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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 32256/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25380/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro s .p.a. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del curatore p.t., rappresentatoe difeso da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – Oggetto: intermediazione finanziaria AC –28/11/2025 r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 659 /20 2 1 , pubblicata il 26 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter : “la banca”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui l a Co rte di appello di Milano ha riformato la sentenza del locale Tribunale , condanna ndola a pagarein favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allora in bonis, la somma di euro 296.247,44, oltre accessori, come conseguenza della declaratoria di nullità del contratto derivato IRS stipulato tra le parti in data 3 ottobre 2008.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. h a resistito con controricorso.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il contratto per cui è causa era nullo, in quanto stipulato nell’ambito di un servizio di negoziazione per conto proprio, in cui cliente e banca sono le uniche parti del contatto, e in relazione al quale trova applicazione l’art. 30, comma 7, del d. lgs. n. 58 del 1998 (in prosieguo, breviter: “TUF”), che prevede, a pena di nullità , l’avvertimento al cliente della sussistenza della facoltà di recesso ; avvertimento,nella specie, non reso ; b) che la nullità derivava anche dall’immeritevolezza di tutela del contratto, poiché privo di riferimentoa criteri probabilistici di andamento, ulteriori e diversi dal solo mark to market, peraltro anch’ esso assente nella specie, ciò che ridondava in mancanzadi accordo tra le parti sulla misura dell’alea.

4. La ricorrente ha depositato memoria. r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo : « I .

Violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 301 c.p.c. e 43 l.f. in materia di interruzione automatica del processo), in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c. » , deducendo l a nullità della sentenza impugnata per essere stata depositata dopo il verificarsi di due autonome e automatiche cause di interruzione del processo : la morte del difensore della banca, avvenuta in data 11 ottobre 2020, e la dichiarazionedi fallimento della società cliente, avvenuta in data 15 ottobre 2020.

Il motivo è infondato laddove pretende di far discendere automaticamente la nullità della sentenza impugnata dalla semplice allegazione dell’essersi verificate due cause di interruzione automatica del processo, senza minimamente peritarsi, come è invece necessario a tali fini (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024; id.

Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 08/04/2016), di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio che, per effetto della mancata interruzione , la parte eccipienteabbia subito nell’esercizio dei propri diritti.

In ogni caso, con riferimento alla morte del difensore della banca, si rileva che l’evento si è verificato in data 11 ottobre 2020, come allega la stessa ricorrente, quando la causa era stata già trattenuta in decisione dalla Corte di appello, come la ste s sa Corte dà atto a pagina 13 della sentenza impugnata, ove si fa riferimentoal trattenimento della causa in decisione alla data del 17 giugno 2020, ai sensi dell’art. 87, comma 7, del d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale, in epoca pandemica COVID, era consentito“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

In tale contesto , la ricorrente non allega alcun pregiudizio a l proprio diritt o di difesa conseguente alla mancata interruzione del processo , nemmeno con riferimento al deposito della comparsa con c lu sionale e della memoria di replica (cfr. sul punto Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024), dovendo rilevarsi che l’ udienza di discussione si è tenuta in epoca antecedente all’evento interruttivo e che la camera di consiglio della Corte di appello si è tenuta, come emerge dalla lettura di pag. 22 della sentenza , in data 14 ottobre 2020, dunque solo nove giorni dopo il medesimo evento, senza che vi sia alcuna deduzione inerente a impossibilità o difficoltà a esso conseguente nel deposito degli scritti difensivi conclusivi di quella fase processuale.

Con riferimento alla dichiarazione di fallimento della società cliente, va rilevato che l’evento ha colpito la controparte e non la banca che oggi allega tale circostanza, sicché quest’ultima non è la parte legittimata a far valere l’eventuale nullità degli atti successivi, essendo la stessa individuabile nella sola parte colpita dall’evento, nella specie la curatela fallimentare (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025) e del resto, nella specie, significativamente la stessa banca ancora una volta non identifica quale sia il pregiudizio che essa abbia subito dalla mancata interruzione del processo per un evento che ha colpito la controparte. b) Secondo motivo: « II .

Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 30 co.

Vi D. Lgs. n. 58/1998, come r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integratodalla L. n. 98/2013, in materia di estensione del diritto di recesso ai servizi di investimento),in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile retroattivamente la novella del 2013 all’art. 30 Tuf.

Il motivo è infondato, dovendo darsi continuità a quanto condivisibilmente già affermato da questa Corte ( Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 03/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1368 del 26/01/2016), secondo cui l'art. 56-quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. n. 98 del 2013, n. 98, novellando l'art. 30, comma 6, TUF, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l'offerta fuori sede dei servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013, e non è norma di interpretazione autentica e, perciò , non ha avuto l'effetto di sanare la nullità dei precedenti contratti privi dell'avviso del recesso accordato all'investitore.

Contratti precedenti che, contrariamente a quanto opina la ricorrente, erano da considerarsi nulli, se privi dell’avviso della facoltà di recesso , anche ov e riferiti a negoziazioni dirette tra intermediario e cliente, come pure se riferiti a un contratto quadro di investimento, come le Sezioni Unite di questa Corte non hanno mancato di rilevarecon la sentenza n. 13905 del 3 giugno 2013 . c) Terzo motivo: « III .

Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c. in materia di onere della prova a carico della parte che agisce in giudizio), in relazione all’art. 360 co.

I, n. 3) c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360 co.

I, n. 5) c.p.c., con riferimento r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’erronea valutazione dei mezzi di prova documentale disponibili ed alle risultanze della C.T.U. di prime cure», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, laddove ha dichiarato la nullità del contrattosenza fare alcun riferimento alle risultanze dell’elaborato peritale depositato in primo grado, che aveva accertato la cong r uità dell’ operazione finanziaria di copertura del mutuo contratto dalla società clientecon il derivato per cui è causa, con la conseguente sussistenza di meritevolezza dell’operazionee l’insussistenza della causa di nullità rilevata con riferimentoalla mancanza di meritevolezza del contratto .

Il motivo è assorbito dalla reiezione dei precedenti, che hanno consolidato la diversa e alternativa ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale per pervenire alla declaratoria di nullità del contrattooggetto di lite. 2) Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. 3) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25380/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro s .p.a. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in atti; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del curatore p.t., rappresentatoe difeso da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – Oggetto: intermediazione finanziaria AC –28/11/2025 r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 659 /20 2 1 , pubblicata il 26 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter : “la banca”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui l a Co rte di appello di Milano ha riformato la sentenza del locale Tribunale , condanna ndola a pagarein favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allora in bonis, la somma di euro 296.247,44, oltre accessori, come conseguenza della declaratoria di nullità del contratto derivato IRS stipulato tra le parti in data 3 ottobre 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. h a resistito con controricorso. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il contratto per cui è causa era nullo, in quanto stipulato nell’ambito di un servizio di negoziazione per conto proprio, in cui cliente e banca sono le uniche parti del contatto, e in relazione al quale trova applicazione l’art. 30, comma 7, del d. lgs. n. 58 del 1998 (in prosieguo, breviter: “TUF”), che prevede, a pena di nullità , l’avvertimento al cliente della sussistenza della facoltà di recesso ; avvertimento,nella specie, non reso ; b) che la nullità derivava anche dall’immeritevolezza di tutela del contratto, poiché privo di riferimentoa criteri probabilistici di andamento, ulteriori e diversi dal solo mark to market, peraltro anch’ esso assente nella specie, ciò che ridondava in mancanzadi accordo tra le parti sulla misura dell’alea. 4. La ricorrente ha depositato memoria. r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo : « I . Violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 301 c.p.c. e 43 l.f. in materia di interruzione automatica del processo), in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c. » , deducendo l a nullità della sentenza impugnata per essere stata depositata dopo il verificarsi di due autonome e automatiche cause di interruzione del processo : la morte del difensore della banca, avvenuta in data 11 ottobre 2020, e la dichiarazionedi fallimento della società cliente, avvenuta in data 15 ottobre 2020. Il motivo è infondato laddove pretende di far discendere automaticamente la nullità della sentenza impugnata dalla semplice allegazione dell’essersi verificate due cause di interruzione automatica del processo, senza minimamente peritarsi, come è invece necessario a tali fini (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024; id. Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 08/04/2016), di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio che, per effetto della mancata interruzione , la parte eccipienteabbia subito nell’esercizio dei propri diritti. In ogni caso, con riferimento alla morte del difensore della banca, si rileva che l’evento si è verificato in data 11 ottobre 2020, come allega la stessa ricorrente, quando la causa era stata già trattenuta in decisione dalla Corte di appello, come la ste s sa Corte dà atto a pagina 13 della sentenza impugnata, ove si fa riferimentoal trattenimento della causa in decisione alla data del 17 giugno 2020, ai sensi dell’art. 87, comma 7, del d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale, in epoca pandemica COVID, era consentito“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. In tale contesto , la ricorrente non allega alcun pregiudizio a l proprio diritt o di difesa conseguente alla mancata interruzione del processo , nemmeno con riferimento al deposito della comparsa con c lu sionale e della memoria di replica (cfr. sul punto Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024), dovendo rilevarsi che l’ udienza di discussione si è tenuta in epoca antecedente all’evento interruttivo e che la camera di consiglio della Corte di appello si è tenuta, come emerge dalla lettura di pag. 22 della sentenza , in data 14 ottobre 2020, dunque solo nove giorni dopo il medesimo evento, senza che vi sia alcuna deduzione inerente a impossibilità o difficoltà a esso conseguente nel deposito degli scritti difensivi conclusivi di quella fase processuale. Con riferimento alla dichiarazione di fallimento della società cliente, va rilevato che l’evento ha colpito la controparte e non la banca che oggi allega tale circostanza, sicché quest’ultima non è la parte legittimata a far valere l’eventuale nullità degli atti successivi, essendo la stessa individuabile nella sola parte colpita dall’evento, nella specie la curatela fallimentare (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025) e del resto, nella specie, significativamente la stessa banca ancora una volta non identifica quale sia il pregiudizio che essa abbia subito dalla mancata interruzione del processo per un evento che ha colpito la controparte. b) Secondo motivo: « II . Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 30 co. Vi D. Lgs. n. 58/1998, come r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integratodalla L. n. 98/2013, in materia di estensione del diritto di recesso ai servizi di investimento),in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile retroattivamente la novella del 2013 all’art. 30 Tuf. Il motivo è infondato, dovendo darsi continuità a quanto condivisibilmente già affermato da questa Corte ( Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 03/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1368 del 26/01/2016), secondo cui l'art. 56-quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. n. 98 del 2013, n. 98, novellando l'art. 30, comma 6, TUF, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l'offerta fuori sede dei servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013, e non è norma di interpretazione autentica e, perciò , non ha avuto l'effetto di sanare la nullità dei precedenti contratti privi dell'avviso del recesso accordato all'investitore. Contratti precedenti che, contrariamente a quanto opina la ricorrente, erano da considerarsi nulli, se privi dell’avviso della facoltà di recesso , anche ov e riferiti a negoziazioni dirette tra intermediario e cliente, come pure se riferiti a un contratto quadro di investimento, come le Sezioni Unite di questa Corte non hanno mancato di rilevarecon la sentenza n. 13905 del 3 giugno 2013 . c) Terzo motivo: « III . Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c. in materia di onere della prova a carico della parte che agisce in giudizio), in relazione all’art. 360 co. I, n. 3) c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360 co. I, n. 5) c.p.c., con riferimento r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’erronea valutazione dei mezzi di prova documentale disponibili ed alle risultanze della C.T.U. di prime cure», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, laddove ha dichiarato la nullità del contrattosenza fare alcun riferimento alle risultanze dell’elaborato peritale depositato in primo grado, che aveva accertato la cong r uità dell’ operazione finanziaria di copertura del mutuo contratto dalla società clientecon il derivato per cui è causa, con la conseguente sussistenza di meritevolezza dell’operazionee l’insussistenza della causa di nullità rilevata con riferimentoalla mancanza di meritevolezza del contratto . Il motivo è assorbito dalla reiezione dei precedenti, che hanno consolidato la diversa e alternativa ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale per pervenire alla declaratoria di nullità del contrattooggetto di lite. 2) Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. 3) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a l [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori r.g. n. 25380/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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