CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 27469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG in persona dellaAvvocato generale, Pietro GAETA, che ha concluso per laannullamento senza rinvio dellé.ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, per quanto qui di rilievo, ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ( artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ) di merce sottratta da un esercizio commerciale, per difetto della condizione di procedibilità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Taranto, il quale, premesso l'interesse all'impugnazione, svolge un solo motivo, denunciando erronea interpretazione della legge, sia con riguardo alla natura dell'atto di denuncia, invece, costituente, nell'ottica del ricorrente, una querela orale, sia con riguardo alla legittimazione attiva del responsabile pro- tempore dell'esercizio commerciale in cui il furto era stato consumato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.Come premesso, il Tribunale ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto rilevando, per un verso, l' assenza della querela e, per altro verso, la inefficacia processuale che, comunque, avrebbe caratterizzato l'eventuale istanza di punizione proveniente dal responsabile pro- ternpore del negozio, che il Giudice a quo ha considerato soggetto privo della relativa legittimazione. Entrambi tali assunti sono infondati. 2. Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, secondo il pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti formali dell'arresto, anche delle condizioni di legittimità, ex art, 381 cod.proc.pen,; controllo da intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l'arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, se la valutazione di procedere all'adozione della misura precautelare resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza né della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari ( valutazione riservata all'applicabilità delle misure cautelari) né dei presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 2Q/4.0/2015, Rv. 265885;) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6$78 del 05/02/2009, Rv. 243072), né sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 1 n. 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211). 3.Venendo, quindi, al tema della interpretazione della condizione di procedibilità, secondo un inClinzzo giurisprudenziale da tempo consolidato, la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, per cui valgono, per la sue Interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell'interpretazione dei negozi giuridici. Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l'intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (a partire da Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968, Cherubino, Rv. 109255; Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Riviello, Rv. 167633; Sez. 2, n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884). Inoltre, si afferma che, in base alla natura di condizione di procedibilità ad essa assegnata, la funzione della querela é essenzialmente quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, di tal che contenuto necessario e sufficiente per la sua validità é che il querelante manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (cfr. Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479; conf. Sez. 4 n. 8486 del 02/03/2022, Rv. 282760). 3.1. Il principio è tanto più valido - come efficacemente osservato dal rappresentante della Procura generale - laddove si ponga mente all'inclinazione, decisamente rivolta verso la volontà dell'offeso, che la recente riforma c.d. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso dare alla procedibilità, dissociandosi dalla secolare tradizione imperniata sulla officialità, e declinando un rito che oggi conosce una ampia categoria di reati perseguibili a querela dell'offeso. Va, dunque, ribadita, nella interpretazione del contenuto della denuncia, la linea giurisprudenziale che valorizza la 'sostanziale' e concludente manifestazione della volontà punitiva espressa dall'offeso, superando eventuali ostacoli di 'forma' all'atto espressivo della volontà punitiva. 3.2. Ponendo la richiesta espressa dalla persona offesa "che si proceda a norma di legge nei confronti di tutti i reati ravvisabili" (così testualmente nell'atto di denuncia/querela proposta) nell'ottica ermeneutica ora delineata non può non ravvisarsi in essa una sicura istanza di punizione in ordine al fatto-reato commesso in suo danno, cosicchè deve ritenersi pienamente ricorrente la condizione di procedibilità rappresentata dalla querela. 4. Con riferimento, poi, alla legittimazione della querelante, in quanto responsabile dell'esercizio commerciale dal quale la merce è stata asportata, questa Corte ha affrontato specificamente (Sez. U. n. 40354/2013 Sciuscio, Rv. 255975) la questione, sulla premessa che il bene protetto dalla norma incriminatrice del furto è la relazione di fatto tra l'uomo e il bene, quale valore che il reato aggredisce e la legge penale sanziona, ritenendo, conseguentemente, che il soggetto passivo del reato vada individuato nella persona che tale relazione intrattiene, specificando che la qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere diverse sfumature, che comprendono senz'altro il potere di custodire, gestire, alienare il bene. Si tratta delle caratteristiche del rapporto tra querelante e bene che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto necessarie e sufficienti per fondare la legittimazione alla proposizione della querela in capo a soggetto diverso dal proprietario del bene o dal titolare di altro diritto reale. Il bene giuridico protetto dal delitto di furto, cioè, è individuabile, non solo nella proprietà e nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso, inteso, appunto, come relazione di fatto non richiedente la fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di titolo giuridico e finanche quando esso si costituisca in modo clandestino o illecito - con la conseguenza che, anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa, e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. In linea con il predetto approdo interpretativo si è affermato che il direttore dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela anche quando non sia munito del potere di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice ( Sez. 5 n. 11969 del 30/01/2018, Rv. 272696; Sez. 4 n. 8094 del 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259289; nonché Sez. 5 n. 55025 del 26/09/2016, che ha ritenuto la legittimazione a proporre querela in capo al custode). La giurisprudenza successiva ha unanimemente riconosciuto la legittimazione alla proposizione della querela, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, del direttore dell'esercizio, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario (cfr. Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289; nonché Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696 e Sez. 5 n. 3736 del 04/12/2018 (dep. 2019) Rv. 275342, che hanno ritenuto legittimati , rispettivamente, il capo reparto e il responsabile della sicurezza, anche non muniti dei poteri di rappresentanza del proprietario. 4.1. Nel caso in scrutinio, la querela risulta essere stata presentata dal responsabile pro- tempore dell'esercizio commerciale che, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi pienamente legittimato. Il giudice a quo, non ha fatto, invece, corretta applicazione della disciplina normativa relativa ai presupposti di procedibilità connessi alla querela, del tutto correttamente proposta, con la conseguenza che il ricorso risulta fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata perché l'arresto era stato legittimamente eseguito dalla polizia giudiziaria. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendosi in questa sede limitarsi a dare atto della legittimità dell'atto compiuto dalla polizia giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato