CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22340/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8980/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].), nella personadel legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale rilasciata con atto separato. Pec: [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrenti- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 4736/19/20, depositata in data 15 ottobre 2020, non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di pagamentodel 31 maggio 2018, con il quale l’Agenzia delle Dogane aveva recuperato il credito d’imposta indebitamente compensato e relativo alla riduzione dell’aliquota delle accise per il consumo di carburante di cui al d.P.R. n. 277 del 2000, in relazione agli anni di imposta2011 e 2012. 2. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 e dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 277 del 2000.3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2291, 2499 e 2500 quinquies cod. civ.. 5. In via preliminare, va rilevato che la parte ricorrente ha depositatoistanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, allegando l a ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, lacomunicazione della liquidazione dell’importo da pagare e la ricevuta di pagamento dell’unica rata dovuta a titolo di adesione. 5.1 Ai sensi dell’art. 1, comm a 231 , della legge n. 197 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 5.2 Ai sensi del comm a 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 6.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 6.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese d