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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1982

Cassazione n. 28844/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/05/1982 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, del 4 dicembre 2024, con la quale è stata accolta l'istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo di detenzione dal 26 novembre 2023 al 26 maggio 2023 pari a un semestre, con rigetto nel resto della richiesta relativa a ulteriori tre semestri oggetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] che i quattro motivi proposti (erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento al semestre dal maggio al novembre 2023, in particolare con riferimento alla contestazione del 7 luglio 2023 - primo motivo e secondo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, in relazione ai semestri dal 26 maggio 2022 al 26 novembre 2023 - secondo e terzo motivo) sono manifestamente infondati perché risulta dal provvedimento impugnato che, a prescindere dalla condotta del 7 luglio 2023, oggetto del primo motivo di ricorso, per tutti i semestri per i quali è stata rigettata la richiesta, vi sono state infrazioni disciplinari non irragionevolmente apprezzate dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'art. 54 Ord. pen. (cfr. p 2 dove si segnalano, tra l'altro, cinque rapporti disciplinari per intimidazione o sopraffazione dei compagni, cui sono seguite, in quattro casi, sanzioni disciplinari). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/05/1982 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, del 4 dicembre 2024, con la quale è stata accolta l'istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo di detenzione dal 26 novembre 2023 al 26 maggio 2023 pari a un semestre, con rigetto nel resto della richiesta relativa a ulteriori tre semestri oggetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] che i quattro motivi proposti (erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento al semestre dal maggio al novembre 2023, in particolare con riferimento alla contestazione del 7 luglio 2023 - primo motivo e secondo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, in relazione ai semestri dal 26 maggio 2022 al 26 novembre 2023 - secondo e terzo motivo) sono manifestamente infondati perché risulta dal provvedimento impugnato che, a prescindere dalla condotta del 7 luglio 2023, oggetto del primo motivo di ricorso, per tutti i semestri per i quali è stata rigettata la richiesta, vi sono state infrazioni disciplinari non irragionevolmente apprezzate dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'art. 54 Ord. pen. (cfr. p 2 dove si segnalano, tra l'altro, cinque rapporti disciplinari per intimidazione o sopraffazione dei compagni, cui sono seguite, in quattro casi, sanzioni disciplinari). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 28844/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris