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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 19842/2024

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 19196 /20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campanian. 330 / 18 /20 21 depositata in data 14 / 01 /20 21 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: operazioni oggettivamenteinesistenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento notificatolecon il quale l’Ufficio recuperava maggiore IRES, IVA e IRAP perl’anno 2015 e seguito di contestazioni relative all’utilizzo di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava la contribuente; - con la pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, la CTR ha confermatola decisione di primo grado; -ricorre in questa sede la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; -alla proposta di definizione accelerata, la società ha fatto opposizione; Consideratoche: - il primo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice del merito del tutto omesso di pronunciarsi sulla valenza probatoriadella documentazione versata in atti dalla contribuente e di esaminarei fatti decisivi comprovati dai ridetti documenti; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteapplicato le regole inerenti la ripartizione dell’onere della prova; - i motivi di ricorso articolati sono entrambi inammissibili: a prescindere dalla formale qualificazione degli stessi, si risolvono in realtà nella denuncia di asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata (per omessoesame di fatti decisivi), finalizzati a sollecitare un riesame nel merito della vicenda; al riguardo, occorre evidenziare come il ricorso percassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolataed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazioneeffettuata dal giudice di merito (in tal senso , ex multis , Cass.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 n.6519 del 2019 , secondo la quale “il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti”); -il primo motivo è poi inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc.civ. avendo la CTR deciso in base alle medesime questioni di fatto delgiudice di primo grado; - i l secondo motivo è, inoltre, in ogni caso, manifestamente infondato, in quanto la CTR ha correttamente applicato i principi generali sanciti dallagiurisprudenza di legittimità in linea con le decisioni della Corte di giustizia con riferimento al riparto dell’onere della prova in materia di operazioneoggettivamente inesistenti; sul punto, è ormai consolidato il principio secondo cui “una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/odella deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizionedella fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.” (da Cass. n. 9851 del 10/04/2018 in poi; Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh , C - 277/14 e, recentemente, 11 novembre2021, Kemwater ProChemie s.r.o. , C - 281/20; da ultimo Cass.n.28628 del 2021) ; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono liquidate secondo la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzarecente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez.U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora , conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 ) secondo la quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

L gs. n. 149 del 2022) - che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2 . 9 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1 .000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2 . 9 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di partericorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 1 . 0 00,00 ex art. 96c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 19196 /20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Campanian. 330 / 18 /20 21 depositata in data 14 / 01 /20 21 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: operazioni oggettivamenteinesistenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento notificatolecon il quale l’Ufficio recuperava maggiore IRES, IVA e IRAP perl’anno 2015 e seguito di contestazioni relative all’utilizzo di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava la contribuente; - con la pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, la CTR ha confermatola decisione di primo grado; -ricorre in questa sede la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; -alla proposta di definizione accelerata, la società ha fatto opposizione; Consideratoche: - il primo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice del merito del tutto omesso di pronunciarsi sulla valenza probatoriadella documentazione versata in atti dalla contribuente e di esaminarei fatti decisivi comprovati dai ridetti documenti; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteapplicato le regole inerenti la ripartizione dell’onere della prova; - i motivi di ricorso articolati sono entrambi inammissibili: a prescindere dalla formale qualificazione degli stessi, si risolvono in realtà nella denuncia di asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata (per omessoesame di fatti decisivi), finalizzati a sollecitare un riesame nel merito della vicenda; al riguardo, occorre evidenziare come il ricorso percassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolataed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazioneeffettuata dal giudice di merito (in tal senso , ex multis , Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 n.6519 del 2019 , secondo la quale “il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti”); -il primo motivo è poi inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc.civ. avendo la CTR deciso in base alle medesime questioni di fatto delgiudice di primo grado; - i l secondo motivo è, inoltre, in ogni caso, manifestamente infondato, in quanto la CTR ha correttamente applicato i principi generali sanciti dallagiurisprudenza di legittimità in linea con le decisioni della Corte di giustizia con riferimento al riparto dell’onere della prova in materia di operazioneoggettivamente inesistenti; sul punto, è ormai consolidato il principio secondo cui “una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/odella deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizionedella fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.” (da Cass. n. 9851 del 10/04/2018 in poi; Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh , C - 277/14 e, recentemente, 11 novembre2021, Kemwater ProChemie s.r.o. , C - 281/20; da ultimo Cass.n.28628 del 2021) ; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono liquidate secondo la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzarecente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez.U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora , conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023 ) secondo la quale i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. L gs. n. 149 del 2022) - che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2 . 9 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1 .000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2 . 9 00,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di partericorrente e infine dell’ulteriore somma di euro 1 . 0 00,00 ex art. 96c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro
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