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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22206/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RO, [OSCURATO:PERSONA], CARLESIANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DITTAMOENRICO, CAMERA ADRIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],SERGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RICCIDAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOERONumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026CARLETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PICCAGLITIZIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGAETANO BUSCEMI unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIMUSITANO, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2867/2022depositata il 02/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMICHELE [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria depositata in atti econclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.Uditi per i ricorrenti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GaetanoBuscemi e per la controricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.

Numerosi investitori, che avevano affidato i loro risparmi alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., facenti parte del gruppo SFA,poi dichiarate fallite ed ancora successivamente poste in liquidazionecoatta amministrativa, agivano contro la [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità daomessa vigilanza sulle suddette società, chiedendo il risarcimento delNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026danno patito per la integrale perdita dei loro investimenti.2.

Con sentenza n. 12166/2015 il Tribunale di Roma rigettava ledomande risarcitorie tutte, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizionesollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].3.

Avverso tale sentenza gli investitori proponevano appello, cuiresisteva la [OSCURATO:PERSONA].4.

Con sentenza n. 2867/2022 la Corte d’Appello di Roma rigettava ilgravame, ritenendo fondata ed assorbente, secondo il principio dellaragione più liquida, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].5.

Avverso tale sentenza gli investitori, originari attori e terziintervenuti nel giudizio di prime cure, nonché alcuni soggetti cheassumono essere loro eredi, propongono ricorso per cassazione, affidatoad un unico motivo.6.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7.

La trattazione del ricorso veniva avviata all’adunanza cameraledel 29 aprile 2025, rispetto alla quale la [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria,all’esito della quale il Collegio rilevava che la medesima questione, circal’idoneità della domanda dell’investitore di ammissione al passivofallimentare ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto alrisarcimento del danno azionato dagli investitori medesimi nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2043 c.c., era già stata sollevata in relazione adaltro ricorso, che era stato fissato in pubblica udienza, e ne haevidenziato il medesimo rilievo nomofilattico.All’esito della camera di consiglio, dunque, con ordinanzainterlocutoria del 29 aprile 2025 il Collegio rinviava il ricorso a nuovoruolo per la discussione in pubblica udienza.depositato requisitoria scritta, ove ha concluso per l’accoglimento delricorso; sia i ricorrenti che la resistente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026Nelle more, l’[OSCURATO:PERSONA] ha dismesso ilmandato, a suo tempo conferitogli dai ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza delle eccezionipreliminari svolte dalla parte resistente nel controricorso.

In primoluogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’unico motivo di ricorso sarebbe statoillustrato in maniera farraginosa e sarebbe in ogni caso inammissibileperché non distinguerebbe formalmente tra “violazione” e “falsaapplicazione” di legge.1.1.

L’eccezione è infondata e non può essere accolta.Invero, il motivo di ricorso, nel pieno rispetto dei principi dispecificità e chiarezza codificati all’art. 366 c.p.c., identifica chiaramentela questione giuridica devoluta al sindacato di legittimità, e cioè laquestione dell’efficacia interruttiva o meno dell’insinuazione al passivonei confronti del condebitore solidale, indica le norme che si assumonoviolate e censura in modo comprensibile la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che ha escluso l’efficacia interruttiva versol’Autorità di vigilanza.In questa prospettiva, la doglianza è inequivocamente riconducibileal vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a prescindere dallaformula impiegata, dal momento che risulta dedotta in conformità agliinsegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui non vi è violazionedel principio di specificità del motivo di ricorso se il percorsoargomentativo del ricorrente, ancorché caratterizzato da una pluralità dicensure, consente l’individuazione e la distinzione delle ragioni poste asostegno dell’uno o dell’altro vizio: “l’onere della specificità ex art. 366c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali sichiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui sifondano”, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale edNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c.,comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione,nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di normesostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testinormativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione,nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stataformulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, checonsentano al giudice di legittimità di individuare la volontàdell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo diimpugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, mainequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cuiall’art. 360 citato” (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 17931/2013).Gli odierni ricorrenti hanno appunto fatto esplicito riferimento,mediante specifica indicazione, alle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ed hanno altresì precisato in qual modo e conquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali che si assume essere stati violati; là dove la censura siaintellegibile e correttamente dedotta, risulta pertanto irrilevante ai finidell’ammissibilità del ricorso e non necessaria una eventualmenteinesatta esatta intitolazione del motivo.2.

Con una ulteriore eccezione la [OSCURATO:PERSONA] deduce l’inammissibilitàdel motivo in quanto connotato da profili eminentemente fattuali;lamenta che i ricorrenti sostanzialmente mirerebbero ad un nuovoaccertamento in fatto circa l’avvenuta insinuazione al passivo dellesocietà di intermediazione e la tempistica della stessa, sicché le censuresostanzialmente si risolverebbero in un preteso tentativo di riesame delfatto, invece estraneo al giudizio di legittimità.2.1.

Anche questa eccezione è infondata.2.2.

Il motivo proposto deduce infatti una questione che è stata,oltretutto, reputata da questa Corte di particolare rilievo nomofilattico,Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026proprio perché questione di diritto (sul “se” e “quando” l’insinuazionespieghi effetto interruttivo anche verso il coobbligato solidale), rispettoal quale è stata ritenuta opportuna la discussione in pubblica udienza.La soluzione della questione non presuppone, in questa sede, unarivalutazione del fatto storico, bensì la corretta ricostruzione del regimegiuridico applicabile; resta peraltro fermo che gli accertamenti puntualirelativi alla sussistenza/estensione dell’atto interruttivo per ciascunaposizione (ove controversi) attengono al merito e, se del caso, potrannoessere verificati nel giudizio di rinvio, una volta affermato in iure ilprincipio regolatore.3.

Rileva, infine, il Collegio che la [OSCURATO:PERSONA] altresì deduce che: -) iricorrenti difetterebbero di interesse all’impugnazione per cassazione, inquanto non avrebbero adeguatamente dimostrato chi abbia propostodomanda di insinuazione al passivo e quando, sicché una decisione indiritto non produrrebbe utilità, ma soltanto il rischio, per l’ente divigilanza, di essere esposto ad un numero indefinito di richiesterisarcitorie da parte dei risparmiatori; -) taluni ricorrenti (ed inparticolare la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) assumono di essere eredi deglioriginari investitori, senza provare documentalmente la loro qualità.3.1.

Le eccezioni de quibus, che possono essere scrutinatecongiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate al pari delleprecedenti.3.2.

Invero, l’interesse al ricorso sussiste ogniqualvolta si contestiuna statuizione in iure resa dall’impugnata sentenza (nella fattispecie, ladecisione con cui la corte di merito ha ritenuto essere maturata laprescrizione dell’azione risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto della negazione di qualsivoglia effetto interruttivo estensivorispetto alla posizione della medesima), la cui cassazione èastrattamente idonea a incidere sull’esito del giudizio.3.3.

Le ulteriori censure circa la mancanza della prova documentaleNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026dei tempi e dei modi della insinuazione al passivo, nonché dellalegittimazione attiva di coloro che assumono la qualità di eredi deglioriginari attori, non determinano l’inammissibilità del ricorso nel suocomplesso, che, come detto, pone la questione attinente alla correttezzao meno in diritto di quanto statuito dall’impugnata sentenza, nelconfermare la decisione resa in prime cure, quanto all’avvenuto decorsodella prescrizione dell’azione risarcitoria proposta nei confronti dellaCONSOB, in assenza di idoneo atto interruttivo.Sarà il giudice di rinvio, in caso di accoglimento, dopo averesplicitato il percorso motivazionale in ordine a tutti gli snodi dellaprospettata responsabilità aquiliana, anche con riguardo all’epoca diconsumazione dell’eventuale fatto illecito, da omessa vigilanza, in capoalla [OSCURATO:PERSONA], a dover autonomamente procedere allo scrutinio delledomande attoree ed alla acquisita qualità o meno di erede (e conriferimento alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), se del casoanche utilizzando i pertinenti precedenti giurisprudenziali nei termini datempo enunciati da questa Corte di legittimità in punto di contitolaritàdei crediti ereditari (v.

Cass., Sez.

Un., n. 24657/2007, e successiveconformi: “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non siripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettivequote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo laregola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista soloper i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dalprecedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essereformate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessifacciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale,prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unicocredito succede nel credito al momento dell'apertura della successione,rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermatadall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore diNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che icrediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsidagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo ladiversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e ilsecondo la divisibilità del credito in generale.

Conseguentemente,ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agiresingolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parteproporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare ilcontraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilitàche il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenzadell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza omeno del credito”).4.

Tanto premesso, e venendo all’esame del merito del ricorso,rileva il Collegio che con un unico motivo i ricorrenti denunciano“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2943 e 2945c.c. e degli artt. 94 e 213 L. Fall. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3:sulla efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di ammissione alpassivo fallimentare nei confronti del coobbligato in solido”.Anzitutto, i ricorrenti precisano, anzitutto, alle pp. 11 e 12 delricorso, che la [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, è statasuccessivamente assoggettata a liquidazione coatta amministrativa inquanto società direttamente controllante la società fiduciaria Italiaanalogamente precisano che la [OSCURATO:SOCIETA]., giàpreviamente dichiarata fallita, veniva anch'essa assoggettata allaprocedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto societàdirettamente e indirettamente controllata dalla Italia [OSCURATO:SOCIETA]Quindi, lamentano l’erroneità dell’impugnata sentenza là dove haescluso che la domanda, con cui l'investitore si sia insinuato al passivodella procedura concorsuale col fine di ottenere la restituzione delNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026capitale consegnato per la relativa amministrazione, produca l'effettointerruttivo della prescrizione per tutta la durata della procedura stessaanche nei confronti dell'ente deputato alla vigilanza (art. 1310, primocomma, c.c.), contro il quale gli investitori abbiano separatamente esuccessivamente agito - come nella specie - per ottenere il risarcimentodel danno da perdita del capitale.4.1.

Il motivo è fondato.4.2.

Al riguardo occorre premettere che la corte di appello haconfermato la decisione del tribunale in prime cure, che ha ritenutofondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul rilievoche: -) “la domanda di ammissione al passivo nei confronti della societàassoggettata alla procedura concorsuale (che ha natura contrattuale)non può interrompere anche la prescrizione del (diverso) diritto (dinatura risarcitoria) fatto valere nei confronti dell’organo di vigilanza, inmancanza di una contestuale domanda di risarcimento danni controquest’ultimo (domanda peraltro non proponibile nell’ambito dellaliquidazione coatta amministrativa o del fallimento”); -) “la domandafatta valere in sede di verifica del passivo è evidentemente unadomanda rivolta nei confronti della società finanziaria, di adempimentocontrattuale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di deposito inamministrazione fiduciaria delle somme conferite da ciascuninvestitore”; -) “il diritto risarcitorio fatto valere dagli investitori neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] è quindi un diritto di natura diversa rispetto aquello fatto valere nei confronti della società in sede di ammissione alpassivo, ma ha anche un oggetto totalmente diverso: si tratta del dirittoal risarcimento, richiesto ai sensi dell’art. 2043 c.c., derivantedall’omessa vigilanza sulla società finanziaria che non è tale dagiustificare l’applicazione dell’art. 1310 c.c.”.Ha concluso, dunque, la corte territoriale nel senso per cui “Sonocioè del tutto differenti non solo le condotte dei due obbligati, ma ancheNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026il danno conseguente e, dunque, i diritti fatti valere hanno oggetto,titolo e contenuto diversi, oltre ad avere comportato la lesione diinteressi diversi del danneggiato, a prescindere dalle interferenze chepossono esistere al conseguimento della soddisfazione dei rispettivi,differenti, crediti.

Il nesso tra i due diritti, che restano distinti edautonomi, e quindi tra le due azioni volte a farli valere in giudizio, simanifesta esclusivamente nella necessità di liquidare il danno dell'azionedi responsabilità tenendo conto, eventualmente con un giudizioprognostico futuro, delle prospettive di recupero del credito contrattualenei confronti della società”.5.

A sostegno delle argomentazioni sopra sintetizzate, la corte dimerito ha richiamato i principi affermati da questa Suprema Corte nellasentenza n. 4683 del 21 febbraio 2020, sulla cui base è pervenuta adaffermare che le diverse condotte dei coobbligati avrebbero prodottodistinti danni astrattamente risarcibili.

Si tratta però di una conclusioneche non è più condivisibile alla luce della recente evoluzione dellagiurisprudenza di legittimità.5.1.

Con la sentenza n. 13143 del 2022, infatti, le Sezioni Unite diquesta Corte hanno composto il contrasto tra le due opzioniermeneutiche, circa l’applicabilità dell’art. 1310, comma 1, c.c., inrelazione all’ipotesi in cui l’investitore – che abbia perduto l’interocapitale - si sia insinuato nella liquidazione coatta amministrativa acarico di società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, ed abbiasuccessivamente agito ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’ente deputatoalla vigilanza, onde ottenere il risarcimento del danno da omessa ocarente vigilanza.Infatti, un primo e maggioritario orientamento (nel complessorappresentato da Cass, Sez. 1, 13 luglio 2017, n. 17353, nonmassimata; Cass., Sez. 3, 29 maggio 2018, n. 13365, non massimata;Cass., Sez. 1, ord., 25 ottobre 2018, n. 27118, non massimata; Cass.,Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sez. 3, ord., 17 gennaio 2019, n. 1070, Rv. 652444-01; Cass., Sez. 3, 5settembre 2019, n. 22164, Rv. 654937-01; Cass., Sez. 3, 10 settembre2019, n. 22524, Rv. 655367-01; nonché da Cass., Sez. 3, ord., 11marzo 2020, n. 7016, Rv. 657505-01) propendeva sostanzialmente perla configurabilità della solidarietà tra le due obbligazioni, sia chel’investitore, con l’insinuazione, avesse chiesto la mera restituzione delcapitale perduto, sia che avesse chiesto il risarcimento del danno dainadempimento contrattuale.Tale orientamento, tuttavia, non era privo di sfumature differenti alsuo interno.Alcune pronunce avevano un approccio lato sensu estensivo, comepoc’anzi prospettato, ritenendo senz’altro configurabile la solidarietà tral’obbligazione ex contractu fatta valere contro la liquidazione,quand’anche di mera restituzione, e l’obbligazione extracontrattualegravante sull’autorità di vigilanza; altre pronunce, invece, diinterpretazione più restrittiva, attribuivano rilievo decisivo alla naturadell’azione in concreto esercitata con l’insinuazione: affermavano che lasolidarietà, infatti, può configurarsi solo se, con quest’ultima, sia statoesercitato un credito risarcitorio, non anche qualora l’investitore abbiaagito per la mera restituzione delle somme a suo tempo consegnate allafiduciaria.L’impostazione “restrittiva”, invece, è stata portata alle estremeconseguenze proprio da Cass. n. 4683/2020, espressamente evocatadalla qui impugnata sentenza.

Con tale arresto, infatti, è stato sostenutoche – nella tipologia di contenzioso in esame – non sia affattoconfigurabile la solidarietà, giacché le due obbligazioni in discorsodifferiscono sempre (oltre che per soggetti) per causae petendi e perpetita: la società fiduciaria deve adempiere il contratto e solo di ciò puòrispondere anche una volta che ne sia stata disposta la liquidazionecoatta, mentre l’organo preposto alla vigilanza è tenuto al neminemNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026laedere e non può certo rispondere delle predette obbligazionicontrattuali, sicché in alcun modo può ritenersi applicabile l’art. 2055c.c. e, dunque, l’art. 1310, comma 1, c.c.In disparte, infine, si pongono quelle decisioni che non prendonoesplicita posizione sulla questione controversa, perché non coinvoltadalla peculiarità delle fattispecie al vaglio giudiziale, indubbia essendo(in quei casi) l’omogeneità risarcitoria tra le obbligazioni incomparazione.5.2.

Ebbene, il ragionamento delle Sezioni Unite muove dallapremessa per cui, sul versante dei nessi tra principio di solidarietà eresponsabilità civile, questa Corte, con orientamento di gran lungaprevalente, si è nel tempo determinata nel senso della configurabilità delvincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l'uno a titolo diresponsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilitàextracontrattuale.L'orientamento ha preso le mosse dalla tradizionale correlazione conla formula in termini complessivi sottesa agli artt. 1292 e ss. c.c. aproposito dell'obbligazione solidale, visto che l'art. 1292 non identifical'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico atto ofatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo diprestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale sidiano più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in guisa tale chel'adempimento dell'uno libera gli altri: "l'obbligazione è in solido quandopiù debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modoche ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, el'adempimento di uno libera gli altri".In questa prospettiva si è detto più volte che è irrilevante la unicità ola pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è natol'obbligo di adempiere a quella medesima prestazione, essendo inveceessenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a piùNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026prestazioni identiche, ma a un'unica sostanziale prestazione (v.già Cass., n. 2120/1996; Cass., n. 1415/1999).

Simile preambolo haconsentito di affrontare l'esegesi dell'art. 2055 c.c. in base alla risalentee tradizionale notazione che si tratta di norma di richiamo, che vuolespecificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, i principigià codificati dagli artt. 1292 e ss. c.c.Di qui l’ulteriore principio per cui, in contrapposizione all'art. 2043c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di unfatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini dellasolidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre laprima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, laseconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in favoredi cui è stabilita la solidarietà.

In linea con altre decisioni (Cass., n.27713/2005 e Cass., n. 418/1996), le Sezioni Unite hanno altresìspecificato che per il sorgere della responsabilità solidale deidanneggianti l'art. 2055 cod. civ.

"richiede solo che il fatto dannoso siaimputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loroautonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna ditali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilitàcontrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannosoconsiderata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente aldanneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche daessi violate".Dunque, nel caso in cui sia configurabile la responsabilità solidalenon si dubita dell'applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c., perché- come più volte è stato sottolineato - l'effetto precipuo (comune) diogni atto interruttivo, appositamente definito, a volte, come effetto"conservativo" (v.

C. cost. n. 8 del 1975), consiste per l'appunto nella"conservazione" del diritto del creditore a ricevere la prestazione neiconfronti di tutti i debitori solidali, e quindi nella cessazione di qualsiasiNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026utilità del periodo di tempo già decorso prima dell'atto interruttivo enell'inizio di un periodo nuovo, senza rilevanza della conoscenza o menodell'atto medesimo da parte dei singoli; come pure viene plasticamenteevidenziato dalla considerazione della differente rilevanza degli effettidella mora, i quali per converso presuppongono la conoscenza delsoggetto in relazione al quale gli effetti dell'atto abbiano a prodursi;quando, invece, gli effetti interruttivi della prescrizione, anche in ipotesidi semplice costituzione in mora, restano comunque salvi, proprio aisensi del medesimo art. 1310, riguardo a tutti gli altri (art. 1308 cod.civ.).5.3.

Affermati i summenzionati principi di diritto, le Sezioni Unitehanno svolto alcuni aggiuntivi rilievi sulla corresponsabilità da omissionedegli organi di vigilanza.In particolare, hanno osservato che, rispetto all’orientamentoprevalente (in cui v. inoltre Cass., n. 7016/2020), una parte dellagiurisprudenza, assume che debba operarsi un distinguo a secondadell'oggetto dell'insinuazione, che se finalizzata a otteneresemplicemente la restituzione del capitale investito andrebbe estraniatadai fondamenti della solidarietà rispetto al credito risarcitorio azionabilenei confronti dell'autorità di vigilanza (v. in particolare Cass., n.1070/2019; Cass., n. 27118/18): secondo questa tesi, dunque, lapretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo ladichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamenteestranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in undanno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) delpagamento eseguito.Tuttavia, proseguono le Sezioni Unite nel loro ragionamento, questainterpretazione, particolarmente enfatizzata dalla già citata Cass., n.4683/ 2020, non è condivisibile.Dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria,Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026e dinanzi alla dedotta mala gestio della medesima (dichiaratainsolvente) come base causale di quella perdita (tale è la fattispecieconcreta, secondo la prospettazione degli originari attori ed odierniricorrenti), non ha alcun senso discorrere di un semplice creditorestitutorio.

Infatti, non pare revocabile in dubbio che l’investitore debbaconsiderarsi a tutti gli effetti proprietario delle somme a suo tempoconsegnate alla società fiduciaria, non potendo verificarsi al riguardol’effetto traslativo di cui all’art. 1782 c.c., stante la natura“germanistica”, e non “romanistica”, del contratto di mandato fiduciario.Pertanto, ove il fiduciante si insinui al passivo della liquidazione coattaper ottenere la “restituzione” del capitale interamente perduto, deveessere escluso per definizione – a meno che non si ravvisino elementisemantici assolutamente univoci in tal senso - che egli stia esercitandoun’azione neutra come quella “restitutoria pura”, perché ciò che percontratto gli andava restituito non esiste più in rerum natura, irrilevanteessendo la natura fungibile del denaro.

Ne consegue, ulteriormente, chel’insinuazione al passivo – ovviamente, previa opportuna analisi delcontenuto della specifica insinuazione al passivo - può alternativamenteconnotarsi: a) o per l’affermata responsabilità da inadempimentocontrattuale totale e definitivo del mandato da parte della societàfiduciaria; oppure, b) per la spendita del titolo dominicale (o, se sipreferisce, di quello di depositante, il che non necessita certo di formulesacramentali), e conseguentemente consistere, stante la definitivaperdita della res, nella pretesa al risarcimento del danno che ne deriva,pari al valore pecuniario attualizzato della somma a suo tempoconsegnata.5.4.

In entrambi i casi, peraltro, si tratta di responsabilitàcontrattuale, perché fondata sull’inadempimento della società fiduciaria(nel primo caso, per mala gestio, nel secondo per non aver restituito lasomma a suo tempo consegnata, salve le peculiarità delle specificheNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026pattuizioni contrattuali).In particolare, quanto alle società di cui alla legge n. 1966 del 1939,lo strumento giuridico utilizzato è quello del mandato fiduciario senzarappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti,salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti.

Neconsegue che la società fiduciaria che abbia gestito malamente ilcapitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandantiperché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlatoall'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario; e larelativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazioneconcorsuale, anche se parametrata all'ammontare del capitale conferitoe perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento delmandato.Non è dunque giustificato distinguere, nella sede dell'insinuazioneconcorsuale, un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitaliconferiti in amministrazione fiduciaria alla società sottoposta a l.c.a.,così da impedire al terzo (l’organo di vigilanza) l'assunzione della vestedel coobbligato solidale, con il conseguente venir meno dell'effettointerruttivo della prescrizione derivante dall' ammissione al passivo.

Ladomanda di restituzione dei capitali invero perduti è in ogni caso, perl'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sottoquesto profilo) del danno da inadempimento del mandatofiduciariamente conferito.Sul piano dello stretto diritto ne deriva che: “In caso di capitaliconferiti a società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939, lostrumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandatofiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazionedei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi incapo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia malgestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo aiNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre edessenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato ealla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione,quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, equand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito eperduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento delmandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., con quellaeventuale dell'organo chiamato a esercitare l'attività di vigilanza” (v.Cass., Sez.

Un., n. 13143/2022).5.4.1.

Né rileva, per la risposta all'interrogativo di fondo circal'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi delterzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, laprospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale.Piuttosto, trattandosi dell'unico fatto dannoso imputabile sia allasocietà inadempiente al mandato fiduciario, sia all’organo di vigilanza, indipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effettointerruttivo permanente derivante dall'ammissione dei creditori alpassivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310, primo comma, c.c.E dunque, nel contenzioso che vede coinvolta la [OSCURATO:PERSONA] qualeorgano di vigilanza, e segnatamente in quello che si innestasull’inadempimento del contratto di mandato fiduciario da parte disocietà regolata dalla l. n. 1966 del 1939, non è possibile dubitare dellapiena configurabilità della solidarietà tra l’obbligazione “insinuata” nelpassivo concorsuale (si ripete, previa opportuna interpretazione da partedel giudice di merito) e quella a carico della stessa [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, inentrambi i casi, di obbligazione risarcitoria, l’una di origine contrattuale,l’altra extracontrattuale; esse sono accomunate dall’unicità del danno,ex art. 2055 c.c., consistente nella perdita del capitale, che ildanneggiato ha diritto di conseguire in moneta attualizzata, indubbioessendo il carattere – in entrambi i casi – di obbligazione di valore.Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/20266.

La giurisprudenza successiva, pienamente conforme all’arrestodelle Sezioni Unite, ha altresì precisato che i sopra indicati principi sonoapplicabili alle società di intermediazione mobiliare (come precisato dairicorrenti, nel caso di specie le due società di intermediazione mobiliaredichiarate fallite sono state successivamente assoggettate a liquidazionecoatta amministrativa, in quanto variamente legate da rapporti digruppo e di controllo con la società fiduciaria) e si è dunque affermatoche: “In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazionedel danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito,del cui risarcimento rispondono solidalmente la società diintermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di naturacontrattuale, e la [OSCURATO:PERSONA], per omessa vigilanza, il giudice deveindividuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stessoinvestitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito insede concorsuale, non incidendo sull’entità del danno attuale, è a tal fineirrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delleposizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299c.c.”, ed ancora che: “La responsabilità delle società di intermediazionemobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha naturadi responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragionedell’omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell’art. 2055 c.c.,con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della [OSCURATO:PERSONA], peromessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l’interruzionedella prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggettiobbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, aisensi dell’art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. 7 luglio 2023, n. 19378).6.1.

Valga, in particolare, richiamare il più recente arresto, relativoad un ricorso analogo a questo in esame, ossia Cass., n. 28119/2025,secondo cui: “La responsabilità dell’intermediario finanziario per laperdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale eNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, dellaCONSOB, preposta alla vigilanza sull’intermediario, con la conseguenzache l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell’intermediario,anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle sommedefinitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazionedi volontà), determina l’interruzione della prescrizione anche neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della comune matricerisarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantaticontro i due soggetti”.6.2.

Nella pronuncia da ultimo citata questa Suprema Corte haaffermato:-) che nella fattispecie in esame non ha senso distinguere tra dirittorestitutorio vantato nei confronti della società di intermediazione ediritto risarcitorio vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], posto che ladomanda di restituzione dei capitali andati in fumo è volta a reintegrareil patrimonio dell’investitore e a ristorarlo del danno patito perl’inadempimento della società di intermediazione (in linea con quantoaffermato dalle Sezioni Unite nel 2022, che hanno disatteso la necessitàdi distinguere tra credito restitutorio e credito risarcitoriodell’insinuazione al passivo non solo in relazione alla l.c.a. delle societàfiduciarie, ma anche in relazione al fallimento);-) che il risparmiatore che, a causa di mala gestio dell’intermediario,abbia perduto il capitale investito, gode della interruzione dellaprescrizione nei confronti dell’Autorità di vigilanza, coobbligata solidalecon l’intermediario decotto, sol che egli sia stato ammesso allo statopassivo di una procedura concorsuale, quale che sia, e a prescindere dalfatto che, per detta insinuazione, egli abbia o meno presentato unadomanda, secondo la rispettiva disciplina;-) che in caso di dispersione del capitale l’intermediario – che operacome mandatario senza rappresentanza – risponde necessariamente aNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026titolo risarcitorio, non essendo configurabile la restituzione delle somme“in natura”, stante lo scioglimento del contratto di mandato conl’intermediario ex art. 72 legge fall., la perdita totale del capitale,l’insolvenza della finanziaria e la definitività dell’inadempimentodell’intermediario fallito;-) che è corretto l’operato del giudice che qualifichi la domanda deirisparmiatori di insinuazione al passivo del fallimento per i creditiderivanti dalla perdita dei loro investimenti come domanda risarcitoria,avendo il giudice il potere di qualificare la domanda in modo diversorispetto a quanto prospettato dalle parti, essendo «evidente che una“ordinaria” istanza di insinuazione avente ad oggetto la restituzione delcapitale investito e andato perduto per mala gestio non può chenecessariamente significare, dal punto di vista giuridico, che ilrisparmiatore non tanto mira a riottenere quelle stesse sommeconsegnate all’intermediario infedele, ma piuttosto a ripristinare ilproprio patrimonio dalla corrispondente deminutio derivantedall’inadempimento dell’intermediario stesso: dunque,inequivocabilmente e al di là della stessa semantica, nella normalità deicasi una simile domanda non può che assumere natura risarcitoria»;-) che, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalladomanda di insinuazione al passivo da parte del risparmiatore, è daconsiderare senz’altro pertinente rispetto alla domanda risarcitoria daquesti eventualmente promossa nei confronti dell’Autorità di vigilanza,perché avente la medesima natura (benché l’insinuazione si fondi sulcontratto, mentre quest’ultima si fondi sul dovere del neminem laedere),contrariamente a quanto assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie difese.6.3.

Per quanto concerne, poi, l’ulteriore questione riguardante ilmodus operandi degli atti interruttivi della prescrizione nell’ipotesi disolidarietà passiva, osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha direcente ribadito (v.

Cass., n. 8208/2025) che, “ai fini dell’applicazioneNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026del primo comma dell’art. 1310 c.c. e dunque dell’estensione dell’attointerruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiestoche l’atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con laproposizione della domanda verso uno dei coobbligati debba contenerela rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell’esistenzadell’altro o degli altri coobbligati.

L’effetto interruttivo del corso dellaprescrizione opera indipendentemente da tale rappresentazione e,dunque, sulla base dell’oggettiva esistenza dell’obbligazione solidale delsoggetto contro cui è rivolto con altro o altri soggetti”.

La Corte ha,altresì, precisato che «La disciplina dell’art. 1310, secondo comma, c.c.,sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitorisolidali, va completata con la disciplina degli effetti della duratadell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod. civ., con la conseguenzache l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinanol’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti delcondebitore rimasto estraneo al giudizio” (v. anche Cass., n.8136/2001; Cass., n. 1406 del 2011)”.7.

In conclusione, dunque, là dove ha ritenuto che le domande diammissione al passivo del fallimento delle società di intermediazione delgruppo SFA non siano idonee a interrompere la prescrizione dell’azionerisarcitoria proposta dagli investitori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fino allachiusura della procedura concorsuale per il combinato disposto degliartt. 1310 e 2945 c.c., stante la diversità delle condotte dei dueobbligati, dei danni che ne sono derivati e dei diritti fatti valere,l’impugnata sentenza non si è attenuta ai principi di diritto posti daCass., Sez.

Un, n. 13143/2022 e dalle pronunce ad essa successive econformi, in particolare da Cass., n. 28119/2025.Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, per nuovo esamedella fattispecie alla luce di tutti i principi di diritto sinora richiamati.Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/20268.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, inaltra Sezione e comunque in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO, [OSCURATO:PERSONA], CARLESIANDREA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DITTAMOENRICO, CAMERA ADRIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],SERGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RICCIDAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOERONumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026CARLETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PICCAGLITIZIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGAETANO BUSCEMI unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIMUSITANO, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2867/2022depositata il 02/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMICHELE [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria depositata in atti econclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.Uditi per i ricorrenti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GaetanoBuscemi e per la controricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi investitori, che avevano affidato i loro risparmi alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., facenti parte del gruppo SFA,poi dichiarate fallite ed ancora successivamente poste in liquidazionecoatta amministrativa, agivano contro la [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità daomessa vigilanza sulle suddette società, chiedendo il risarcimento delNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026danno patito per la integrale perdita dei loro investimenti.2. Con sentenza n. 12166/2015 il Tribunale di Roma rigettava ledomande risarcitorie tutte, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizionesollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso tale sentenza gli investitori proponevano appello, cuiresisteva la [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 2867/2022 la Corte d’Appello di Roma rigettava ilgravame, ritenendo fondata ed assorbente, secondo il principio dellaragione più liquida, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].5. Avverso tale sentenza gli investitori, originari attori e terziintervenuti nel giudizio di prime cure, nonché alcuni soggetti cheassumono essere loro eredi, propongono ricorso per cassazione, affidatoad un unico motivo.6. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7. La trattazione del ricorso veniva avviata all’adunanza cameraledel 29 aprile 2025, rispetto alla quale la [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria,all’esito della quale il Collegio rilevava che la medesima questione, circal’idoneità della domanda dell’investitore di ammissione al passivofallimentare ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto alrisarcimento del danno azionato dagli investitori medesimi nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2043 c.c., era già stata sollevata in relazione adaltro ricorso, che era stato fissato in pubblica udienza, e ne haevidenziato il medesimo rilievo nomofilattico.All’esito della camera di consiglio, dunque, con ordinanzainterlocutoria del 29 aprile 2025 il Collegio rinviava il ricorso a nuovoruolo per la discussione in pubblica udienza.depositato requisitoria scritta, ove ha concluso per l’accoglimento delricorso; sia i ricorrenti che la resistente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026Nelle more, l’[OSCURATO:PERSONA] ha dismesso ilmandato, a suo tempo conferitogli dai ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza delle eccezionipreliminari svolte dalla parte resistente nel controricorso. In primoluogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’unico motivo di ricorso sarebbe statoillustrato in maniera farraginosa e sarebbe in ogni caso inammissibileperché non distinguerebbe formalmente tra “violazione” e “falsaapplicazione” di legge.1.1. L’eccezione è infondata e non può essere accolta.Invero, il motivo di ricorso, nel pieno rispetto dei principi dispecificità e chiarezza codificati all’art. 366 c.p.c., identifica chiaramentela questione giuridica devoluta al sindacato di legittimità, e cioè laquestione dell’efficacia interruttiva o meno dell’insinuazione al passivonei confronti del condebitore solidale, indica le norme che si assumonoviolate e censura in modo comprensibile la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che ha escluso l’efficacia interruttiva versol’Autorità di vigilanza.In questa prospettiva, la doglianza è inequivocamente riconducibileal vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a prescindere dallaformula impiegata, dal momento che risulta dedotta in conformità agliinsegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui non vi è violazionedel principio di specificità del motivo di ricorso se il percorsoargomentativo del ricorrente, ancorché caratterizzato da una pluralità dicensure, consente l’individuazione e la distinzione delle ragioni poste asostegno dell’uno o dell’altro vizio: “l’onere della specificità ex art. 366c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali sichiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui sifondano”, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale edNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c.,comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione,nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di normesostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testinormativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione,nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stataformulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, checonsentano al giudice di legittimità di individuare la volontàdell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo diimpugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, mainequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cuiall’art. 360 citato” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17931/2013).Gli odierni ricorrenti hanno appunto fatto esplicito riferimento,mediante specifica indicazione, alle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ed hanno altresì precisato in qual modo e conquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali che si assume essere stati violati; là dove la censura siaintellegibile e correttamente dedotta, risulta pertanto irrilevante ai finidell’ammissibilità del ricorso e non necessaria una eventualmenteinesatta esatta intitolazione del motivo.2. Con una ulteriore eccezione la [OSCURATO:PERSONA] deduce l’inammissibilitàdel motivo in quanto connotato da profili eminentemente fattuali;lamenta che i ricorrenti sostanzialmente mirerebbero ad un nuovoaccertamento in fatto circa l’avvenuta insinuazione al passivo dellesocietà di intermediazione e la tempistica della stessa, sicché le censuresostanzialmente si risolverebbero in un preteso tentativo di riesame delfatto, invece estraneo al giudizio di legittimità.2.1. Anche questa eccezione è infondata.2.2. Il motivo proposto deduce infatti una questione che è stata,oltretutto, reputata da questa Corte di particolare rilievo nomofilattico,Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026proprio perché questione di diritto (sul “se” e “quando” l’insinuazionespieghi effetto interruttivo anche verso il coobbligato solidale), rispettoal quale è stata ritenuta opportuna la discussione in pubblica udienza.La soluzione della questione non presuppone, in questa sede, unarivalutazione del fatto storico, bensì la corretta ricostruzione del regimegiuridico applicabile; resta peraltro fermo che gli accertamenti puntualirelativi alla sussistenza/estensione dell’atto interruttivo per ciascunaposizione (ove controversi) attengono al merito e, se del caso, potrannoessere verificati nel giudizio di rinvio, una volta affermato in iure ilprincipio regolatore.3. Rileva, infine, il Collegio che la [OSCURATO:PERSONA] altresì deduce che: -) iricorrenti difetterebbero di interesse all’impugnazione per cassazione, inquanto non avrebbero adeguatamente dimostrato chi abbia propostodomanda di insinuazione al passivo e quando, sicché una decisione indiritto non produrrebbe utilità, ma soltanto il rischio, per l’ente divigilanza, di essere esposto ad un numero indefinito di richiesterisarcitorie da parte dei risparmiatori; -) taluni ricorrenti (ed inparticolare la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) assumono di essere eredi deglioriginari investitori, senza provare documentalmente la loro qualità.3.1. Le eccezioni de quibus, che possono essere scrutinatecongiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate al pari delleprecedenti.3.2. Invero, l’interesse al ricorso sussiste ogniqualvolta si contestiuna statuizione in iure resa dall’impugnata sentenza (nella fattispecie, ladecisione con cui la corte di merito ha ritenuto essere maturata laprescrizione dell’azione risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto della negazione di qualsivoglia effetto interruttivo estensivorispetto alla posizione della medesima), la cui cassazione èastrattamente idonea a incidere sull’esito del giudizio.3.3. Le ulteriori censure circa la mancanza della prova documentaleNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026dei tempi e dei modi della insinuazione al passivo, nonché dellalegittimazione attiva di coloro che assumono la qualità di eredi deglioriginari attori, non determinano l’inammissibilità del ricorso nel suocomplesso, che, come detto, pone la questione attinente alla correttezzao meno in diritto di quanto statuito dall’impugnata sentenza, nelconfermare la decisione resa in prime cure, quanto all’avvenuto decorsodella prescrizione dell’azione risarcitoria proposta nei confronti dellaCONSOB, in assenza di idoneo atto interruttivo.Sarà il giudice di rinvio, in caso di accoglimento, dopo averesplicitato il percorso motivazionale in ordine a tutti gli snodi dellaprospettata responsabilità aquiliana, anche con riguardo all’epoca diconsumazione dell’eventuale fatto illecito, da omessa vigilanza, in capoalla [OSCURATO:PERSONA], a dover autonomamente procedere allo scrutinio delledomande attoree ed alla acquisita qualità o meno di erede (e conriferimento alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), se del casoanche utilizzando i pertinenti precedenti giurisprudenziali nei termini datempo enunciati da questa Corte di legittimità in punto di contitolaritàdei crediti ereditari (v. Cass., Sez. Un., n. 24657/2007, e successiveconformi: “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non siripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettivequote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo laregola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista soloper i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dalprecedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essereformate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessifacciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale,prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unicocredito succede nel credito al momento dell'apertura della successione,rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermatadall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore diNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che icrediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsidagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo ladiversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e ilsecondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente,ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agiresingolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parteproporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare ilcontraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilitàche il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenzadell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza omeno del credito”).4. Tanto premesso, e venendo all’esame del merito del ricorso,rileva il Collegio che con un unico motivo i ricorrenti denunciano“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2943 e 2945c.c. e degli artt. 94 e 213 L. Fall. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3:sulla efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di ammissione alpassivo fallimentare nei confronti del coobbligato in solido”.Anzitutto, i ricorrenti precisano, anzitutto, alle pp. 11 e 12 delricorso, che la [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, è statasuccessivamente assoggettata a liquidazione coatta amministrativa inquanto società direttamente controllante la società fiduciaria Italiaanalogamente precisano che la [OSCURATO:SOCIETA]., giàpreviamente dichiarata fallita, veniva anch'essa assoggettata allaprocedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto societàdirettamente e indirettamente controllata dalla Italia [OSCURATO:SOCIETA]Quindi, lamentano l’erroneità dell’impugnata sentenza là dove haescluso che la domanda, con cui l'investitore si sia insinuato al passivodella procedura concorsuale col fine di ottenere la restituzione delNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026capitale consegnato per la relativa amministrazione, produca l'effettointerruttivo della prescrizione per tutta la durata della procedura stessaanche nei confronti dell'ente deputato alla vigilanza (art. 1310, primocomma, c.c.), contro il quale gli investitori abbiano separatamente esuccessivamente agito - come nella specie - per ottenere il risarcimentodel danno da perdita del capitale.4.1. Il motivo è fondato.4.2. Al riguardo occorre premettere che la corte di appello haconfermato la decisione del tribunale in prime cure, che ha ritenutofondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sul rilievoche: -) “la domanda di ammissione al passivo nei confronti della societàassoggettata alla procedura concorsuale (che ha natura contrattuale)non può interrompere anche la prescrizione del (diverso) diritto (dinatura risarcitoria) fatto valere nei confronti dell’organo di vigilanza, inmancanza di una contestuale domanda di risarcimento danni controquest’ultimo (domanda peraltro non proponibile nell’ambito dellaliquidazione coatta amministrativa o del fallimento”); -) “la domandafatta valere in sede di verifica del passivo è evidentemente unadomanda rivolta nei confronti della società finanziaria, di adempimentocontrattuale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di deposito inamministrazione fiduciaria delle somme conferite da ciascuninvestitore”; -) “il diritto risarcitorio fatto valere dagli investitori neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] è quindi un diritto di natura diversa rispetto aquello fatto valere nei confronti della società in sede di ammissione alpassivo, ma ha anche un oggetto totalmente diverso: si tratta del dirittoal risarcimento, richiesto ai sensi dell’art. 2043 c.c., derivantedall’omessa vigilanza sulla società finanziaria che non è tale dagiustificare l’applicazione dell’art. 1310 c.c.”.Ha concluso, dunque, la corte territoriale nel senso per cui “Sonocioè del tutto differenti non solo le condotte dei due obbligati, ma ancheNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026il danno conseguente e, dunque, i diritti fatti valere hanno oggetto,titolo e contenuto diversi, oltre ad avere comportato la lesione diinteressi diversi del danneggiato, a prescindere dalle interferenze chepossono esistere al conseguimento della soddisfazione dei rispettivi,differenti, crediti. Il nesso tra i due diritti, che restano distinti edautonomi, e quindi tra le due azioni volte a farli valere in giudizio, simanifesta esclusivamente nella necessità di liquidare il danno dell'azionedi responsabilità tenendo conto, eventualmente con un giudizioprognostico futuro, delle prospettive di recupero del credito contrattualenei confronti della società”.5. A sostegno delle argomentazioni sopra sintetizzate, la corte dimerito ha richiamato i principi affermati da questa Suprema Corte nellasentenza n. 4683 del 21 febbraio 2020, sulla cui base è pervenuta adaffermare che le diverse condotte dei coobbligati avrebbero prodottodistinti danni astrattamente risarcibili. Si tratta però di una conclusioneche non è più condivisibile alla luce della recente evoluzione dellagiurisprudenza di legittimità.5.1. Con la sentenza n. 13143 del 2022, infatti, le Sezioni Unite diquesta Corte hanno composto il contrasto tra le due opzioniermeneutiche, circa l’applicabilità dell’art. 1310, comma 1, c.c., inrelazione all’ipotesi in cui l’investitore – che abbia perduto l’interocapitale - si sia insinuato nella liquidazione coatta amministrativa acarico di società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, ed abbiasuccessivamente agito ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’ente deputatoalla vigilanza, onde ottenere il risarcimento del danno da omessa ocarente vigilanza.Infatti, un primo e maggioritario orientamento (nel complessorappresentato da Cass, Sez. 1, 13 luglio 2017, n. 17353, nonmassimata; Cass., Sez. 3, 29 maggio 2018, n. 13365, non massimata;Cass., Sez. 1, ord., 25 ottobre 2018, n. 27118, non massimata; Cass.,Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sez. 3, ord., 17 gennaio 2019, n. 1070, Rv. 652444-01; Cass., Sez. 3, 5settembre 2019, n. 22164, Rv. 654937-01; Cass., Sez. 3, 10 settembre2019, n. 22524, Rv. 655367-01; nonché da Cass., Sez. 3, ord., 11marzo 2020, n. 7016, Rv. 657505-01) propendeva sostanzialmente perla configurabilità della solidarietà tra le due obbligazioni, sia chel’investitore, con l’insinuazione, avesse chiesto la mera restituzione delcapitale perduto, sia che avesse chiesto il risarcimento del danno dainadempimento contrattuale.Tale orientamento, tuttavia, non era privo di sfumature differenti alsuo interno.Alcune pronunce avevano un approccio lato sensu estensivo, comepoc’anzi prospettato, ritenendo senz’altro configurabile la solidarietà tral’obbligazione ex contractu fatta valere contro la liquidazione,quand’anche di mera restituzione, e l’obbligazione extracontrattualegravante sull’autorità di vigilanza; altre pronunce, invece, diinterpretazione più restrittiva, attribuivano rilievo decisivo alla naturadell’azione in concreto esercitata con l’insinuazione: affermavano che lasolidarietà, infatti, può configurarsi solo se, con quest’ultima, sia statoesercitato un credito risarcitorio, non anche qualora l’investitore abbiaagito per la mera restituzione delle somme a suo tempo consegnate allafiduciaria.L’impostazione “restrittiva”, invece, è stata portata alle estremeconseguenze proprio da Cass. n. 4683/2020, espressamente evocatadalla qui impugnata sentenza. Con tale arresto, infatti, è stato sostenutoche – nella tipologia di contenzioso in esame – non sia affattoconfigurabile la solidarietà, giacché le due obbligazioni in discorsodifferiscono sempre (oltre che per soggetti) per causae petendi e perpetita: la società fiduciaria deve adempiere il contratto e solo di ciò puòrispondere anche una volta che ne sia stata disposta la liquidazionecoatta, mentre l’organo preposto alla vigilanza è tenuto al neminemNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026laedere e non può certo rispondere delle predette obbligazionicontrattuali, sicché in alcun modo può ritenersi applicabile l’art. 2055c.c. e, dunque, l’art. 1310, comma 1, c.c.In disparte, infine, si pongono quelle decisioni che non prendonoesplicita posizione sulla questione controversa, perché non coinvoltadalla peculiarità delle fattispecie al vaglio giudiziale, indubbia essendo(in quei casi) l’omogeneità risarcitoria tra le obbligazioni incomparazione.5.2. Ebbene, il ragionamento delle Sezioni Unite muove dallapremessa per cui, sul versante dei nessi tra principio di solidarietà eresponsabilità civile, questa Corte, con orientamento di gran lungaprevalente, si è nel tempo determinata nel senso della configurabilità delvincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l'uno a titolo diresponsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilitàextracontrattuale.L'orientamento ha preso le mosse dalla tradizionale correlazione conla formula in termini complessivi sottesa agli artt. 1292 e ss. c.c. aproposito dell'obbligazione solidale, visto che l'art. 1292 non identifical'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico atto ofatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo diprestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale sidiano più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in guisa tale chel'adempimento dell'uno libera gli altri: "l'obbligazione è in solido quandopiù debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modoche ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, el'adempimento di uno libera gli altri".In questa prospettiva si è detto più volte che è irrilevante la unicità ola pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è natol'obbligo di adempiere a quella medesima prestazione, essendo inveceessenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a piùNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026prestazioni identiche, ma a un'unica sostanziale prestazione (v.già Cass., n. 2120/1996; Cass., n. 1415/1999). Simile preambolo haconsentito di affrontare l'esegesi dell'art. 2055 c.c. in base alla risalentee tradizionale notazione che si tratta di norma di richiamo, che vuolespecificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, i principigià codificati dagli artt. 1292 e ss. c.c.Di qui l’ulteriore principio per cui, in contrapposizione all'art. 2043c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di unfatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini dellasolidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre laprima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, laseconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in favoredi cui è stabilita la solidarietà. In linea con altre decisioni (Cass., n.27713/2005 e Cass., n. 418/1996), le Sezioni Unite hanno altresìspecificato che per il sorgere della responsabilità solidale deidanneggianti l'art. 2055 cod. civ. "richiede solo che il fatto dannoso siaimputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loroautonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna ditali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilitàcontrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannosoconsiderata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente aldanneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche daessi violate".Dunque, nel caso in cui sia configurabile la responsabilità solidalenon si dubita dell'applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c., perché- come più volte è stato sottolineato - l'effetto precipuo (comune) diogni atto interruttivo, appositamente definito, a volte, come effetto"conservativo" (v. C. cost. n. 8 del 1975), consiste per l'appunto nella"conservazione" del diritto del creditore a ricevere la prestazione neiconfronti di tutti i debitori solidali, e quindi nella cessazione di qualsiasiNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026utilità del periodo di tempo già decorso prima dell'atto interruttivo enell'inizio di un periodo nuovo, senza rilevanza della conoscenza o menodell'atto medesimo da parte dei singoli; come pure viene plasticamenteevidenziato dalla considerazione della differente rilevanza degli effettidella mora, i quali per converso presuppongono la conoscenza delsoggetto in relazione al quale gli effetti dell'atto abbiano a prodursi;quando, invece, gli effetti interruttivi della prescrizione, anche in ipotesidi semplice costituzione in mora, restano comunque salvi, proprio aisensi del medesimo art. 1310, riguardo a tutti gli altri (art. 1308 cod.civ.).5.3. Affermati i summenzionati principi di diritto, le Sezioni Unitehanno svolto alcuni aggiuntivi rilievi sulla corresponsabilità da omissionedegli organi di vigilanza.In particolare, hanno osservato che, rispetto all’orientamentoprevalente (in cui v. inoltre Cass., n. 7016/2020), una parte dellagiurisprudenza, assume che debba operarsi un distinguo a secondadell'oggetto dell'insinuazione, che se finalizzata a otteneresemplicemente la restituzione del capitale investito andrebbe estraniatadai fondamenti della solidarietà rispetto al credito risarcitorio azionabilenei confronti dell'autorità di vigilanza (v. in particolare Cass., n.1070/2019; Cass., n. 27118/18): secondo questa tesi, dunque, lapretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo ladichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamenteestranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in undanno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) delpagamento eseguito.Tuttavia, proseguono le Sezioni Unite nel loro ragionamento, questainterpretazione, particolarmente enfatizzata dalla già citata Cass., n.4683/ 2020, non è condivisibile.Dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria,Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026e dinanzi alla dedotta mala gestio della medesima (dichiaratainsolvente) come base causale di quella perdita (tale è la fattispecieconcreta, secondo la prospettazione degli originari attori ed odierniricorrenti), non ha alcun senso discorrere di un semplice creditorestitutorio. Infatti, non pare revocabile in dubbio che l’investitore debbaconsiderarsi a tutti gli effetti proprietario delle somme a suo tempoconsegnate alla società fiduciaria, non potendo verificarsi al riguardol’effetto traslativo di cui all’art. 1782 c.c., stante la natura“germanistica”, e non “romanistica”, del contratto di mandato fiduciario.Pertanto, ove il fiduciante si insinui al passivo della liquidazione coattaper ottenere la “restituzione” del capitale interamente perduto, deveessere escluso per definizione – a meno che non si ravvisino elementisemantici assolutamente univoci in tal senso - che egli stia esercitandoun’azione neutra come quella “restitutoria pura”, perché ciò che percontratto gli andava restituito non esiste più in rerum natura, irrilevanteessendo la natura fungibile del denaro. Ne consegue, ulteriormente, chel’insinuazione al passivo – ovviamente, previa opportuna analisi delcontenuto della specifica insinuazione al passivo - può alternativamenteconnotarsi: a) o per l’affermata responsabilità da inadempimentocontrattuale totale e definitivo del mandato da parte della societàfiduciaria; oppure, b) per la spendita del titolo dominicale (o, se sipreferisce, di quello di depositante, il che non necessita certo di formulesacramentali), e conseguentemente consistere, stante la definitivaperdita della res, nella pretesa al risarcimento del danno che ne deriva,pari al valore pecuniario attualizzato della somma a suo tempoconsegnata.5.4. In entrambi i casi, peraltro, si tratta di responsabilitàcontrattuale, perché fondata sull’inadempimento della società fiduciaria(nel primo caso, per mala gestio, nel secondo per non aver restituito lasomma a suo tempo consegnata, salve le peculiarità delle specificheNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026pattuizioni contrattuali).In particolare, quanto alle società di cui alla legge n. 1966 del 1939,lo strumento giuridico utilizzato è quello del mandato fiduciario senzarappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti,salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti. Neconsegue che la società fiduciaria che abbia gestito malamente ilcapitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandantiperché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlatoall'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario; e larelativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazioneconcorsuale, anche se parametrata all'ammontare del capitale conferitoe perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento delmandato.Non è dunque giustificato distinguere, nella sede dell'insinuazioneconcorsuale, un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitaliconferiti in amministrazione fiduciaria alla società sottoposta a l.c.a.,così da impedire al terzo (l’organo di vigilanza) l'assunzione della vestedel coobbligato solidale, con il conseguente venir meno dell'effettointerruttivo della prescrizione derivante dall' ammissione al passivo. Ladomanda di restituzione dei capitali invero perduti è in ogni caso, perl'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sottoquesto profilo) del danno da inadempimento del mandatofiduciariamente conferito.Sul piano dello stretto diritto ne deriva che: “In caso di capitaliconferiti a società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939, lostrumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandatofiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazionedei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi incapo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia malgestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo aiNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre edessenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato ealla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione,quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, equand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito eperduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento delmandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., con quellaeventuale dell'organo chiamato a esercitare l'attività di vigilanza” (v.Cass., Sez. Un., n. 13143/2022).5.4.1. Né rileva, per la risposta all'interrogativo di fondo circal'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi delterzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, laprospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale.Piuttosto, trattandosi dell'unico fatto dannoso imputabile sia allasocietà inadempiente al mandato fiduciario, sia all’organo di vigilanza, indipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effettointerruttivo permanente derivante dall'ammissione dei creditori alpassivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310, primo comma, c.c.E dunque, nel contenzioso che vede coinvolta la [OSCURATO:PERSONA] qualeorgano di vigilanza, e segnatamente in quello che si innestasull’inadempimento del contratto di mandato fiduciario da parte disocietà regolata dalla l. n. 1966 del 1939, non è possibile dubitare dellapiena configurabilità della solidarietà tra l’obbligazione “insinuata” nelpassivo concorsuale (si ripete, previa opportuna interpretazione da partedel giudice di merito) e quella a carico della stessa [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, inentrambi i casi, di obbligazione risarcitoria, l’una di origine contrattuale,l’altra extracontrattuale; esse sono accomunate dall’unicità del danno,ex art. 2055 c.c., consistente nella perdita del capitale, che ildanneggiato ha diritto di conseguire in moneta attualizzata, indubbioessendo il carattere – in entrambi i casi – di obbligazione di valore.Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/20266. La giurisprudenza successiva, pienamente conforme all’arrestodelle Sezioni Unite, ha altresì precisato che i sopra indicati principi sonoapplicabili alle società di intermediazione mobiliare (come precisato dairicorrenti, nel caso di specie le due società di intermediazione mobiliaredichiarate fallite sono state successivamente assoggettate a liquidazionecoatta amministrativa, in quanto variamente legate da rapporti digruppo e di controllo con la società fiduciaria) e si è dunque affermatoche: “In tema di intermediazione mobiliare, ai fini della quantificazionedel danno subito dal risparmiatore per la perdita del capitale investito,del cui risarcimento rispondono solidalmente la società diintermediazione mobiliare, a titolo di responsabilità risarcitoria di naturacontrattuale, e la [OSCURATO:PERSONA], per omessa vigilanza, il giudice deveindividuare il pregiudizio concreto ed attuale subito dallo stessoinvestitore, con la conseguenza che la futura recuperabilità del credito insede concorsuale, non incidendo sull’entità del danno attuale, è a tal fineirrilevante, potendo al più rilevare sul piano del riequilibrio delleposizioni tra condebitori, secondo le regole sul regresso, ex art. 1299c.c.”, ed ancora che: “La responsabilità delle società di intermediazionemobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha naturadi responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragionedell’omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell’art. 2055 c.c.,con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della [OSCURATO:PERSONA], peromessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l’interruzionedella prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggettiobbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, aisensi dell’art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. 7 luglio 2023, n. 19378).6.1. Valga, in particolare, richiamare il più recente arresto, relativoad un ricorso analogo a questo in esame, ossia Cass., n. 28119/2025,secondo cui: “La responsabilità dell’intermediario finanziario per laperdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale eNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, dellaCONSOB, preposta alla vigilanza sull’intermediario, con la conseguenzache l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell’intermediario,anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle sommedefinitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazionedi volontà), determina l’interruzione della prescrizione anche neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della comune matricerisarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantaticontro i due soggetti”.6.2. Nella pronuncia da ultimo citata questa Suprema Corte haaffermato:-) che nella fattispecie in esame non ha senso distinguere tra dirittorestitutorio vantato nei confronti della società di intermediazione ediritto risarcitorio vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], posto che ladomanda di restituzione dei capitali andati in fumo è volta a reintegrareil patrimonio dell’investitore e a ristorarlo del danno patito perl’inadempimento della società di intermediazione (in linea con quantoaffermato dalle Sezioni Unite nel 2022, che hanno disatteso la necessitàdi distinguere tra credito restitutorio e credito risarcitoriodell’insinuazione al passivo non solo in relazione alla l.c.a. delle societàfiduciarie, ma anche in relazione al fallimento);-) che il risparmiatore che, a causa di mala gestio dell’intermediario,abbia perduto il capitale investito, gode della interruzione dellaprescrizione nei confronti dell’Autorità di vigilanza, coobbligata solidalecon l’intermediario decotto, sol che egli sia stato ammesso allo statopassivo di una procedura concorsuale, quale che sia, e a prescindere dalfatto che, per detta insinuazione, egli abbia o meno presentato unadomanda, secondo la rispettiva disciplina;-) che in caso di dispersione del capitale l’intermediario – che operacome mandatario senza rappresentanza – risponde necessariamente aNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026titolo risarcitorio, non essendo configurabile la restituzione delle somme“in natura”, stante lo scioglimento del contratto di mandato conl’intermediario ex art. 72 legge fall., la perdita totale del capitale,l’insolvenza della finanziaria e la definitività dell’inadempimentodell’intermediario fallito;-) che è corretto l’operato del giudice che qualifichi la domanda deirisparmiatori di insinuazione al passivo del fallimento per i creditiderivanti dalla perdita dei loro investimenti come domanda risarcitoria,avendo il giudice il potere di qualificare la domanda in modo diversorispetto a quanto prospettato dalle parti, essendo «evidente che una“ordinaria” istanza di insinuazione avente ad oggetto la restituzione delcapitale investito e andato perduto per mala gestio non può chenecessariamente significare, dal punto di vista giuridico, che ilrisparmiatore non tanto mira a riottenere quelle stesse sommeconsegnate all’intermediario infedele, ma piuttosto a ripristinare ilproprio patrimonio dalla corrispondente deminutio derivantedall’inadempimento dell’intermediario stesso: dunque,inequivocabilmente e al di là della stessa semantica, nella normalità deicasi una simile domanda non può che assumere natura risarcitoria»;-) che, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalladomanda di insinuazione al passivo da parte del risparmiatore, è daconsiderare senz’altro pertinente rispetto alla domanda risarcitoria daquesti eventualmente promossa nei confronti dell’Autorità di vigilanza,perché avente la medesima natura (benché l’insinuazione si fondi sulcontratto, mentre quest’ultima si fondi sul dovere del neminem laedere),contrariamente a quanto assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie difese.6.3. Per quanto concerne, poi, l’ulteriore questione riguardante ilmodus operandi degli atti interruttivi della prescrizione nell’ipotesi disolidarietà passiva, osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha direcente ribadito (v. Cass., n. 8208/2025) che, “ai fini dell’applicazioneNumero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/2026del primo comma dell’art. 1310 c.c. e dunque dell’estensione dell’attointerruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiestoche l’atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con laproposizione della domanda verso uno dei coobbligati debba contenerela rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell’esistenzadell’altro o degli altri coobbligati. L’effetto interruttivo del corso dellaprescrizione opera indipendentemente da tale rappresentazione e,dunque, sulla base dell’oggettiva esistenza dell’obbligazione solidale delsoggetto contro cui è rivolto con altro o altri soggetti”. La Corte ha,altresì, precisato che «La disciplina dell’art. 1310, secondo comma, c.c.,sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitorisolidali, va completata con la disciplina degli effetti della duratadell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod. civ., con la conseguenzache l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinanol’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti delcondebitore rimasto estraneo al giudizio” (v. anche Cass., n.8136/2001; Cass., n. 1406 del 2011)”.7. In conclusione, dunque, là dove ha ritenuto che le domande diammissione al passivo del fallimento delle società di intermediazione delgruppo SFA non siano idonee a interrompere la prescrizione dell’azionerisarcitoria proposta dagli investitori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fino allachiusura della procedura concorsuale per il combinato disposto degliartt. 1310 e 2945 c.c., stante la diversità delle condotte dei dueobbligati, dei danni che ne sono derivati e dei diritti fatti valere,l’impugnata sentenza non si è attenuta ai principi di diritto posti daCass., Sez. Un, n. 13143/2022 e dalle pronunce ad essa successive econformi, in particolare da Cass., n. 28119/2025.Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, per nuovo esamedella fattispecie alla luce di tutti i principi di diritto sinora richiamati.Numero registro generale 18566/2022Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 22206/2026Data pubblicazione 29/06/20268. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, inaltra Sezione e comunque in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris