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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36131/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, oiae ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con cui è stato condannato alla pena di quattro anni ed C 2100 di multa per furto, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di pagamento;

2. Considerato che l'unico motivo proposto, il quale lamenta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è estremamente generico limitandosi a ripetere le laconiche osservazioni già proposte con l'atto di appello, dichiarato, proprio per questa laconicità e genericità, inammissibile.

Inoltre, la difesa prospetta argomenti comunque manifestamente infondati, slegati dal compendio probatorio correttamente ritenuto "schiacciante", per come argomentato, dai giudici di merito; del pari generiche le censure inerenti al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, che il ricorrente nella presente sede inammissibilmente reitera;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, oiae ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, con cui è stato condannato alla pena di quattro anni ed C 2100 di multa per furto, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di pagamento; 2. Considerato che l'unico motivo proposto, il quale lamenta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è estremamente generico limitandosi a ripetere le laconiche osservazioni già proposte con l'atto di appello, dichiarato, proprio per questa laconicità e genericità, inammissibile. Inoltre, la difesa prospetta argomenti comunque manifestamente infondati, slegati dal compendio probatorio correttamente ritenuto "schiacciante", per come argomentato, dai giudici di merito; del pari generiche le censure inerenti al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, che il ricorrente nella presente sede inammissibilmente reitera; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lugli
Sentenza Cassazione n. 36131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris