Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 10812/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chie- dendoil rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Milano, in sostituzione, ex art. 102 c od . proc.pen., per delega scritta, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di M i- lano, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., il quale si associa alle conclusioni del procuratore generale,chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Firenze, in sostituzione , ex art.102 c od . p roc . pen., per delega scritta, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Firenze, difen- sore di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Firenze , con sentenza emessa in data 7 ottobre 20 19 , a seguito di giudizio ordinario, condannava, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per i reati di cui agli artt. 48 cod. pen.,2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 3) e 61, comma 1, nn. 6) e 11), 640 cod. pen. (capo 4), commessi, rispettivamente, il 28 settembre 2016 e il 21-22 luglio 2015.Con la stessa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] era condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]., liquidati in euro 190.000,00, oltre interessi legali,nonché alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in euro 3.100,00, oltre rimborso spese ge- nerali, IVA e CPA.

Al capo 3) della rubrica accusatoria viene contestatoal [OSCURATO:PERSONA] di aver, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. sino a giugno 2015 e di ammi- nistratore di fatto sino al 21 luglio 2015, indotto in errore il nuovo amministratore della suddetta società, RemìLeonforte, sulla veridicità di due fatture (la n. 1 del 15 giugno 2015, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di euro 20.000,00 oltre IVA,e la n. 202 del 30 giugno 2015, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dell’ importo di euro 140.000,00 oltre IVA), aventi entrambe ad oggetto studi di fattibilità com- merciale di area mai effettuati, che venivano registrate nelle scritture contabili della società e utilizzate, integrando elementi passivi fittizi, nella dichiarazione dei redditi 2016, relativa all’anno di imposta 2015, presentata dal Leonforte.

Al capo 4)viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] di aver con artifici e raggiri, consi- stiti nell’accordarsi con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. affinché gli stessi emettessero nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la falsa fattura n. 202 del 30 giugno 2015, menzionata al capo 3),relativa ad uno studio di fattibilità mai effettuato (di cui riceveva, via mail, tre versioni, aventi diverso importo e oggetto parzialmente diverso), che in data 6 luglio 2016 girava, nonostante non fosse più amministra- tore, dal suo indirizzo e-mail a quello riferito a [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale del gruppo Kering di cui la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dal 18 giugno 2015 dal Leonforte, faceva parte, chiedendogli di porla urgentemente in pagamento, indotto in errore sulla veridicità di tale fattura il [OSCURATO:PERSONA], che pertanto chiedeva al tesoriere della [OSCURATO:SOCIETA]. di provvedere al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., che di fatto avveniva in data 21 luglio 2015, così procurando a tale società un ingiusto profitto, con pari danno per la [OSCURATO:SOCIETA]., con le aggravanti del danno patrimonialedi rilevante gravità e dell’abuso di prestazione d’opera con la [OSCURATO:SOCIETA].

1.1. A seguito di gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Fi- renze riformava parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendolo dal reato di cui al capo 3) con la formula perché il fatto non sussiste, revocando le pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena, per il reato di cui al capo 4), in mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa, confer- mando la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. per la suddetta imputazione, rideterminandola in euro 150.000,00 oltre inte- ressi legali.

1.2. Avverso la sentenza della Corte di appello proponevano ricorso per cas- sazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e [OSCURATO:PERSONA]- stino.

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza emessa in data 7 luglio 2023, annullava la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

1.3. Il giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 27 maggio 2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA]- stinoper il reato di cui agli artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 3).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, richiamando anche giuri- sprudenza di legittimità inconferente (sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019), riguar- dante la diversa fattispecie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ritenuto sus- sistenteil dolo specifico, facendo riferimento all’evasione di un terzo (la [OSCURATO:SOCIETA].), laddove il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 richiede il fine di evasione propria, e non già quella di favorire l’evasione di terzi.

Su tali presupposti è da escludere che il ricorrente, che non aveva più, da oltre un anno, né parteci- pazioni, né cariche nella [OSCURATO:SOCIETA]., abbia agito al fine di evadere imposte pro- prie.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussi- stenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

Si lamenta, nello specifico, con argomentazioniconnesse a quelle svolte in relazione alla prima doglianza, che la Corte territoriale,a sostegno delle proprie conclusioni in ordine alla possibilità che il reato di dichiarazione fraudolenta possa essere commesso dall’autore mediato, ha richiamato, così incorrendo in contrad- dizione, la sentenza Sez. 3 n. 17211 del 14/12/2022 riguardante un caso in cui l’autore mediato, che aveva tratto in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, era l’amministratore di fatto della società, e, quindi, come richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, un soggetto animato dal fine di evasione propria, che non è in alcun modo ascrivibile al ricorrente.

Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. In data 30 gennaio 2026 il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha de- positato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e nota spese.

4. All’udienza pubblica, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Entrambi i motivi, la cui strettaconnessione, in quanto afferenti alla ravvi- sabilità dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nell’ipo- tesi di responsabilità dell’autore mediato, ne giustifica la trattazione congiunta, sono infondati.

2.1. In via generale, va ribadito l'insegnamento di legittimità, per cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronun- ciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per man- canza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022,Rv. 283440 – 01 ; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333- 01 ); e siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega, all'e- videnza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell'impugnazione del provvedi- mento emesso nel giudizio di rinvio.

2.2. Nel caso in esame, la Terza Sezione penale di questa Corte, nell’acco- gliere i rilievi formulati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze avverso la pronuncia che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 3), ha annullato la sentenza impugnata sia per vizio di motivazione sia per violazione dell’art. 48 cod. pen.

La Terza Sezione ha rilevato che i giudici di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, non avevano fornito adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte, essendosi limitati ad affermare assertivamente che la condotta del Da- gostino si poneva «al di fuori dell’ambito di punibilità previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, fattispecie che presuppone un contribuente che presenti una dichia- razione fraudolenta al fine di evadere le imposte», senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di condannadi primo grado, articolata in relazione alla peculiare struttura del reato commesso dall’autore mediato,oggetto di contesta- zione, e in apparente contrasto con la configurabilità del reato proprio anche a mezzo dell’autore mediato.

La sentenza rescindente si è,quindi, soffermata sugli elementi costitutivi di tale fattispecie criminosa, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, richiamando i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento specifico all’elemento soggettivo, la Terza Sezione ha richia- mato l’insegnamento di Sez. 6, n. 6389 del 14/03/1996, Saccone, Rv. 205101 – 01, secondo cui al fine di affermare la responsabilità del cosiddetto autore mediato ai sensi dell’art. 48 cod. pen., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo,non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'in- gannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontà che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalità che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale è necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione.

La sentenza di annullamento ha, poi, ribadito l’orientamento espresso dalla Corte di legittimità in ordine alla configurabilità della responsabilità dell’autore me- diato anche in relazione ai reati propri, nei quali la qualità del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie (sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Eccher, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Lorenzetti, Rv. 272081) evidenziando come, in tema di reati tributari , la giurisprudenza avesse già ritenuto possibile che il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 potesse essere commesso dall’autore mediato con riferimento «in particolare alla condotta di chi agendo quale «autore mediato», onde evadere le imposte, predi- sponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest’ultima, elementi passivi fittizi (Sez. 3, n. 17211 del 14/12/2022, dep. 2023, Lazzarotto, Rv. 284551 –01).

2.3. Ciò precisato, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla sentenza rescindente, attraverso il richiamo ai precedenti giuri- sprudenziali citati anche dalla Corte di legittimità.

La Corte fiorentinaha, innanzitutto, dato atto della sussistenza del reato con- testato sul piano oggettivo, − profilo non contestato dal ricorrente −indicando i numerosi e convergenti elementi probatori, univocamente dimostrativi della ine- sistenza delle prestazioni oggetto delle due fatture indicate al capo 3) (assenza di documentazione, diverse versioni della fattura n. 202 del 2015, identità della pre- stazione fatturata da due diverse società riconducibili agli stessi soggetti, assoluta inconsistenza e genericità della relazione trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’ultima versione della fattura n. 202, cui risultavano allegate tavole planimetri- che copiate da un precedente elaborato predisposto da altro soggetto, invio di tale documento al solo Dagostinoe non alla società che lo aveva commissionato, che alla data dell’invio faceva capo ad altro soggetto) e ricordando che tali fatture erano state inserite (in buona fede) dalla nuova amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in contabilità, per poi essere dedotte nella dichiarazione dei redditi relativi all’annualità 2015.

La Corte territoriale si è, quindi,soffermata sull’elemento soggettivo, condu- cendo tale indagine nel perimetro delineato dalla sentenza di annullamento, te- nendo conto di tutte le finalità che attraverso la condotta strumentale dell’autore immediato il Dagostinointendeva perseguire.

Si è così affermatoche poteva ritenersi senz’altro provato che il [OSCURATO:PERSONA] con la sua condotta intendesse perseguire anche e (soprattutto) una finalità ex- trafiscale, ossia ottenere il pagamento delle due fatture per operazioni inesistenti dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA]., aggiungendo, con un percorso argomentativo privo di fratture logiche, che il contesto illecito in cui aveva agito, disponendo il paga- mento della prima fattura in prossimità della cessione della società e, avvalendosi della sua qualità di amministratore uscente, per sollecitare il pagamento urgente della seconda fattura, così facendo apparire esistenti le relative prestazioni pro- fessionali, determinando la ragionevole convinzione della nuova amministrazione di dover inserire tali documenti in contabilità e di poter detrarre i relativi costi, consentiva di ricomprendere nel focusdell’elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo eventuale, anche l’evasione fiscale che ne sarebbe conseguita con certezza o con elevatissima probabilità.

Evento , poi, effettivamente realizzatosi, seppure neutralizzato l’anno successivo con il ravvedimento operoso della [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di una verifica interna che accertava ex postl’inesistenza delle prestazioni indicate nelle due fatture.

Le conclusioni cui perviene la Corte territoriale risultano, in conclusione, esenti, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto il profilo giuridico, dai vizi la- mentati dal ricorrente, incentrati sul dolo specifico del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che invece risulta esaurientemente vagliato nella sentenza impu- gnata, in correlazione alla peculiare struttura del reato commesso dall’autore me- diato, secondo le linee puntualmente tracciate nella sentenza rescindente.

3. Alrigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti- mità.

4. Vanno, inoltre, rimborsate dal ricorrente le spese di lite in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta alla discussione in pubblica udienza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chie- dendoil rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Milano, in sostituzione, ex art. 102 c od . proc.pen., per delega scritta, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di M i- lano, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., il quale si associa alle conclusioni del procuratore generale,chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Firenze, in sostituzione , ex art.102 c od . p roc . pen., per delega scritta, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Firenze, difen- sore di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Firenze , con sentenza emessa in data 7 ottobre 20 19 , a seguito di giudizio ordinario, condannava, per quel che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per i reati di cui agli artt. 48 cod. pen.,2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 3) e 61, comma 1, nn. 6) e 11), 640 cod. pen. (capo 4), commessi, rispettivamente, il 28 settembre 2016 e il 21-22 luglio 2015.Con la stessa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] era condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, [OSCURATO:SOCIETA]., liquidati in euro 190.000,00, oltre interessi legali,nonché alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in euro 3.100,00, oltre rimborso spese ge- nerali, IVA e CPA. Al capo 3) della rubrica accusatoria viene contestatoal [OSCURATO:PERSONA] di aver, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. sino a giugno 2015 e di ammi- nistratore di fatto sino al 21 luglio 2015, indotto in errore il nuovo amministratore della suddetta società, RemìLeonforte, sulla veridicità di due fatture (la n. 1 del 15 giugno 2015, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di euro 20.000,00 oltre IVA,e la n. 202 del 30 giugno 2015, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dell’ importo di euro 140.000,00 oltre IVA), aventi entrambe ad oggetto studi di fattibilità com- merciale di area mai effettuati, che venivano registrate nelle scritture contabili della società e utilizzate, integrando elementi passivi fittizi, nella dichiarazione dei redditi 2016, relativa all’anno di imposta 2015, presentata dal Leonforte. Al capo 4)viene contestato al [OSCURATO:PERSONA] di aver con artifici e raggiri, consi- stiti nell’accordarsi con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. affinché gli stessi emettessero nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la falsa fattura n. 202 del 30 giugno 2015, menzionata al capo 3),relativa ad uno studio di fattibilità mai effettuato (di cui riceveva, via mail, tre versioni, aventi diverso importo e oggetto parzialmente diverso), che in data 6 luglio 2016 girava, nonostante non fosse più amministra- tore, dal suo indirizzo e-mail a quello riferito a [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale del gruppo Kering di cui la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dal 18 giugno 2015 dal Leonforte, faceva parte, chiedendogli di porla urgentemente in pagamento, indotto in errore sulla veridicità di tale fattura il [OSCURATO:PERSONA], che pertanto chiedeva al tesoriere della [OSCURATO:SOCIETA]. di provvedere al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., che di fatto avveniva in data 21 luglio 2015, così procurando a tale società un ingiusto profitto, con pari danno per la [OSCURATO:SOCIETA]., con le aggravanti del danno patrimonialedi rilevante gravità e dell’abuso di prestazione d’opera con la [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. A seguito di gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Fi- renze riformava parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendolo dal reato di cui al capo 3) con la formula perché il fatto non sussiste, revocando le pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena, per il reato di cui al capo 4), in mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa, confer- mando la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. per la suddetta imputazione, rideterminandola in euro 150.000,00 oltre inte- ressi legali. 1.2. Avverso la sentenza della Corte di appello proponevano ricorso per cas- sazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e [OSCURATO:PERSONA]- stino. La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza emessa in data 7 luglio 2023, annullava la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. 1.3. Il giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 27 maggio 2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA]- stinoper il reato di cui agli artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 3). 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, richiamando anche giuri- sprudenza di legittimità inconferente (sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019), riguar- dante la diversa fattispecie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ritenuto sus- sistenteil dolo specifico, facendo riferimento all’evasione di un terzo (la [OSCURATO:SOCIETA].), laddove il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 richiede il fine di evasione propria, e non già quella di favorire l’evasione di terzi. Su tali presupposti è da escludere che il ricorrente, che non aveva più, da oltre un anno, né parteci- pazioni, né cariche nella [OSCURATO:SOCIETA]., abbia agito al fine di evadere imposte pro- prie. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussi- stenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. Si lamenta, nello specifico, con argomentazioniconnesse a quelle svolte in relazione alla prima doglianza, che la Corte territoriale,a sostegno delle proprie conclusioni in ordine alla possibilità che il reato di dichiarazione fraudolenta possa essere commesso dall’autore mediato, ha richiamato, così incorrendo in contrad- dizione, la sentenza Sez. 3 n. 17211 del 14/12/2022 riguardante un caso in cui l’autore mediato, che aveva tratto in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, era l’amministratore di fatto della società, e, quindi, come richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, un soggetto animato dal fine di evasione propria, che non è in alcun modo ascrivibile al ricorrente. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 30 gennaio 2026 il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha de- positato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e nota spese. 4. All’udienza pubblica, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Entrambi i motivi, la cui strettaconnessione, in quanto afferenti alla ravvi- sabilità dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nell’ipo- tesi di responsabilità dell’autore mediato, ne giustifica la trattazione congiunta, sono infondati. 2.1. In via generale, va ribadito l'insegnamento di legittimità, per cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronun- ciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per man- canza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022,Rv. 283440 – 01 ; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333- 01 ); e siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega, all'e- videnza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell'impugnazione del provvedi- mento emesso nel giudizio di rinvio. 2.2. Nel caso in esame, la Terza Sezione penale di questa Corte, nell’acco- gliere i rilievi formulati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze avverso la pronuncia che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 3), ha annullato la sentenza impugnata sia per vizio di motivazione sia per violazione dell’art. 48 cod. pen. La Terza Sezione ha rilevato che i giudici di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, non avevano fornito adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte, essendosi limitati ad affermare assertivamente che la condotta del Da- gostino si poneva «al di fuori dell’ambito di punibilità previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, fattispecie che presuppone un contribuente che presenti una dichia- razione fraudolenta al fine di evadere le imposte», senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di condannadi primo grado, articolata in relazione alla peculiare struttura del reato commesso dall’autore mediato,oggetto di contesta- zione, e in apparente contrasto con la configurabilità del reato proprio anche a mezzo dell’autore mediato. La sentenza rescindente si è,quindi, soffermata sugli elementi costitutivi di tale fattispecie criminosa, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, richiamando i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Con riferimento specifico all’elemento soggettivo, la Terza Sezione ha richia- mato l’insegnamento di Sez. 6, n. 6389 del 14/03/1996, Saccone, Rv. 205101 – 01, secondo cui al fine di affermare la responsabilità del cosiddetto autore mediato ai sensi dell’art. 48 cod. pen., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo,non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'in- gannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontà che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalità che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale è necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione. La sentenza di annullamento ha, poi, ribadito l’orientamento espresso dalla Corte di legittimità in ordine alla configurabilità della responsabilità dell’autore me- diato anche in relazione ai reati propri, nei quali la qualità del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie (sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Eccher, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Lorenzetti, Rv. 272081) evidenziando come, in tema di reati tributari , la giurisprudenza avesse già ritenuto possibile che il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 potesse essere commesso dall’autore mediato con riferimento «in particolare alla condotta di chi agendo quale «autore mediato», onde evadere le imposte, predi- sponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest’ultima, elementi passivi fittizi (Sez. 3, n. 17211 del 14/12/2022, dep. 2023, Lazzarotto, Rv. 284551 –01). 2.3. Ciò precisato, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla sentenza rescindente, attraverso il richiamo ai precedenti giuri- sprudenziali citati anche dalla Corte di legittimità. La Corte fiorentinaha, innanzitutto, dato atto della sussistenza del reato con- testato sul piano oggettivo, − profilo non contestato dal ricorrente −indicando i numerosi e convergenti elementi probatori, univocamente dimostrativi della ine- sistenza delle prestazioni oggetto delle due fatture indicate al capo 3) (assenza di documentazione, diverse versioni della fattura n. 202 del 2015, identità della pre- stazione fatturata da due diverse società riconducibili agli stessi soggetti, assoluta inconsistenza e genericità della relazione trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’ultima versione della fattura n. 202, cui risultavano allegate tavole planimetri- che copiate da un precedente elaborato predisposto da altro soggetto, invio di tale documento al solo Dagostinoe non alla società che lo aveva commissionato, che alla data dell’invio faceva capo ad altro soggetto) e ricordando che tali fatture erano state inserite (in buona fede) dalla nuova amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. in contabilità, per poi essere dedotte nella dichiarazione dei redditi relativi all’annualità 2015. La Corte territoriale si è, quindi,soffermata sull’elemento soggettivo, condu- cendo tale indagine nel perimetro delineato dalla sentenza di annullamento, te- nendo conto di tutte le finalità che attraverso la condotta strumentale dell’autore immediato il Dagostinointendeva perseguire. Si è così affermatoche poteva ritenersi senz’altro provato che il [OSCURATO:PERSONA] con la sua condotta intendesse perseguire anche e (soprattutto) una finalità ex- trafiscale, ossia ottenere il pagamento delle due fatture per operazioni inesistenti dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA]., aggiungendo, con un percorso argomentativo privo di fratture logiche, che il contesto illecito in cui aveva agito, disponendo il paga- mento della prima fattura in prossimità della cessione della società e, avvalendosi della sua qualità di amministratore uscente, per sollecitare il pagamento urgente della seconda fattura, così facendo apparire esistenti le relative prestazioni pro- fessionali, determinando la ragionevole convinzione della nuova amministrazione di dover inserire tali documenti in contabilità e di poter detrarre i relativi costi, consentiva di ricomprendere nel focusdell’elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo eventuale, anche l’evasione fiscale che ne sarebbe conseguita con certezza o con elevatissima probabilità. Evento , poi, effettivamente realizzatosi, seppure neutralizzato l’anno successivo con il ravvedimento operoso della [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di una verifica interna che accertava ex postl’inesistenza delle prestazioni indicate nelle due fatture. Le conclusioni cui perviene la Corte territoriale risultano, in conclusione, esenti, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto il profilo giuridico, dai vizi la- mentati dal ricorrente, incentrati sul dolo specifico del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che invece risulta esaurientemente vagliato nella sentenza impu- gnata, in correlazione alla peculiare struttura del reato commesso dall’autore me- diato, secondo le linee puntualmente tracciate nella sentenza rescindente. 3. Alrigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legitti- mità. 4. Vanno, inoltre, rimborsate dal ricorrente le spese di lite in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta alla discussione in pubblica udienza, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 10812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris