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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2020

Cassazione n. 09787/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30224/20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procure presente in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale in carica, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1711/2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’[OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1711/20, depositata il 20/02/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento – a seguito di DOCFA- con il quale l’Ufficio ha rideterminato la rendita catastale di un fabbricato di antica costruzione a cinque piani fuori terra destinato a struttura ricettiva, ha rigettato l’appello confermando la validità dell’atto impugnato.

L’adita CTR, dopo che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di prova in ordine alla data di notifica dell’avviso di accertamento, ha dichiarato tempestivo il ricorso introduttivo e nel merito ha rigettato l’appello, ritenendo l’atto impugnato correttamente motivato.

La società contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente deposita successiva memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per avere la CTR omesso una specifica disamina delle deduzioni formulate dalla società contribuente, già nel primo grado di giudizio, incentrate sull’erroneità del computo operato dall’Ufficio relativamente alla superficie dell’immobile.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Con esso viene erroneamente denunciata un’omessa pronuncia in relazione al parametro di cui all’art. 360 n. 5) c.p.c., del quale non ricorrono i presupposti.

2.2. Vanno sul punto richiamati i prin cipi consolidati di questa Corte secondo cui nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente la violazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. peromessa pronuncia.

2.3. L'om essa pronuncia denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. consiste infatti nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni; l’ipotesi regolata dall’art. 360 n. 5 c.p.c. s’incentra invece sull'individuazione di un "fatto" il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in ś sovvertire l'esito della pronuncia impugnata, sicch ́ si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: "fatto" di cui ̀ stato omesso l'esame, che ̀ da intendere in senso storico - naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perch́ costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. n. 17761 del 2016, n. 26764del 21/10/2019 ).

In sostanza l'inadeguatezza della motivazione, rileva ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel solo caso in cui essa ometta l'esame di uno o pì fatti decisivi.

Secondo la sintesi delineata in Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, l'attuale e novellato assetto si caratterizza per la «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimit̀ sulla motivazione», sicch́ ̀ denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n.4 c.p.c., «solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in ś », che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si manifesti come "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione», mentre l'aggressione della motivazione nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone una specifica modalit̀ delle critica, rigorosamente articolata attraverso l'indicazione del «"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisivit̀ "».

3. Più di recente (cfr. ex multis Cass. n. 2 7702/2020), in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., si è affermato che la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degliaccertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censurare apodittiche di erronea o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamene suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di inammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non ̀ dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

4. Nel caso di specie la CTR ha ampliamente e dettagliatamente motivato sulla ritenuta correttezza degli elementi posti alla base dell’avviso impugnato.

Nello specifico, con riferimento ai motivi di ricorso e alla documentazione offerta in valutazione con il ricorso introduttivo – di cui si deduce l’omesso esame - ha statuito, con riferimento a tale documentazione non influenzata, peraltro, dagli ulteriori chiarimenti richiesti, che “alla ricostruzione della metodologia di calcolo proposta dalla scheda tecnica dell’Ufficio vengono opposte delle contestazioni che appaiano sinteticamente generiche e che non riescono a togliere valore alla metodologia generalmente utilizzata dall’Ufficio per la determinazione del valore da attribuire agli immobili di categoria speciale quale quello in esame”.

Rispetto a tale esaustiva motivazione le ulteriori deduzioni sono state dichiarate assorbite.

5. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art.111 Cost., sesto comma, art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, secondo comma n. 4 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in materia di processo tributario) –sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, non avendo la CTR fornito elementi che consentono di individuare le singole risposte alle doglianze dedotte.

6. Il motivo, correttamente formulato con riferimento all’art. 360 n. 4) c.p.c. (per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente) atteso che, nei casi di anomalia motivazionale particolarmente grave in cui è ancora possibile dedurre il vizio di motivazione, esso si converte in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (111 comma 6 Cost.) e concretizza, ove esistente, un error in procedendo, è tuttavia infondato: La sentenza impugnata contiene invero una motivazione congrua la cui ratio decidendiè esplicitata e comprensibile.

7. Con il terzo motivo del ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione alla misurazione complessiva dell’immobile de quo , costituito dalla diver sa consistenza delle superfici calcolate rispetto al precedente accertamento non impugnato.

8. È opportuno premettere che non si verte in ipotesi di c.d. doppia conforme, essendo del tutto mancato da parte del giudice di primo grado l’accertamento in fatto, preso atto che è stata emessa una mera pronuncia di rito.

Ciò premesso il motivo è comunque inammissibile, perché in realtà il giudice di merito ha tenuto conto di tale dato, al punto da emettere un’ordinanza interlocutoria di chiarimenti all’Amministrazione, che ha quindi ritenuto esaustiva ai fini della decisione.

La contribuente contesta una diversa superficie rispetto a un precedente accertamento non impugnato; la CTR ha tenuto conto di tale doglianza come emerge dalla ordinanza interlocutoria con la quale ha richiesto chiarimenti all’Ufficio.

Sebbene la sentenza poi non si soffermi sulla memoria critica della parte contribuente nel giudizio di merito, ciò tuttavia non integra un omesso esame di un fatto storico in senso naturalistico, già esaminato a monte, ma al pì un’insufficienza motivazionale non più deducibile, nel paradigma del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., per le ragioni sopra esposte.

9. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30224/20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procure presente in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale in carica, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1711/2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’[OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1711/20, depositata il 20/02/2020 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento – a seguito di DOCFA- con il quale l’Ufficio ha rideterminato la rendita catastale di un fabbricato di antica costruzione a cinque piani fuori terra destinato a struttura ricettiva, ha rigettato l’appello confermando la validità dell’atto impugnato. L’adita CTR, dopo che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di prova in ordine alla data di notifica dell’avviso di accertamento, ha dichiarato tempestivo il ricorso introduttivo e nel merito ha rigettato l’appello, ritenendo l’atto impugnato correttamente motivato. La società contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per avere la CTR omesso una specifica disamina delle deduzioni formulate dalla società contribuente, già nel primo grado di giudizio, incentrate sull’erroneità del computo operato dall’Ufficio relativamente alla superficie dell’immobile. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Con esso viene erroneamente denunciata un’omessa pronuncia in relazione al parametro di cui all’art. 360 n. 5) c.p.c., del quale non ricorrono i presupposti. 2.2. Vanno sul punto richiamati i prin cipi consolidati di questa Corte secondo cui nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente la violazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. peromessa pronuncia. 2.3. L'om essa pronuncia denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. consiste infatti nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni; l’ipotesi regolata dall’art. 360 n. 5 c.p.c. s’incentra invece sull'individuazione di un "fatto" il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività, da intendere come elevato grado logico di pregnanza, se considerato, potrebbe in ś sovvertire l'esito della pronuncia impugnata, sicch ́ si impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: "fatto" di cui ̀ stato omesso l'esame, che ̀ da intendere in senso storico - naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), quale circostanza rilevante sia in via diretta, perch́ costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova (Cass. n. 17761 del 2016, n. 26764del 21/10/2019 ). In sostanza l'inadeguatezza della motivazione, rileva ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel solo caso in cui essa ometta l'esame di uno o pì fatti decisivi. Secondo la sintesi delineata in Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, l'attuale e novellato assetto si caratterizza per la «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimit̀ sulla motivazione», sicch́ ̀ denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n.4 c.p.c., «solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in ś », che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si manifesti come "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione», mentre l'aggressione della motivazione nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone una specifica modalit̀ delle critica, rigorosamente articolata attraverso l'indicazione del «"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisivit̀ "». 3. Più di recente (cfr. ex multis Cass. n. 2 7702/2020), in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., si è affermato che la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degliaccertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censurare apodittiche di erronea o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamene suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di inammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non ̀ dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. 4. Nel caso di specie la CTR ha ampliamente e dettagliatamente motivato sulla ritenuta correttezza degli elementi posti alla base dell’avviso impugnato. Nello specifico, con riferimento ai motivi di ricorso e alla documentazione offerta in valutazione con il ricorso introduttivo – di cui si deduce l’omesso esame - ha statuito, con riferimento a tale documentazione non influenzata, peraltro, dagli ulteriori chiarimenti richiesti, che “alla ricostruzione della metodologia di calcolo proposta dalla scheda tecnica dell’Ufficio vengono opposte delle contestazioni che appaiano sinteticamente generiche e che non riescono a togliere valore alla metodologia generalmente utilizzata dall’Ufficio per la determinazione del valore da attribuire agli immobili di categoria speciale quale quello in esame”. Rispetto a tale esaustiva motivazione le ulteriori deduzioni sono state dichiarate assorbite. 5. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art.111 Cost., sesto comma, art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, secondo comma n. 4 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in materia di processo tributario) –sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, non avendo la CTR fornito elementi che consentono di individuare le singole risposte alle doglianze dedotte. 6. Il motivo, correttamente formulato con riferimento all’art. 360 n. 4) c.p.c. (per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente) atteso che, nei casi di anomalia motivazionale particolarmente grave in cui è ancora possibile dedurre il vizio di motivazione, esso si converte in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (111 comma 6 Cost.) e concretizza, ove esistente, un error in procedendo, è tuttavia infondato: La sentenza impugnata contiene invero una motivazione congrua la cui ratio decidendiè esplicitata e comprensibile. 7. Con il terzo motivo del ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione alla misurazione complessiva dell’immobile de quo , costituito dalla diver sa consistenza delle superfici calcolate rispetto al precedente accertamento non impugnato. 8. È opportuno premettere che non si verte in ipotesi di c.d. doppia conforme, essendo del tutto mancato da parte del giudice di primo grado l’accertamento in fatto, preso atto che è stata emessa una mera pronuncia di rito. Ciò premesso il motivo è comunque inammissibile, perché in realtà il giudice di merito ha tenuto conto di tale dato, al punto da emettere un’ordinanza interlocutoria di chiarimenti all’Amministrazione, che ha quindi ritenuto esaustiva ai fini della decisione. La contribuente contesta una diversa superficie rispetto a un precedente accertamento non impugnato; la CTR ha tenuto conto di tale doglianza come emerge dalla ordinanza interlocutoria con la quale ha richiesto chiarimenti all’Ufficio. Sebbene la sentenza poi non si soffermi sulla memoria critica della parte contribuente nel giudizio di merito, ciò tuttavia non integra un omesso esame di un fatto storico in senso naturalistico, già esaminato a monte, ma al pì un’insufficienza motivazionale non più deducibile, nel paradigma del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., per le ragioni sopra esposte. 9. Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
Sentenza Cassazione n. 09787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris