CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23472/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di grammi 15,25. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla affermata destinazione a terzi della sostanza detenuta. Il giudice a quo ha ritenuto che la sostanza fosse destinata allo spaccio, inferendo tale convincimento dalle modalità di detenzione della droga, che veniva occultata all'interno di indumenti intimi, dal fatto che l'imputato era in possesso dello stupefacente mentre si trovava in una zona della città notoriamente luogo di incontro fra spacciatori e consumatori. Il giudice ha inoltre richiamato il fatto che poco prima dell'arresto del prevenuto, i residenti della zona avevano segnalato la presenza di cittadini magrebini intenti nell'attività di spaccio. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M