CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Firenze n. 1264/2021 depositato il22/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3394/2022Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 10973/2026Data pubblicazione 24/04/20261. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’ammissione allo stato passivodel [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione per la somma di53.104,45 euro, in prededuzione, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002,a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in duegiudizi di carattere penale che lo avevano visto imputato, ma talerichiesta è stata respinta dal G.D. del Trib. [OSCURATO:PERSONA], in quantol’istante era risultato coinvolto nelle indagini nella qualità di ex legalerappresentante della società cooperativa fallita e non quale merodipendente di essa.2. Il Tribunale di Firenze, con il decreto dep. il 22/12/2021 ha respintol’opposizione proposta dal creditore, confermando l’esclusione delricorrente dallo stato passivo della procedura.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcreditore, sulla scorta di due motivi di doglianza.4. La curatela del [OSCURATO:PERSONA] si è costituitacon controricorso.5. Nelle more del giudizio si è costituito un nuovo difensore per ilricorrente, mentre la Procura generale, in persona del Sostituto P.G.dott. G. Nardecchia ha concluso per il rigetto del ricorso.6. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si articola su due motivi di impugnazione, cosìriassunti dallo stesso ricorrente:I) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., agliartt. 95 e 96 l.fall., all’articolo 12 delle preleggi, all’art. 111 Cost.,Numero registro generale 3394/2022Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 10973/2026Data pubblicazione 24/04/2026nonché all’art. 19 CCNL – Difetto di istruttoria – Carenza assoluta dimotivazione.II) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1720 e 2393 c.c. agliartt. 95 e 96 l.fall., all’articolo 12 delle preleggi, all’art. 111 Cost.,nonché all’art. 19 CCNL – Difetto di istruttoria – Carenza assoluta dimotivazione.2. Il primo motivo è inammissibile.Nella parte in cui rileva un contegno di non contestazione dellacuratela rispetto alla propria qualità di dirigente/dipendente dellasocietà fallita, la doglianza non si confronta con la ratio effettiva delladecisione, la quale – proprio a fronte dell’eccezione avanzata dallacuratela circa la mancata produzione del contratto di lavoro – hamotivatamente escluso l’applicabilità in favore del ricorrente dell’art.19 CCNL invocato (dal quale lo stesso pretenderebbe di ottenere ilrimborso delle spese sostenute in giudizi penali che lo hannocoinvolto). E’ evidente che l’eccezione proposta dal fallimento escludeche si possa parlare di non contestazione circa la qualità soggettiva didirigente/dipendente del creditore istante nei confronti della societàmedio tempore fallita, in quanto tale eccezione comporta – sul pianologico-giuridico – una piena contestazione dei presupposti invocati dalricorrente per fondare il proprio preteso credito restitutorio.Tale conclusione non muta nella parte in cui il motivo, in modoassertivo, pretenderebbe comunque un nuovo accertamento dei fatti ouna diversa valutazione delle prove, non potendo la denunzia condottaai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. essere surrettiziamenteimpiegata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorioin sede di legittimità.Tale conclusione discende da una condivisibile ed assolutamentecostante giurisprudenza per la quale “deve ritenersi inammissibile ilNumero registro generale 3394/2022Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 10973/2026Data pubblicazione 24/04/2026motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglioche riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme” (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024; Sez. U, sent. n.34476 del 27/12/2019).3. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene di aver egualmentediritto alla refusione delle spese giudiziali sostenute per la propriadifesa in sede penale, sulla scorta della normativa in tema di mandatoche – in tesi – lo legherebbe alla società poi fallita.Il motivo risulta inammissibile, anche ex art. 360 bis, n. 1) c.p.c.Va al riguardo rilevato che il provvedimento impugnato ha accertatoche le spese di cui il ricorrente pretende il rimborso non sono stateconsiderate inerenti all'adempimento degli obblighi derivanti dalmandato, ma piuttosto come conseguenza di atti suscettibili diconseguenze penali.Come correttamente rilevato anche dal P.G., in tale ultima ipotesidifettano i presupposti affinché l’asserito mandatario possa otteneredal mandante il rimborso delle spese sostenute, considerato che, indiritto, si è condivisibilmente osservato che l'amministratore di unasocietà di capitali (nella specie componente del comitato esecutivo)può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 c.c. solo conriferimento alle spese sostenute in stretta dipendenzadall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata,riferendosi ai danni "subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che,per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzionedell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerenteall'esecuzione dell'incarico. Questa Corte ha pertanto affermato, coninsegnamento al quale questo collegio intende dare continuità, che egliNumero registro generale 3394/2022Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 10973/2026Data pubblicazione 24/04/2026non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi inun processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure seconcluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in talcaso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nessodi causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altrofatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terzapersona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasiinfondata (Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 09/03/2012). Taleconclusione è ulteriormente rafforzata, nella specie, dalle stessededuzioni del ricorrente, nella parte in cui riporta le imputazioni per lequali fu sottoposto a due diversi giudizi penali, posto che in un caso sitrattava di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p. enell’altro di lottizzazione abusiva negoziale, comportamenti tutti che -indipendentemente dall’esito finale dei giudizi sulla responsabilitàpenale dell’imputato - fuoriescono dal contenuto tipico dell’attivitàspettante ad un mandatario ex artt. 1703 e 1708 c.c. e che sono talida porsi, piuttosto, anche a seguito della denuncia scaturita, qualicondotte prive di nesso causale con l’asserito mandato sottostante,come tali inidonee a consentire il rimborso delle spese relative secondoquanto previsto dall’art. 1720 c.c.4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Lespese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente arifondere al controricorrente le spese del giudizio, che liquida inNumero registro generale 3394/2022Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 10973/2026Data pubblicazione 24/04/20266.000# euro, oltre 200# euro per anticipazioni, accessori e spesegenerali nella massima percentuale di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misuraprevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il Presidente