CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]con il quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 636 cod. pen; letti i motivi di ricorso depositati in data 15 aprile 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Grano ha insistito nei motivi di appello; osservato che, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D.Igs. 274/00, l'imputato può proporre appello solo contro le sentenze del Giudice di Pace che abbiano applicato una pena diversa da quella pecuniaria e che, sempre ai sensi del secondo comma della disposizione citata, l'unico rimedio esperibile avverso la condanna alla sola pena pecuniaria è costituito dal ricorso per Cassazione; ritenuto che il primo motivo con cui il Virzì eccepisce la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di valida querela, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto secondo cui anche il detentore del bene è legittimato a sporgere querela (vedi Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi, Rv. 248925-01; Sez. 5, n. 34802 del 24/04/2019, Santoro, Rv. 276646 - 01; Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard, Rv. 284793 - 01; considerato che il secondo ed il terzo motivo, con cui il Virzì lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 672 cod. pen. sono manifestamente infondati. Il giudice di pace, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del Virzì in ordine al reato di cui all'art. 636 cod. pen. (vedi pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il CopIie,$ EstenseFe