CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29787/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente– contro C.O.S.R.A.B. – Consorzio smaltimento Rifiu ti [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domiciklio eletto presso lo studio Grande – Stevens , in Roma, al Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11; -controricorrente - Oggetto: consorzio smaltimento rifiuti – esenzione IRES –condizioni 28– 2 9787 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Piemonte n. 498/34/15 pronunciata il 14 aprile 2015 e depositata il 11 maggio 2015,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente Consorzio è sorto per la gestione congiunta del servizio di igiene ambientale –smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed era attinto da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 in relazione ai proventi costituenti “sopravvenienze attive”, all’esito di incassi qualificati “diritti di conferimento” e ricevuti dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA]., società che svolge il servizio pubblico di smaltimento rifiuti e che riscuote per conto del consorzio i corrispettivi versati dai comuni ed enti che si avvalgono del servizio. Reagiva con ricorso alla CTP che però non ne apprezzava le ragioni, donde ricorreva in appello, rappresentando - per quanto inter essa il prosieguo- d i essere esente IRES , per rientrare nelle categorie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 917/1986, lamentando altresì la violazione dell’art. 72 stesso testo, per non aver l’Ufficio riconosciuto alcun costo nel recupero delle prefate sopravvenienze attive per cui era causa. Il secondo collegio riformava la prima sentenza e, per l’effetto, annullava la ripresa a tassazione, donde ricorre l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad unico mezzo, cui replica il patrono del contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di impugnazione. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 73, secondo comma, lettera c) e 74 del d.lgs. n. 917/1986, nella sostanza lamentando che la natura consortile pubblica esenta dall’IRES in via generale ex art. 74 citato, ma non esclude l’applicazione dell’imposta a redditi percepiti dal consorzio e rientranti in 28– 2 9787 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF altre categorie o conseguenti ad altre attività. In altri termini, non revocata in dubbio la natura del consorzio, si contesta l’esenzione anche di quei redditi eccentrici alle sue funzioni peculiari. Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, affermando che In materia di IRES, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) e c), T.U.I.R., l'ATER, quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, che svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico- commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società, sicché, dal punto di vista tributario, i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei suoi beni immobili sono qualificabili come plusvalenze - e non come ricavi, poiché quelli oggetto delle cessioni non sono "beni- merce" - che concorrono alla formazione del reddito ta ssabile, ai sensi dell'art. 86 T.U.I.R.(cfr. Cass. V, n. 41298/2021). Detto diversamente, l’iscrivibilità all’interno dell’elencazione o categoria di cui all’art. 74 prefato non esime da un’indagine in concreto sull’attività svolta in generale e sulle singole operazioni o proventi percepiti, potendo un soggetto formalmente escluso applicarsi ad attività eccentriche al proprio atto fondativo, con operazioni collaterali che richiedono uno specifico esame. Infatti, in tema d'IRPEG(poi IRES), ai fini dell'assoggettamento o meno ad imposta dei consorzi per le aree ed i nuclei industriali, è necessario accertare se l'ente rientri nel novero di quelli esenti, ai sensi dell'art. 88 (ora 74), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero eserciti le funzioni statali o le altre elencate dal successivo comma 2 della norma, che, come tali, non costituiscono attività commerciali, dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto e, sussidiariamente, in via sostanziale, in quale categoria ricada l'ente rispetto all'oggetto di esercizio dell'attività commerciale, derivandone modalità diverse di tassazione. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha escluso l'esenzione dall'IRPEG di un consorzio, qualificato dalla l.reg. Marche n. 48 del 1996 come ente pubblico economico, ma caratterizzato da ampia apertura della compagine consortile e con esercizio di attività commerciale 28– 2 9787 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF esclusiva o prevalente, di natura concorrenziale rispetto ad altri soggetti economici anche privati, e, dunque, soggetto dotato di autonomia imprenditoriale pur destinato anche a svolgere funzioni di promozione industriale per la regione)(cfr. Cass. V., n. 16156/2016. Né, quindi, possono essere apprezzate le argomentazioni svolte dalla difesa privata, tese a far valere la natura di consorzio di funzioni, equiparabile agli enti locali, dovendosi guardare – come detto - alla singola operazione più che allo scopo istituzionale. Pertanto il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda altresì la regola