CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 22529-2022 proposto da: Ministero delle Infrastrutture edelle [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’[OSCURATO:PERSONA] presso i cui Uffici domicilia in Roma , alla via dei Portoghesin. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viaLuigi Lilio n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] co.co.co. per la struttura tecnica di missione del MIT proroga ex art. 1, comma 257, l.interpretazione R.G.N.22529/2022 Cron. Rep. Ud.13/09/2023 PU avverso la sentenza n. 1603/2022 della Corte d'appello di Roma , depositata il 14/04/2022 R.G.n. 1656/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’amministrazione a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 38.750 euro, oltre IVA, interessi e contributi previdenziali omessi. 2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso che l’appello del Ministero si incentrava sull’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge». Ad avviso dell’amministrazione, poiché alla Chito era stato conferito l’incarico di esperto presso la predetta struttura di missione, con stipula del relativo contratto di collaborazione in data 14 maggio 2014con durata fino al 31 dicembre 2014, risultava inapplicabile la proroga prevista dal citato articolo, in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) il contratto della Chito non era più in essere perché cessato il 31 dicembre 2014; di conseguenza, era legittima l’azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, senza potersi configurare alcun recesso anticipato e dovendosi dunque escludere l’applicabilità dell’art. 2227 cod. civ. ed il diritto al risarcimento da mancato guadagno. 2.1. -I giudici di appello hanno dissentito dall’interpretazione proposta dal Ministero sulla base dei seguenti rilievi: tutti i contratti di collaborazione scadevano il 31 dicembre 2014; pertanto, nessun contratto sussisteva al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità; l’interpretazione del Ministero priverebbe totalmente di contenuto la norma di conferma dei contratti collaborazione, chiaramente finalizzata a garantire la continuità delle attività della struttura tecnica di missione; peraltro, ove la interpretazione solo letterale della norma conduca ad una sostanziale contraddizione rispetto alla finalità perseguita -nella specie, affinché l ’art. 1, comma 257, della l. n. 190del 2014 possa avere un senso ed assicurare la continuità dell’attività in corso, con la conferma delle collaborazioni- occorre considerare il tenore complessivo ed interpretare la disposizionenel senso di garantire le collaborazioni con scadenza al 31 dicembre; altrimenti, ove si fosse inteso procedere alla selezione di nuovo personale da inserire nella struttura tecnica di missione, la legge non avrebbe utilizzato l’espressione «continuità dell’attività in corso»; anche nella relazione del Ministero dell’economia e delle finanze si chiariva che «annualmente è espletata apposita procedura selettiva finalizzata all’individuazione di un numero massimo di esperti a cui affidare tali incarichi, previa verifica delle disponibilità finanziarie: l’ultima di tali procedure, espletata nell’anno in corso, ha assegnato incarichi in scadenza alla data del 31 dicembre 2014. Pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento di tali incarichi per l’anno 2015, la disposizione prevede la proroga di un anno dei contratti in essere». 2.3. –Conferma ta l’interpretazione resa dal giudice di prima istanza, la Corte ha condiviso anche l’applicazione dell’art. 2227 cod. civ. ; infatti, premesso che la Chito aveva prestato attività di esperto dal gennaio al giugno 2015 senza mai ricevere alcuna contestazione o rifiuto della prestazione, così maturando il diritto al compenso pattuito in forza del precedente contratto ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., nella somma quantificata dalla lavoratrice e non contestata specificamente dall’amministrazione (come peraltro ritenuto dal Tribunale di Roma con sentenza n. 6687 del 6 luglio 2017, non impugnata e passata in giudicato), l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno era stato correttamente individuato nella sola quota parte di compenso non percepito a causa dell’interruzione del rapporto, interruzione illegittima che aveva determinato in capo alla lavoratrice una perdita economica pari a sei mesi di contratto dalla data in cui era avvenuto il recesso; sicché, dall’importo annuo dovuto, pari a 75.000,00 euro, andava sottra tto quanto già liquidato (36.250,00 euro) in forza del decreto ingiuntivo n. 7315 del 19 settembre 2016 emesso dal Tribunale di Roma, così pervenendo alla somma liquidata in favore della Chito, pari a 38.750 euro.3. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Ministero con tre motivi, cui resiste la Chito con controricorso. 4. -La controricorrente ha depositato memoria. 5. –La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza,nella quale sono intervenuti i l difensor e della controricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, il quale, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo il Ministero deduce, a i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 e degli artt. 11, commi 1 e 12, delle disposizioni preliminari al codice civile, per l’errata interpretazione addotta dalla Corte d’appello, posto che il contratto di collaborazione era pacificamente cessato il 31 dicembre 2014, con conseguente inapplicabilità della proroga prevista ex legeper i rapporti “in essere” alla data di entrata in vigore della stessa, fissata al 1° gennaio 2015 (ex art. 1, comma 735, della l. n. 190 del 2014), tenuto conto della necessità di interpretare in maniera restrittiva la disposizione, in ragione del generale divieto sancito dal d.l. n. 78 del 2010circa il divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza; peraltro, la Corte di merito aveva attribuito rilievo prevalente al criterio teleologico in luogo che al tenore letterale della norma, ex art. 12 prel., adottando un’interpretazione in contrasto anche con i principi generali sull’applicazione temporale delle leggi, ex art. 11 prel. Neppure sarebbe fondato il rilievo che l’interpretazione letterale della norma avrebbe privato di pratica attuazione la norma, avuto riguardo alla perdurante validità delle graduatorie, approvate con dd.dd. del 17 febbraio 2014 e del 1° marzo 2014, relative a coloro che avevano partecipato alla selezione per l’individuazione di esperti cui affidare gli incarichi presso la struttura tecnica, espressamente ritenute valide anche per l’anno 2015. 1.1. - Il motivo è infondato, doven dosi senz’altro accedere alla interpretazione già espressa dai giudici di merito e seguita anche dal Procuratore Generale, che ha sottolineato come la Corte territoriale abbia giustamente valorizzato l’espressione «continuità dell’attività in corso» onde restituire un complessivo senso coerente alla disposizione in commento. 1.2. - Infatti, l’argomento testuale evidenziato nella sentenza impugnatae richiamato anche dal Pubblico Ministero, e , soprattutto , l’interpretazione teleologicasospingono nel senso opposto alla esegesi patrocinata dalla difesa erariale, avuto riguardo alla chiara ratio legis, che verrebbe ad essere sostanzialmente frustrata per essere tutti i contratti di collaborazione scaduti alla data del 31 dicembre 2014. Occorre, pertanto, procedere ad un’interpretazione della conferma sancita dalla norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuitàdelle attività in corso della struttura tecnica di missione») che rende pales e l’esigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legisrispetto al mero impiego del criterio letterale (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465). 1.2. - Né pare pertinente l’argomentazione addotta dal Ministero per assicurare la funzionalità della norma in ordine alla vigenza delle graduatorie utilizzate per le selezioni anche per l’anno 2015, in ragione del disposto normativo, che si riferisce espressamente ai rapporti di collaborazione in essere e non già alla validità delle graduatorie. 2. - Con il secondo motivo il Ministero ded uce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 2227 e 2237 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto risarcibile il danno per anticipato recesso, derivato dall’illegittimo impedimento dell’esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo successivo al 13 giugno 2015, come mancato guadagno per la prestazione pattuita nel periodo, fattispecie che non poteva ricadere nell’art. 2227 cod. civ., bensì nell’art. 2237 cod. civ., secondo il quale il cliente può recedere dal contratto d’opera intellettuale rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta, con conseguente esclusione della risarcibilità del mancato guadagno, non risultando mai contestato l’inquadramento della prestazione resa dalla Chito come opera intellettuale e non come prestazione di lavoro subordinato ; pertanto , non essendo stata resa alcuna prestazione nel periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, ad avviso dell’amministrazione nulla risultava dovuto per la mancata prosecuzione del rapporto. 2.1. -Il secondo motivo è infondato, avuto riguardo all’interpretazione di questa Corte, compendiata nel principio per cui «La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.» ( Cass. Sez. L , 07/09/2018, n. 21904 ). Pertanto, anche inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2237 cod. civ., non può escludersi il risarcimento riconosciuto alla lavoratrice, considerato che, per quanto osservato in ordine al primo motivo, il contratto era stato prorogato ex lege sino al 31 dicembre 2015 e risultava , dunque , apposto un termine al contratto di collaborazioneprofessionale con la Chito. 3. – Con il terzo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la lavoratrice non aveva offerto alcuna prova circa i presupposti del risarcimento invocato. 3.1. –Anche il terzo motivo è infondato, in quanto non è apprezzabile alcuna violazione della regola sull’onere probatorio - gravante sulla lavoratrice - che la Corte ha ritenuto soddisfatto accorda ndo il risarcimento sul mancato guadagno commisuratoalla residua durata del rapporto, rispetto al recesso anticipato. 4. –Il ricorso va dunque respinto.5. - A lla soccombenza segue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 6. -Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05 /2014, n. 9938; Cass. 6 - L, 29/01/2016 n. 1778; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.500,00 euro per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.