CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Paraguay n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1083/24/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 4 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRAP RIMBORSORilevato che: L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2003 al 2009. La commissione provincialeaveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per le annualità 2003 e 2004, mentre lo aveva accolto per le annualità dal 2005 al 2009. Osservava, in particolare,la CTR che «Gli elementi qualificanti il c.d. “profitto aggiuntivo” capace di produrre l'applicazione dell'IRAP mancano totalmente nella fattispecie concreta all'esame di questo Giudice, nella quale non può rinvenirsi alcuna struttura organizzativa distinta dal personale apporto del professionista e quindi nessuna diversa possibilità di produzione aggiuntiva differenziale rispetto a quella individualmente attribuibile al professionista». Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è affetta da motivazione meramente apparente estrinsecandosi in argomentazioni inidonee a rivelare le ragioni poste a fondamento della decisione. Il motivo è infondato. Va rammentato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019). La motivazione della sentenza impugnatanon configura le gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, avendo la CTR escluso la ricorrenza nella fattispecie del presupposto impositivo sulla base della ritenuta insussistenza di un’autonoma organizzazione. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, per non avere il contribuente provveduto ad assolvere all’onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione, non avendo dimostrato che le attività dei propri collaboratori fossero marginali ed esigue rispetto al complesso delle pratiche gestite dallo studio professionale. Il motivo è fondato. Giova rammentare che l’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 prevede quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP «l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla «autonoma organizzazione», non coincidente con l'autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009 e successive conformi pronunce). Orbene, la CTR si è limitata ad affermare l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione senzaesaminare la natura e l’entità dei compensi dei compensi corrisposti a terzi, segnatamente ad avvocati (ad esempio, se quali domiciliatari)indicati in ricorsodall’Agenzia delle entrate in relazione alle singole annualità. 3. Con il terzo motivo sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 603/1972. Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il decorso del termine decadenziale di quarantotto mesi (anche) in relazione all’istanza di rimborso relativa all’anno d’imposta 2005. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che l’Agenzia delle entrate si è limitata ad asserire che il contribuente aveva effettuato il pagamento dell’imposta il 19 luglio 2005 e il 28 novembre 2005, senza tuttavia trascrivere o riprodurre in ricorso la documentazione attestante le date in cui erano state versatele somme chieste a rimborso.4. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassatain relazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudi