CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 27645/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25261-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rícorrente - 2021 contro 2730 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2860/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 28/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugratc di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Avellino il diniego dell'is;anza di autotutela notificatole dall'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Solofra relativo alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani per l'anno 2012. [OSCURATO:PERSONA], reli'eccepire l'illegittimità dell'imposta per i propri locali adibiti a deposito doga lale, contestava il diniego opposto dal Comune all'espressa richiesta di eretuare un controllo sullo stato dei luoghi ove si assumeva che si formassero esclus_ivarnente rifiuti speciali autonomamente smaltiti con l'ausilio di una ditta specAlizzata. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria pro‘Ariciale dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che l'atto con ci.]: l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto i mposiftwo divenuto definitivo non rientra nella previsione tassativa di cui all'rt 1 d Igs. n. 546 del 1992 e, quindi, non è possibile impugnarlo. [OSCURATO:PERSONA] età conti-ibuente interponeva appello alla Commissione tributaria regionale dela Campania che lo accoglieva, condannando il Comune alle spese d: giudizA dopo aver ritenuto inammissibili la costituzione in giudizio di questo ulirro e. te sue controdeduzioni all'appello per tardività. 1.2. Ricorre avverso detta litri a decisione il Comune di Solofra con due motivi. 1.3. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.P. ha presentato difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo, il Comune canuncia I,a violazione degli artt. 23, 24, 32 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992 in re azi3ne all'art. :360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., artt. 112 cod. proc. civ. e 36 ci lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. 2 19 d.lcis n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc, civ, sulitei-ronea decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale sJila riteniJta tardiva costituzione nel giudizio d'appello, con conseguente dichiarazione l'ineinirnissibilità delle proprie difese, e sull'impugnabilità del diniego di autctuIela. 2.1. Con il secondo motivo, si (larii,ncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 19921, :.:32 e 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 3,6C, cc,rrin-ia 1, n. 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 62 e 70 d.lgs. n. 507 dei 1.993 .n relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., poiché la Commissione aveva erroneamente considerato come incontestati i risultati di una C•U„ dispDstia in diverso contenzioso ancora pendente in appello, nonché abbia errati:, nel ritenere che la Società contribuente avesse assolto all'onere della pr:va risrelD alla presentazione di apposita denuncia finalizzata ad ottenere la riche.stzi esenzione per la produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti. 3. Preliminarmente va rigettata 'ecce;:ione d'inammissibilità proposta dal controricorrente per violazione ed :risse appicazione dell'art. 366 cod. proc. civ. sui contenuti del ricorso e SIIIIEi sperifica indicazione dei motivi, nonché difetto di autosufficienza. Essa é inforica:a . infatti, l'atto di impugnazione contiene un'adeguata esposizione (lEi fatti che consente, nel rispetto del principio di specificità, di avere una chiara e. completa cognizione delle circostanze che hanno originato la controversia e ziell'nget:c dell'innpugnazione, nonché, dalla lettura del primo motivo e dall'esame (.1(20 atti allegati è possibile individuare gli elementi posti a base del ricorso. 3.1. E', altresì, da ritenersi irinfluente la dichiarata acquiescenza del Comune alla sentenza della COMIlliS.SíCne. i:rThutaria provinciale di Avellino n. 1031/2/15 che annulla la cartella ci" pagamen.:c relativa alla Tarsu 2012, poiché la stessa non ha rilevanza ai fini d: v•;:- Itare la sussistenza del presupposto impositivo. 4. Il primo motivo è fondato ed assorte il secondo. 4.1. Il Comune, in sede di appell) da pa-te della Società contribuente, si è costituito il 9 marzo 2017 rispetto at'l dienza del 14 marzo 2017. Da giurisprudenza consolidata "in terra ti c3rterizbso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve airverire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta gio -ni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre ezcezioni ,Drocessuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanz 3 per la c:hiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretairn erta esa-citate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al qua le n.'a riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di (=testare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documErti ai sersi degli artt. 24 e 32 del ci.lgs. n. 546 del 1992." (Cass., Sez. V, n. de 2015), nonché "nel processo tributario, la violazione del termine ;.-,.re visto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre ,Drocessuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza - la cníamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare . fati costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e :32 de' c'ectD decreto" (Cass., Sez. V, n. 2585 del 2019). Emerge quindi con chiarezza che il Comune, sia pure costituitosi tardivannente, non poteva vedersi clicnia rara inammissibili le sue difese con le quali ha negato la pretesa attrice e.(1 ha :cntestato l'applicabilità delle norme richiamate dall'appellante. 4.2. Rispetto all'ammissibilità de ll'H.rp.ignazione del diniego di autotutela non può affermarsi che esso sia l'unicc a :t: notificato con cui il Connune di Solofra ha specificato la propria :re:esa --Ei -SU", essendo evidente che una richiesta di autotutela presupponga necessariamente la conoscenza dell'atto impositivo di cui si sollecita la revisioi,:. in autotutela e la relativa impugnazione ed esso "è ammesso esclusivamente per ragioni di rilevante interesse generale" (Cass., Sez. V, n. 4937 del 2015.)) e non ,Due, riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrir-er ti, Si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o Jn'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. V, n. 7616 del 2018), altrimenti si avrebbe un'indebita spstituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile cont-oversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. V, n. 3442 del 2015, Sez. VI-V, n. 12421 del 2017 e Sez. V, n. 7616 del 2017). 5. In definitiva, sulla base della ccnsiderazioni sin qui svolte, il primo motivo di ricorso va accolto, asso -bito i :iecondo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, considerato e non soriP necessari ulteriori accertamenti in fatto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del presente g:Lidizic di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della società corolb uen :e- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso c el untribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e liquida le spese del preseiv:e riudizio di legittimità in 5.600 euro per . compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella cali- erz,.i di consiglio da remot