CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05375/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravven- zione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsa- bilità penale, conclusioni nelle quali insiste anche nella memoria depositata. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata. Il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qualificato [OSCURATO:PERSONA] ( Ispettore capo della [OSCURATO:PERSONA] di Pa- lermo), che aveva visto l'imputato indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l'autovettura. L'imputato, già denun- ciato per l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, aveva anche ammesso in udienza di svolgere tale attività per guadagnare qualche euro, in quella giornata 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l'erroneità della decisione impugnata, e già corret- tamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di deduzioni che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui airart. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto appa- renti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838: Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a! pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Co