CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso congiuntamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali il primo lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 (primo motivo) ed entrambi si dolgono sia della ridotta riduzione di pena a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo), sia della assenza di motivazione del provvedimento impugnato (terzo motivo), deve essere dichiarato inammissibile; rilevato, quanto al primo motivo, che le devolute doglianze si risolvono in una contestazione astratta del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, senza che neppure vengano indicati gli elementi di fatto, tali non potendosi ritenere la definizione delle condotte contestate come "non altamente lesive dell'interesse tutelato", cui null'altro viene aggiunto, né le ragioni di diritto sui quali dovrebbe fondarsi l'invocata riqualificazione, così violandosi il canone di concreta specificità fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena; rilevato che la mancata concessione del beneficio ex art. 62 bis cod. pen. nella sua interezza non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, Sentenza n. 17347 del 26/01/2021 - dep. 05/05/2021, Rv. 281217), criterio questo cui risulta essersi puntualmente uniformata la Corte partenopea che ha dato ampiamente conto, nell'evidenziare come l'asserita collaborazione prestata da entrambi i prevenuti si fosse risolta nell'ammettere quanto già accertato dagli inquirenti e come invece dovesse costituire oggetto di valutazione la pericolosità mostrata da Giuseppe, nel detenere un'arma che in quanto munita di caricatore e munizioni, era pronta all'uso e da Luigi,in grado di immettere sul mercato ingenti quantitativi di stupefacente grazie alle sue capacità organizzative e di approvvigionamento, delle ragioni giustificatrici del ridotto contenimento di pena, supportate da coerenza e linearità di ragionamento; rilevato che ad analoga sorte del primo motivo non si sottrae il terzo che, nel lamentare in termini astratti la mancanza di motivazione, non solo non enuncia gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono la censura, ma neppure individua i punti o i capi della sentenza oggetto di impugnazione; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]