CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26229‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Oreste CANTILLO (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) e Guglielmo CANTILLO (pec: avv.guglielmo cantillo@ legalmail.it) , ed elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio legale del predetto primo difensore; Oggetto: Tributi – -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3385/05/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 12/04/2016 udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per IVA relativa all’anno d’imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, Sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello della società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non dovuti gli interessi e le sanzioni per insussistenza del requisito della colpevolezza, ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in capo alla predetta società per non aver potuto far fronte tempestivamente al versamento dei tributi per il mancato tempestivo e regolare adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche al pagamento delle forniture alle stesse effettuate dalla società contribuente. 2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava con controricorso la società contribuente, rimanendo intimata l’agente della riscossione. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 27719 del 2017 la Sesta Sezione civile di questa Corte, all’esito della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis, rilevando la non evidenza decisoria del giudizio, rinviava la causa alla Sezione ordinaria. 4. Con memoria del 26/06/2023 la controricorrente ha chiesto disporsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento, sia alla c.d. “rottamazione ter” di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, sia alla c.d. “rottamazione quater” di cui alla legge n. 197 del 2022, ed ha allegato la comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione relativa alla prima istanza, nonché la dichiarazione presentata con riferimento alla seconda domanda. 5. Con successiva ordinanza interlocutoria n. 28128 del 2023 questa Corte, sul rilievo che «La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, avente n. 10020120022298923, non risulta indicata né nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione inviata alla società contribuente a seguito della richiesta di rottamazione presentata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, né nella domanda di adesione alla c.d. “rottamazione quater” presentata ai sensi della legge n. 197 del 2022», invitava le parti «a fornire chiarimenti ed idonea documentazione diretta a provare la regolarità dell’adesione della società contribuente alla rottamazione della cartella oggetto del presente giudizio», rinviando la causa a nuovo ruolo. 6. La società contribuente con nota di riscontro alla richiesta di questa Corte depositata in data 11/10/2023 depositava la copia della cartella di pagamento n. 10020120022298923, oggetto del presente giudizio, dell’estratto di ruolo da cui risultava lo sgravio della predetta cartella, nonché la copia della cartella di pagamento n. 1002017001533343300 che l’Agenzia delle entrate aveva emesso per «recupero somme indebitamente sgravate (art. 43 DPR d.P.R. n. 602 del 1973/73) a seguito sent. CTR n. 3885/05/16 dep. 12/04/16» con la seguente specificazione «Trattasi di imposta non contestata dalla parte». 7. Successivamente, in data 18/04/2024 l’Agenzia delle entrate depositava nota della Direzione provinciale di Salerno che dava atto dell’intervenuto sgravio «per intero» della cartella di pagamento n. 10020120022298923 in esecuzione della sentenza della CTR oggetto del presente giudizio di legittimità con la precisazione che, «essendo stata annullata, non poteva e non può formare oggetto di alcuna forma di definizione/rottamazione». Considerato che: 1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all’impugnazione 2. Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti a seguito dell’ordinanza interlocutoria n.28128 del 2023, risulta : - che la società contribuente aveva presentato istanza di rottamazione della cartella di pagamento n. 10020120022298923, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 (cd. rottamazione ter); - che l’Agenzia delle entrate - Riscossione aveva accolto l’istanza e con nota ricevuta dalla società contribuente in data 25/06/2019 aveva comunicato l’importo da pagare; -che nella nota della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno in atti si legge che la cartella era stata fatta oggetto di sgravio «per intero» sicché «non poteva e non può formare oggetto di alcuna forma di definizione/rottamazione»; non risulta però che sia stata fatta una qualche comunicazione alla parte contribuente del rigetto dell’istanza; - che successivamente l’Agenzia delle entrate ha riemesso a carico della società contribuente la cartella di pagamento n.1002017001533343300 con riferimento alla medesima pretesa impositiva; tanto si desume dalla motivazione di tale cartella che nella prima parte, ove si afferma che sono «Somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione UNICO/2009 presentata per il periodo d’imposta 2008, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972», è identica alla precedente annullata , per poi precisare che sono importi richiest i per « recupero somme indebitamente sgravate (art. 43 DPR d.P.R. n. 602 del 1973/73) a seguito sent. CTR n. 3885/05/16 dep. 12/04/16» con la specificazione che «Tratta[va]si di imposta non contestata dalla parte»; - che la società contribuente ha quindi avanzato domanda di rottamazione di tale ultima cartella ai sensi della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater ) , che ha depositato in atti unitamente alla comunicazione a mezzo pec effettuata dell’Agenzia delle entrate – Riscossione in data 21/03/2023 di avvenuta ricezione dell’istanza con riserva di comunicazione di eventuale diniego; - che , in relazione a tale istanza, l’Agenzia delle entrate nulla ha dedottocirca l’intervenuto diniego e neppure se ne fa cenno nella nota della Direzione provinciale di Salerno, prodotta dalla difesa erariale. 3. Da quanto detto discende che, essendo venuta meno la pretesa impositiva che l’amministrazione finanziaria vantava sulla base dell’originaria cartella di pagamento (n. 10020120022298923), oggetto dell’originaria impugnazione della società contribuente ed oggetto di sgravio integrale, l’Agenzia delle entrate non ha alcun interesse concreto alla pronuncia sul motivo di ricorso proposto. Infatti, per la medesima pretesa impositiva l’amministrazione finanziaria ha successivamente emesso e notificato alla società contribuente una diversa cartella di pagamento (n. 1002017001533343300) che non risulta essere stata impugnata ma oggetto di istanza di rottamazione avanzata dalla società contribuente ai sensi della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quanter). 4. Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso in esame per difetto di interesse della ricorrente Agenzia delle entrate, ricordandosi, al riguardo, che la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass., Sez. 3, 29/09/2016 n. 19268, Rv. 642113-01, per tutte)», che va valutata in concreto e che deve sussistere fino al momento della decisione, trattandosi, come sostengono le Sezioni unite nella sentenza n. 26283 del 2022, di «condizione dell'azione avente natura "dinamica"» 5. In considerazione del complessivo dispiegarsi del giudizio e delle posizioni sostanziali assunte dalle parti, le spese processuali vanno integralmente c