Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17406/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.4422-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 4782/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 /11/ 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 6 /2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. la Regione è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt.15, D.Lgs. n. 546/1992 75 disp. att. c.p.c., 4 Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, e delle Tabelle 1 - 2 con i parametri ad esso allegate, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente liquidato le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari ed omnicomprensiva;

1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ;

1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;

1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio;

1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.4422-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 4782/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 /11/ 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 6 /2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. la Regione è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt.15, D.Lgs. n. 546/1992 75 disp. att. c.p.c., 4 Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, e delle Tabelle 1 - 2 con i parametri ad esso allegate, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente liquidato le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari ed omnicomprensiva; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Co
Decreto Cassazione n. 17406/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris