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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 17672/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento emesso il 13 marzo 2023, con cui il giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo quest'ultimo gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di vari reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla contestata partecipazione al sodalizio criminoso.

Premessi i principi enunciati da questa Corte in ordine alla condotta di "organizzatore", secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe serbato silenzio motivazionale rispetto ai temi difensivi, quali la mancanza di un'interattività associativa, la simmetrica disconnessione di buona parte dell'agire del ricorrente e la complessiva non continuità dell'azione del medesimo nel postulato arco temporale di vita dell'associazione.

Con tali deduzioni la difesa aveva inteso contestare non solo il ruolo verticistico del ricorrente ma anche quello di mero partecipe del sodalizio.

2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Secondo il ricorrente, gli argomenti sviluppati in punto di gravità indiziaria sarebbero dimostrativi di un deficit di concretezza e di attualità della misura applicata, in ragione della risalenza nel tempo dell'ultima manifestazione potenziale di pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve essere preliminarmente ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01).

3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio da plurimi elementi indiziari (tra cui le conversazioni criptate tramite il sistema [OSCURATO:PERSONA]), palesemente idonei a dimostrare che si tratta di soggetto stabilmente inserito nell'associazione indicata al capo B) dell'imputazione provvisoria, dedita a importanti traffici illeciti (importazione di 300 kg di cocaina).

In particolare, il Tribunale ha affermato che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione all'associazione di narcotrafficanti facente capo alla famiglia Mammoliti "Fischiante", avente base operativa e decisionale a Bovalino, con diramazioni logistiche dislocate in varie parti dell'Italia.

L'esistenza della associazione era stata già accertata, sebbene con sentenza non definitiva, nel procedimento convenzionalmente denominato "Koleos", nell'ambito del quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del '90 i fratelli Mammoliti, ritenuti capi organizzatori della congrega.

Tale organizzazione era dedita al traffico di grandi quantitativi di cocaina e disponeva di ingenti capitali, armi da fuoco, auto modificate per il trasporto della cocaina, telefonini BlackBerry abbinati a schede straniere, contatti diretti con fornitori sudamericani.

Era risultato che dal 2016 ad oggi, senza soluzione di continuità, i membri della famiglia Mammoliti avevano atteso al traffico illecito, importando tonnellate di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] al porto di [OSCURATO:PERSONA] e distribuendola su tutto il territorio nazionale attraverso una capillare rete di depositi, ubicati in varie parti d'Italia e riforniti da corrieri al loro servizio. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha aggiunto che le emergenze investigative dimostravano il pieno inserimento nel descritto organismo criminale di [OSCURATO:PERSONA], nipote dei germani Domenico, Francesco, Antonino, [OSCURATO:PERSONA], che erano i vertici del sodalizio.

Egli era munito di apparecchi criptati per le comunicazioni, tramite i quali si rapportava al cugino [OSCURATO:PERSONA] e allo zio [OSCURATO:PERSONA], entrambi assurti al vertice operativo della congrega dopo la cattura degli altri congiunti nel procedimento Koleos.

Il Tribunale ha dato atto dei reati--fine, che vedevano coinvolto il ricorrente, ed ha affermato che a tale associazione il ricorrente partecipava con il ruolo di organizzatore, in quanto assicurava al sodalizio e, in particolare, ai vertici operativi in libertà un affidabile canale per il reperimento di ingenti partite di cocaina, provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], facendo da tramite con trafficanti inseriti nel porto di [OSCURATO:PERSONA], in grado di curare l'esfiltrazione dei carichi di droga, giunti a bordo di navi mercantili.

Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che il giudice della cautela ha argomentato la gravità indiziaria in ordine ai reati ascritti al ricorrente con solido ancoraggio alle plurime emergenze processuali e con un ragionamento scevro da illogicità manifesta, pertanto esente da censure rilevabili in questa sede.

Peraltro, non è superfluo ricordare che il ricorrente risulta latitante e «in tema di associazione mafiosa, la latitanza assume una valenza indiziaria della partecipazione qualificata a tale genere di sodalizio, necessitando la stessa di significativi appoggi e di una rete di omertà e protezione, saldamente radicata nel territorio controllato» (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, Aquino, Rv. 282770 - 02).

Giova precisare, inoltre, che il Collegio del riesame, nel riconoscere al ricorrente il ruolo di organizzatore, ha fatto buon governo anche dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui «in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio, abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo» (ex multis Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02).

A fronte della motivazione del provvedimento impugnato il ricorrente, con il primo motivo, ha sollevato censure generiche, che non si confrontano con l'ordinanza impugnata e sono tese a sollecitare una ricostruzione del quadro probatorio alternativa rispetto a quella congrua, cui è pervenuto il giudice in sede di riesame.

Il che — per le considerazioni innanzi formulate — non è consentito.

4. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è privo di specificità.

Richiamata la presunzione di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., il Tribunale ha precisato che, «in presenza di un soggetto attivo professionalmente ai livelli più elevati del narcotraffico, aduso ad intermediare nel collocamento di grosse partite di droga pesante, dotato di apparecchi criptati e inserito in chat riservate, in contatto con narcotrafficanti operativi nell'ambito di sodalizi transnazionali, il pericolo di reiterazione criminosa specifica assume caratteri di concretezza e attualità, a dispetto della risalenza all'inverno 2021 delle più recenti condotte contestate».

Il Tribunale ha rimarcato, inoltre, che l'indagato è latitante e ciò corrobora l'incombenza di un concreto pericolo di fuga, non neutralizzabile con misure diverse dalla custodia in carcere.

Trattasi di motivazione corretta e priva di manifeste illogicità, come tale non sindacabile in questa sede.

5. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento emesso il 13 marzo 2023, con cui il giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo quest'ultimo gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di vari reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla contestata partecipazione al sodalizio criminoso. Premessi i principi enunciati da questa Corte in ordine alla condotta di "organizzatore", secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe serbato silenzio motivazionale rispetto ai temi difensivi, quali la mancanza di un'interattività associativa, la simmetrica disconnessione di buona parte dell'agire del ricorrente e la complessiva non continuità dell'azione del medesimo nel postulato arco temporale di vita dell'associazione. Con tali deduzioni la difesa aveva inteso contestare non solo il ruolo verticistico del ricorrente ma anche quello di mero partecipe del sodalizio. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, gli argomenti sviluppati in punto di gravità indiziaria sarebbero dimostrativi di un deficit di concretezza e di attualità della misura applicata, in ragione della risalenza nel tempo dell'ultima manifestazione potenziale di pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve essere preliminarmente ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01). 3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio da plurimi elementi indiziari (tra cui le conversazioni criptate tramite il sistema [OSCURATO:PERSONA]), palesemente idonei a dimostrare che si tratta di soggetto stabilmente inserito nell'associazione indicata al capo B) dell'imputazione provvisoria, dedita a importanti traffici illeciti (importazione di 300 kg di cocaina). In particolare, il Tribunale ha affermato che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione all'associazione di narcotrafficanti facente capo alla famiglia Mammoliti "Fischiante", avente base operativa e decisionale a Bovalino, con diramazioni logistiche dislocate in varie parti dell'Italia. L'esistenza della associazione era stata già accertata, sebbene con sentenza non definitiva, nel procedimento convenzionalmente denominato "Koleos", nell'ambito del quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del '90 i fratelli Mammoliti, ritenuti capi organizzatori della congrega. Tale organizzazione era dedita al traffico di grandi quantitativi di cocaina e disponeva di ingenti capitali, armi da fuoco, auto modificate per il trasporto della cocaina, telefonini BlackBerry abbinati a schede straniere, contatti diretti con fornitori sudamericani. Era risultato che dal 2016 ad oggi, senza soluzione di continuità, i membri della famiglia Mammoliti avevano atteso al traffico illecito, importando tonnellate di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] al porto di [OSCURATO:PERSONA] e distribuendola su tutto il territorio nazionale attraverso una capillare rete di depositi, ubicati in varie parti d'Italia e riforniti da corrieri al loro servizio. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha aggiunto che le emergenze investigative dimostravano il pieno inserimento nel descritto organismo criminale di [OSCURATO:PERSONA], nipote dei germani Domenico, Francesco, Antonino, [OSCURATO:PERSONA], che erano i vertici del sodalizio. Egli era munito di apparecchi criptati per le comunicazioni, tramite i quali si rapportava al cugino [OSCURATO:PERSONA] e allo zio [OSCURATO:PERSONA], entrambi assurti al vertice operativo della congrega dopo la cattura degli altri congiunti nel procedimento Koleos. Il Tribunale ha dato atto dei reati--fine, che vedevano coinvolto il ricorrente, ed ha affermato che a tale associazione il ricorrente partecipava con il ruolo di organizzatore, in quanto assicurava al sodalizio e, in particolare, ai vertici operativi in libertà un affidabile canale per il reperimento di ingenti partite di cocaina, provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], facendo da tramite con trafficanti inseriti nel porto di [OSCURATO:PERSONA], in grado di curare l'esfiltrazione dei carichi di droga, giunti a bordo di navi mercantili. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che il giudice della cautela ha argomentato la gravità indiziaria in ordine ai reati ascritti al ricorrente con solido ancoraggio alle plurime emergenze processuali e con un ragionamento scevro da illogicità manifesta, pertanto esente da censure rilevabili in questa sede. Peraltro, non è superfluo ricordare che il ricorrente risulta latitante e «in tema di associazione mafiosa, la latitanza assume una valenza indiziaria della partecipazione qualificata a tale genere di sodalizio, necessitando la stessa di significativi appoggi e di una rete di omertà e protezione, saldamente radicata nel territorio controllato» (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, Aquino, Rv. 282770 - 02). Giova precisare, inoltre, che il Collegio del riesame, nel riconoscere al ricorrente il ruolo di organizzatore, ha fatto buon governo anche dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui «in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio, abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo» (ex multis Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02). A fronte della motivazione del provvedimento impugnato il ricorrente, con il primo motivo, ha sollevato censure generiche, che non si confrontano con l'ordinanza impugnata e sono tese a sollecitare una ricostruzione del quadro probatorio alternativa rispetto a quella congrua, cui è pervenuto il giudice in sede di riesame. Il che — per le considerazioni innanzi formulate — non è consentito. 4. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è privo di specificità. Richiamata la presunzione di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., il Tribunale ha precisato che, «in presenza di un soggetto attivo professionalmente ai livelli più elevati del narcotraffico, aduso ad intermediare nel collocamento di grosse partite di droga pesante, dotato di apparecchi criptati e inserito in chat riservate, in contatto con narcotrafficanti operativi nell'ambito di sodalizi transnazionali, il pericolo di reiterazione criminosa specifica assume caratteri di concretezza e attualità, a dispetto della risalenza all'inverno 2021 delle più recenti condotte contestate». Il Tribunale ha rimarcato, inoltre, che l'indagato è latitante e ciò corrobora l'incombenza di un concreto pericolo di fuga, non neutralizzabile con misure diverse dalla custodia in carcere. Trattasi di motivazione corretta e priva di manifeste illogicità, come tale non sindacabile in questa sede. 5. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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