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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 36340/2022

Testo disponibile della fonte

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iscritto al n. 01193/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma, piazza Cavour , presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore , domiciliato in Roma, piazza Cavour , presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indiri zz o pec [OSCURATO:EMAIL], rappresent o e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: 146 l.f.

AC –01/12/2022 r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, Prima sezione civile bis, n. 2471/2015,depositata i n data 30 ma ggio 20 15 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], amministratore e liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA].,ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva condannato, nella sua qualità di ex amministratore e poi liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento ex art. 146 della legge fallimentare in favore del fallimento della somma di € 1.654.751,49 , oltreaccessori , per violazione dei propri doveri connessi alle cariche rivestite.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso .

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) andava condivisa lamotivazione del Tribunale in relazione all’applicabilità anche al liquidatore della sospensione della prescrizione, prevista dall’art. 2941, n. 7) cod. civ. nei rapporti tra amministratore e società sino al termine delle carica, con conseguente reiezione dell’eccezione di prescrizione dell’azione fatta valere; b) andava condivisa la motivazione del Tribunale che aveva fatto decorrere la prescrizione de ll’azione esercitata dalla dichiarazione di fallimento , atteso che i creditori sociali , avendo il Mazzella occultato dolosamente le perdite nei bilanci successivi al 1993, non aveva no alcuna possibilità di avvedersi dell’avvenuto azzeramento del capitale sociale, laddove le revoche bancarie degli affidamenti alla società, non essen d o state pubblicizzate in alcun modo, erano parimenti non conoscibili dai terzi ; in ogni caso, alla r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fattispecieandava applicata la sospen sione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8) cod. civ., stante l’accertato doloso occultamento dell’esistenza del debito; c) inammissibili erano , infine, i restanti motivi dell’appello , siccome privi di specificità , risultando il terzo mezzo anche eccentrico rispetto alla ratio decidendi adottata dalla sentenzadi primo grado.

4. Le parti hanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

« Primo motivo: v iolazione e falsa applicazione de ll’art. 146 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267, dell’art. 2476 c.c. e dell’art. 2941 n. 7 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia: in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e

5. » , deducendo che la Corte di appello ha motivato sulla invero pacifica estensione al liquidatore della sospensione della prescrizione, senza avvedersi che la questione dedotta nella specie era inerente all’ avvenuta cessazione dalla carica dell’amministratore solo successivamente alla nomina a liquidatore, con conseguente decor renza della prescrizione della relativa azione, circostanza del tutto ignorata dalla sentenzaimpugnata. b.

« Secondo motivo: v iolazione e falsa applicazione dell’art. 146 Legge Fallimentare e dell’art . 2394 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia: in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5.», deducendo che la Corte di appello avrebbe violato le norme denunciate come lese, atteso che la prescrizione dell’azione esperibile dai creditori r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inizia a decorre non dal momento in cui l’ insufficienza patrimoniale si manifesta , bensì da quello in cui la stessa è conosciuta o è conoscibile dai creditori, nella s p e ci e quindi sin dal 1992-1993, epoca di insorgenza della crisi e di instaurazione di varie procedure esecutiv e da parte dei creditori;sicché, certamente , la revoca dei fidi da parte delle banche creditrici non poteva che manifestare l ’incapacità della società di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, con conseguente immediato decorso del termine prescrizionale dell’azione nei confronti dell’amministratore, in ogni caso retrodatabile al momento della messa in liquidazione d ella società , quando i bilanci evidenziavano chiaramente la sofferenza finanziaria della società. c.

« Terzo motivo: v iolazione e falsa applicazione de gli artt. 2476 e 2394 c .c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia: in relazioneall’art. 360 c.p.c. nn.3 e 5.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamenteinterpretato l’atto di appello proposto, laddove il Mazzella aveva inteso lamentare proprio l’ esistenza e la quantificazione del danno da risarcire che, come ampiamente dimostrato sia nel gravame che già in prime cure e ulteriormente dedotto nella censura in esame, no n sussisteva in alcun modo , né poteva essere minimamente riconducibilealla gestione dell’ amministratore .

2. I l controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile , perché la circostanza di fatto da cui muove – ovvero l’esistenza di una cesura temporale tra la cessazionedalla carica di amministratore e l’ assunzione dell a carica d i liquidatore da parte del ricorrente, tale da far decorrere dal primo evento la prescrizione dell’azione esercitata – risulta nuova.

Invero, la sentenza della Corte di appello muove dalla chiara affermazione della continuità tra la carica di amm inistratore e quella di liquidatore rivestite dal Mazzella, né in alcuna parte d a atto dell’avvenuta deduzione da parte di costui dell’ esistenza d i una cesura temp o rale tra i due accadimenti .

In tale contesto , la censura in esame, prima di lamentare la falsa applicazione della disciplina della prescrizione in materia , avrebbe dovuto, in ossequio ai canoni di specificità dei motivi di ricorso , di cui al combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., indicare a questa Cor te come, dove e quando nel giudizio di merito sia stata dedotta e coltivata la circostanza dell’interruzione temporale tra le due cariche e, solo dopo, lamentarsi di un’ eventuale omessa pronuncia sul punto.

Dal momento che , al contrario , il motivo non contiene alcuna precisazione al riguardo , la questione non può che essere valutata come dedotta per la prima volta nel processo in questa sedee, come tale , inammissibile .

5. Il secondo motivo è inammissibile , poiché non si confro nta con la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale sul punto , che, come già sopra riassunto, si i d enti fi ca nella chiara e inequivoca affermazione del doloso occultamento , imputabile r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’amministratore, dell’esistenza delle perdite nei bilanci redatti a far data dal 1993, con conseguente impossibilità p er i c r editori di avvedersi della crisi economico - finanziaria d ella società , poi degradata in insolvenza, sino alla sentenza di fallimento , con conseguente applicabilità dell’art. 2941 n. 8) cod. civ.

Tale accertamento, in fatto e in diritto, è completamente ignorato dalla censura in esame, che si incentra sulla diversa , ma del tutto eccentrica, questione della decorrenza d ella prescrizione e sulla diversa data di conoscibilità della crisi aziendale , senza tuttavia confrontarsi con la questione del dolo dell’ amministratore nell’occultamento delle perdite di bilancio che, come detto, ha costituito la ragione della decisione adottata dalla sentenza di secondo gradosul punto.

6. Il terzo mo tivo è inammissibile , perché omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata , che ha dichiarato l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello per la loro genericità, aggiungendo, quale evidente pleonasmo, che il terzo motivo era anche eccentrico rispetto alla ragione della decisione adottata dal Tribunale sul punto.

La censura in esame, anziché confutare la correttezza della decisione in rito resa dalla Corte territoriale , ne prescinde totalmente , entrando esclusivamente nel merito dell’accertamento della responsabilità dell’amministratore che, con ogni evidenza, è questionepreclusa dall’ incontrastata declaratoria di inammissibilità dei motividi gravame proposti sul punto in grado di appello .

7. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 18.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 01193/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o in Roma, piazza Cavour , presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore , domiciliato in Roma, piazza Cavour , presso l a cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indiri zz o pec [OSCURATO:EMAIL], rappresent o e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: 146 l.f. AC –01/12/2022 r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, Prima sezione civile bis, n. 2471/2015,depositata i n data 30 ma ggio 20 15 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], amministratore e liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA].,ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva condannato, nella sua qualità di ex amministratore e poi liquidatore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento ex art. 146 della legge fallimentare in favore del fallimento della somma di € 1.654.751,49 , oltreaccessori , per violazione dei propri doveri connessi alle cariche rivestite. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso . 3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) andava condivisa lamotivazione del Tribunale in relazione all’applicabilità anche al liquidatore della sospensione della prescrizione, prevista dall’art. 2941, n. 7) cod. civ. nei rapporti tra amministratore e società sino al termine delle carica, con conseguente reiezione dell’eccezione di prescrizione dell’azione fatta valere; b) andava condivisa la motivazione del Tribunale che aveva fatto decorrere la prescrizione de ll’azione esercitata dalla dichiarazione di fallimento , atteso che i creditori sociali , avendo il Mazzella occultato dolosamente le perdite nei bilanci successivi al 1993, non aveva no alcuna possibilità di avvedersi dell’avvenuto azzeramento del capitale sociale, laddove le revoche bancarie degli affidamenti alla società, non essen d o state pubblicizzate in alcun modo, erano parimenti non conoscibili dai terzi ; in ogni caso, alla r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fattispecieandava applicata la sospen sione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8) cod. civ., stante l’accertato doloso occultamento dell’esistenza del debito; c) inammissibili erano , infine, i restanti motivi dell’appello , siccome privi di specificità , risultando il terzo mezzo anche eccentrico rispetto alla ratio decidendi adottata dalla sentenzadi primo grado. 4. Le parti hanno depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. « Primo motivo: v iolazione e falsa applicazione de ll’art. 146 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267, dell’art. 2476 c.c. e dell’art. 2941 n. 7 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia: in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5. » , deducendo che la Corte di appello ha motivato sulla invero pacifica estensione al liquidatore della sospensione della prescrizione, senza avvedersi che la questione dedotta nella specie era inerente all’ avvenuta cessazione dalla carica dell’amministratore solo successivamente alla nomina a liquidatore, con conseguente decor renza della prescrizione della relativa azione, circostanza del tutto ignorata dalla sentenzaimpugnata. b. « Secondo motivo: v iolazione e falsa applicazione dell’art. 146 Legge Fallimentare e dell’art . 2394 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia: in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5.», deducendo che la Corte di appello avrebbe violato le norme denunciate come lese, atteso che la prescrizione dell’azione esperibile dai creditori r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inizia a decorre non dal momento in cui l’ insufficienza patrimoniale si manifesta , bensì da quello in cui la stessa è conosciuta o è conoscibile dai creditori, nella s p e ci e quindi sin dal 1992-1993, epoca di insorgenza della crisi e di instaurazione di varie procedure esecutiv e da parte dei creditori;sicché, certamente , la revoca dei fidi da parte delle banche creditrici non poteva che manifestare l ’incapacità della società di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, con conseguente immediato decorso del termine prescrizionale dell’azione nei confronti dell’amministratore, in ogni caso retrodatabile al momento della messa in liquidazione d ella società , quando i bilanci evidenziavano chiaramente la sofferenza finanziaria della società. c. « Terzo motivo: v iolazione e falsa applicazione de gli artt. 2476 e 2394 c .c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di un punto decisivo della controversia: in relazioneall’art. 360 c.p.c. nn.3 e 5.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamenteinterpretato l’atto di appello proposto, laddove il Mazzella aveva inteso lamentare proprio l’ esistenza e la quantificazione del danno da risarcire che, come ampiamente dimostrato sia nel gravame che già in prime cure e ulteriormente dedotto nella censura in esame, no n sussisteva in alcun modo , né poteva essere minimamente riconducibilealla gestione dell’ amministratore . 2. I l controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto inammissibile. 4. Il primo motivo è inammissibile , perché la circostanza di fatto da cui muove – ovvero l’esistenza di una cesura temporale tra la cessazionedalla carica di amministratore e l’ assunzione dell a carica d i liquidatore da parte del ricorrente, tale da far decorrere dal primo evento la prescrizione dell’azione esercitata – risulta nuova. Invero, la sentenza della Corte di appello muove dalla chiara affermazione della continuità tra la carica di amm inistratore e quella di liquidatore rivestite dal Mazzella, né in alcuna parte d a atto dell’avvenuta deduzione da parte di costui dell’ esistenza d i una cesura temp o rale tra i due accadimenti . In tale contesto , la censura in esame, prima di lamentare la falsa applicazione della disciplina della prescrizione in materia , avrebbe dovuto, in ossequio ai canoni di specificità dei motivi di ricorso , di cui al combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., indicare a questa Cor te come, dove e quando nel giudizio di merito sia stata dedotta e coltivata la circostanza dell’interruzione temporale tra le due cariche e, solo dopo, lamentarsi di un’ eventuale omessa pronuncia sul punto. Dal momento che , al contrario , il motivo non contiene alcuna precisazione al riguardo , la questione non può che essere valutata come dedotta per la prima volta nel processo in questa sedee, come tale , inammissibile . 5. Il secondo motivo è inammissibile , poiché non si confro nta con la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale sul punto , che, come già sopra riassunto, si i d enti fi ca nella chiara e inequivoca affermazione del doloso occultamento , imputabile r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’amministratore, dell’esistenza delle perdite nei bilanci redatti a far data dal 1993, con conseguente impossibilità p er i c r editori di avvedersi della crisi economico - finanziaria d ella società , poi degradata in insolvenza, sino alla sentenza di fallimento , con conseguente applicabilità dell’art. 2941 n. 8) cod. civ. Tale accertamento, in fatto e in diritto, è completamente ignorato dalla censura in esame, che si incentra sulla diversa , ma del tutto eccentrica, questione della decorrenza d ella prescrizione e sulla diversa data di conoscibilità della crisi aziendale , senza tuttavia confrontarsi con la questione del dolo dell’ amministratore nell’occultamento delle perdite di bilancio che, come detto, ha costituito la ragione della decisione adottata dalla sentenza di secondo gradosul punto. 6. Il terzo mo tivo è inammissibile , perché omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata , che ha dichiarato l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello per la loro genericità, aggiungendo, quale evidente pleonasmo, che il terzo motivo era anche eccentrico rispetto alla ragione della decisione adottata dal Tribunale sul punto. La censura in esame, anziché confutare la correttezza della decisione in rito resa dalla Corte territoriale , ne prescinde totalmente , entrando esclusivamente nel merito dell’accertamento della responsabilità dell’amministratore che, con ogni evidenza, è questionepreclusa dall’ incontrastata declaratoria di inammissibilità dei motividi gravame proposti sul punto in grado di appello . 7. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da r.g. n. 01193/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 18.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
Sentenza Cassazione n. 36340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris