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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24903/2026

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orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriasopravvenute;ritenuto che il ricorso reitera pedissequamente i medesimi motivid’impugnazione contenuti nell’atto di appello e ora ribaditi con il ricorso, giàaffrontati e risolti dalla corte di appello che, con motivazione adeguata, logica enon contraddittoria: ha spiegato (dalla pagina 11 alla pagina 16) che non potevaritenersi configurato il reato di cui all’art. 393 cod. pen., mancando la necessariacoincidenza tra il diritto che l’imputato sosteneva di poter tutelare in viagiudiziale e la pretesa estorsiva; ha illustrato (alle pagine 16 e 17)i molteplicielementi che avevano connotato di mafiosità della richiesta estorsiva, in quantoaccompagnata dall’evocazione del sodalizio criminoso, peraltro, realmenteesistente;considerato che da tale rilievo discende l’inammissibilità dei motivid’impugnazione, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01)»;osservato, altresì, che il ricorso, nelle sue argomentazioni, si risolve nellaproposta di una rilettura del compendio probatorio, con rivalutazione del merito,non suscettibile di scrutinio in sede di legittimità, stante la preclusione per laCorte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriasopravvenute;ritenuto che il ricorso reitera pedissequamente i medesimi motivid’impugnazione contenuti nell’atto di appello e ora ribaditi con il ricorso, giàaffrontati e risolti dalla corte di appello che, con motivazione adeguata, logica enon contraddittoria: ha spiegato (dalla pagina 11 alla pagina 16) che non potevaritenersi configurato il reato di cui all’art. 393 cod. pen., mancando la necessariacoincidenza tra il diritto che l’imputato sosteneva di poter tutelare in viagiudiziale e la pretesa estorsiva; ha illustrato (alle pagine 16 e 17)i molteplicielementi che avevano connotato di mafiosità della richiesta estorsiva, in quantoaccompagnata dall’evocazione del sodalizio criminoso, peraltro, realmenteesistente;considerato che da tale rilievo discende l’inammissibilità dei motivid’impugnazione, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01)»;osservato, altresì, che il ricorso, nelle sue argomentazioni, si risolve nellaproposta di una rilettura del compendio probatorio, con rivalutazione del merito,non suscettibile di scrutinio in sede di legittimità, stante la preclusione per laCorte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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