CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Dr. DALL'OLIO Marco, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Venezia, in funzione di tribunale del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Giovanni GOLFETTO avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 6 novembre 2024, rilevando che l'atto non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore. 2. [OSCURATO:PERSONA] GOLFETTO,a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 24 d.l. 28 ottobre 2022, n. 137, convertito con modificazioni in legge 118 dicembre 2020, n. 187, perché, come risulta dalla successiva attestazione di cancelleria, la richiesta di riesame era stata regolarmente munita di firma digitale del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Appare evidente, sulla base della semplice consultazione degli atti processuali, che la cancelleria del Tribunale di Venezia, ricevuta la richiesta di riesame, ha erroneamente attestato, in prima battuta, che la stessa era priva della sottoscrizione digitale, tanto che il Tribunale ne dichiarava l’inammissibilità. Successivamente, la cancelleria, riesaminato l’atto processuale, verificava la regolarità della sottoscrizione digitale e ne rendeva attestazione. L’atto risulta idoneo a innescare la procedura di riesame e, quindi, non doveva essere dichiarato inammissibile. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perché il tribunale del riesame di Venezia, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda in contraddittorio all'esame della richiesta di riesame formulata nell'interesse di Giovanni GOLFETTO. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di venezia - Sezione Riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è dec