CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 08187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13587/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S PV, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 915/2022 depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la nullità ex art. 1414 c.c. o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti: a) atto di compravendita del 30 luglio 2008 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto l'immobile sito in Portici a [OSCURATO:PERSONA]; b) atto di trasferimento del 14 luglio 2008 di diversi cespiti immobiliari siti in Portici da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; c) atto di vendita immobiliare sempre del 14 luglio 2008 con cui [OSCURATO:PERSONA] avev a venduto a [OSCURATO:PERSONA] diverse unità immobiliari. Dalla sentenza impugnata si desume che la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] era creditrice della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali fideiussori della società suddetta) per l'importo pari ad € 967.145,30 e che questi ultimi avevano posto in essere atti di disposizione patrimoniale in frode alle ragioni creditorie. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. 2. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 915 del 7 marzo 2022 ha confermato il provvedimento impugnato. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. dell'art. 1414 c.c., censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha accertato la sussistenza della simulazione degli atti di trasferimento contenuti nell'accordo di separazione, non considerando che si trattava di accordi economici in sostituzione dell'assegno mensile di mantenimento. 4.2. Con il secondo mot ivo, i ricorrenti contestano la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, co.1., n. 3 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado ritenuto sussistenti i requisiti della scientia damni e dell'eventus damni. 5. La Corte, preso atto che non è stata effettuata la comunicazione al ricorrente, da parte della cancelleria, della fissazione della data di discussione del ricorso in camera di consiglio, ritiene necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, presso la Terza Sezione Civile , per consentire il regolare espletamento dell’attività difensiva. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo presso la Terza Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di c assazi