione e a fronte del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod., proc. pen., ha natura ordinatoria (esattamente in termini cfr. Sez.

F, n. 35940 del 08/08/2019, Sandu, Rv. 276349).

Il mancato rispetto dello stesso, pertanto, non determina alcuna invalidità del provvedimento emesso, né al decorso dello stesso consegue l'inefficacia della misura applicata.

2. Ad analoghe conclusioni deve d'altro canto pervenirsi anche quanto al temine previsto dal comma 2-bis dell'art. 17 legge n. 69/2005 per la decisione sulla consegna, che non condiziona la validità della decisione con cui si dispone l'esecuzione del mandato e neppure l'efficacia della misura cautelare disposta ai sensi degli artt. 9 e 13 della Legge 69/2005, che peraltro non è stata oggetto di impugnazione in questa sede.

Come di recente evidenziato da questa Corte, infatti: "Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della citata L. n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, non è più prevista la caducazione automatica della misura cautelare ed è sempre rimessa alla Corte d'Appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello.

I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 22-bis cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna.

Con le nuove disposizioni, la scadenza di sessanta giorni decorrente dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista dal comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che poi deve a sua volta darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente), la seconda, relativa al superamento dell'ulteriore termine di giorni trenta, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della Corte di appello.

È poi previsto al comma 4 un ulteriore termine massimo di novanta giorni che si aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone questa volta obbligatoriamente la revoca o se necessario la sua sostituzione con altre misure cautelari non detentive, con competenza attribuita sempre ed esclusivamente alla Corte di appello.

Si tratta, dunque, di termini diversi da quelli più brevi ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis per la decisione della Corte di appello, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna.

Pertanto, il dedotto vizio di violazione di legge non assumendo alcuna rilevanza con riferimento al provvedimento oggetto del ricorso, non va neppure preso in esame perché inconferente rispetto alla validità del provvedimento impugnato, che è costituito soltanto dalla decisione di esecuzione del mandato di arresto.

Con riferimento poi agli obblighi di comunicazione al Ministro della giustizia del ritardo nell'adozione della decisione definitiva e delle relative ragioni, si tratta di aspetti che a maggior ragione non rilevano ai fini della legittimità della decisione definitiva adottata, investendo piuttosto il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano nei confronti degli altri Stati europei" (così testualmente Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, Missaoui, Rv. 282749).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui dall'art. 22, comma 5, L. 69/2005.

Così deciso il 20/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, SEZIONE QUARTA PENALE, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, con sentenza in data 1/4/2022 -ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale rumeno di Gorj in relazione ai reati di sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani commessi tra il 2012 e il 2017- ha ordinato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] per essere sottoposto a processo prescrivendo, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. c) L. 69/2005, quale condizione della consegna, che lo stesso, stabilmente residente Italia da almeno un quinquennio, dopo il processo sia rinviato in Italia per scontare la pena ovvero la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti.I 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 22 e 22 bis L. 69/2005. In specifico il ricorrente rileva che la decisione della Corte territoriale, cui gli atti sono stati trasmessi da questa Corte il 7/3/2022, è stata pronunciata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 L. 69/2005, violazione questa che determinerebbe la nullità della stessa. Sotto altro profilo, poi, sarebbe anche decorso il termine complessivo di novanta giorni previsto per la consegna allo stato richiedente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 22 L. 22 aprile 2005, n. 69 per la decisione da parte del giudice del rinvio all'esito di un eventuale annullamento in sede di legittimità, pure a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 10, in assenza di una specifica previsione e a fronte del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod., proc. pen., ha natura ordinatoria (esattamente in termini cfr. Sez. F, n. 35940 del 08/08/2019, Sandu, Rv. 276349). Il mancato rispetto dello stesso, pertanto, non determina alcuna invalidità del provvedimento emesso, né al decorso dello stesso consegue l'inefficacia della misura applicata. 2. Ad analoghe conclusioni deve d'altro canto pervenirsi anche quanto al temine previsto dal comma 2-bis dell'art. 17 legge n. 69/2005 per la decisione sulla consegna, che non condiziona la validità della decisione con cui si dispone l'esecuzione del mandato e neppure l'efficacia della misura cautelare disposta ai sensi degli artt. 9 e 13 della Legge 69/2005, che peraltro non è stata oggetto di impugnazione in questa sede. Come di recente evidenziato da questa Corte, infatti: "Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l'abrogazione dell'art. 21 della citata L. n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, non è più prevista la caducazione automatica della misura cautelare ed è sempre rimessa alla Corte d'Appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello. I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 22-bis cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna. Con le nuove disposizioni, la scadenza di sessanta giorni decorrente dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista dal comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative ragioni al Ministro della giustizia (che poi deve a sua volta darne comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente), la seconda, relativa al superamento dell'ulteriore termine di giorni trenta, oltre alla comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della Corte di appello. È poi previsto al comma 4 un ulteriore termine massimo di novanta giorni che si aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone questa volta obbligatoriamente la revoca o se necessario la sua sostituzione con altre misure cautelari non detentive, con competenza attribuita sempre ed esclusivamente alla Corte di appello. Si tratta, dunque, di termini diversi da quelli più brevi ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis per la decisione della Corte di appello, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna. Pertanto, il dedotto vizio di violazione di legge non assumendo alcuna rilevanza con riferimento al provvedimento oggetto del ricorso, non va neppure preso in esame perché inconferente rispetto alla validità del provvedimento impugnato, che è costituito soltanto dalla decisione di esecuzione del mandato di arresto. Con riferimento poi agli obblighi di comunicazione al Ministro della giustizia del ritardo nell'adozione della decisione definitiva e delle relative ragioni, si tratta di aspetti che a maggior ragione non rilevano ai fini della legittimità della decisione definitiva adottata, investendo piuttosto il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano nei confronti degli altri Stati europei" (così testualmente Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, Missaoui, Rv. 282749). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui dall'art. 22, comma 5, L. 69/2005. Così deciso il 20/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore M
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