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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 40246/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo del 20/9/2019, a seguito di giudizio abbreviato, riducendo a dieci mesi e venti giorni di reclusione ed € 133.333 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ferma la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 12, comma 3 lett. a), D. Lgs. n. 286 del 1998 ed alla contestata recidiva, nonché rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione ed € 100.000 di multa, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla citata aggravante, entrambi imputati del reato di cui all'art. 12, comma 3, cit. decreto.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo profili di violazione di legge e vizio della motivazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 12, comma 3 quinquies, D. Lgs. n. 286 del 1998, valorizzando la collaborazione da lui prestata ed i riscontri forniti, utili a comporre il quadro complessivo della vicenda.

Con ulteriore motivo di impugnazione si censura la mancata esclusione della recidiva, senza alcuna effettiva motivazione della sua rilevanza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta il riconoscimento dell'aggravante ex art. 12, comma 3 ter,lett. b), D. Lgs. n. 286 del 1998, riguardante il fine di profitto.

Con ulteriore censura si duole che non gli sia stata riconosciuta l'attenuante ex art. 114 cod. pen. 3.

I ricorsi sono inammissibili, poiché i motivi di impugnazione sono per un verso volti ad una rilettura alternativa del materiale probatorio; per altro verso risultano di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato.

Lamentando il mancato riconosci- mento di attenuanti o la mancata esclusione di aggravanti, entrambi i ricorrenti propongono notazioni fattuali che non hanno ingresso in sede di legittimità, e che comunque sono state ben interpretate dai giudici di merito nel loro discrezionale apprezzamento.

3.1. Per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa la decisività del contributo fornito all'accertamento dei fatti, evidenziatisi con chiarezza già al momento dell'arresto in flagranza: ciò non costituisce una interpretatio abrogans, ma la piana applicazione della ratio dell'attenuante in esame, che richiede "la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti" e non la mera ammissione dei medesimi.

Quanto alla recidiva, essa è stata ritenuta esistente non soltanto in base alla constatazione dei numerosi precedenti penali, quanto per le stesse dichiara- zioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardanti altri viaggi realizzati prima di quello incriminato, evidentemente indicative di accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale.

3.2. Parimenti inammissibile il ricorso del Salhi, diretto a sollecitare a questa Corte un ulteriore apprezzamento di merito in ordine alla riconoscibilità dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. ed all'esclusione del fine di profitto, punti sui quali la Corte territoriale si è diffusa a motivare in termini corretti ed aderenti ai dati probatori, così rendendo intangibile l'apprezzamento discrezionale sui medesimi.

4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo del 20/9/2019, a seguito di giudizio abbreviato, riducendo a dieci mesi e venti giorni di reclusione ed € 133.333 di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ferma la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 12, comma 3 lett. a), D. Lgs. n. 286 del 1998 ed alla contestata recidiva, nonché rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in otto mesi di reclusione ed € 100.000 di multa, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla citata aggravante, entrambi imputati del reato di cui all'art. 12, comma 3, cit. decreto. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo profili di violazione di legge e vizio della motivazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 12, comma 3 quinquies, D. Lgs. n. 286 del 1998, valorizzando la collaborazione da lui prestata ed i riscontri forniti, utili a comporre il quadro complessivo della vicenda. Con ulteriore motivo di impugnazione si censura la mancata esclusione della recidiva, senza alcuna effettiva motivazione della sua rilevanza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta il riconoscimento dell'aggravante ex art. 12, comma 3 ter,lett. b), D. Lgs. n. 286 del 1998, riguardante il fine di profitto. Con ulteriore censura si duole che non gli sia stata riconosciuta l'attenuante ex art. 114 cod. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili, poiché i motivi di impugnazione sono per un verso volti ad una rilettura alternativa del materiale probatorio; per altro verso risultano di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato. Lamentando il mancato riconosci- mento di attenuanti o la mancata esclusione di aggravanti, entrambi i ricorrenti propongono notazioni fattuali che non hanno ingresso in sede di legittimità, e che comunque sono state ben interpretate dai giudici di merito nel loro discrezionale apprezzamento. 3.1. Per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa la decisività del contributo fornito all'accertamento dei fatti, evidenziatisi con chiarezza già al momento dell'arresto in flagranza: ciò non costituisce una interpretatio abrogans, ma la piana applicazione della ratio dell'attenuante in esame, che richiede "la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti" e non la mera ammissione dei medesimi. Quanto alla recidiva, essa è stata ritenuta esistente non soltanto in base alla constatazione dei numerosi precedenti penali, quanto per le stesse dichiara- zioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardanti altri viaggi realizzati prima di quello incriminato, evidentemente indicative di accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale. 3.2. Parimenti inammissibile il ricorso del Salhi, diretto a sollecitare a questa Corte un ulteriore apprezzamento di merito in ordine alla riconoscibilità dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. ed all'esclusione del fine di profitto, punti sui quali la Corte territoriale si è diffusa a motivare in termini corretti ed aderenti ai dati probatori, così rendendo intangibile l'apprezzamento discrezionale sui medesimi. 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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