CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13383/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08/1969avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di Appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Iaria (anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha insistito nei motividi ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonello [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamentodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori,propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09 aprile 2025 con laquale la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessadal Tribunale di Catania in data 28 aprile 2021, li ha condannati in relazione alreato di estorsione aggravata.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanzaed erronea applicazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. in relazione allaritenuta sussistenza del reato di estorsione consumata.2.1. Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui haritenuto di poter superare il giudicato formatosi nei confronti dei coimputati,separatamente giudicati e riconosciuti responsabili del reato di tentataestorsione, valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato lacompiuta consumazione dell’estorsione in danno della persona offesa.2.2. Secondo la prospettazione difensiva, l’iter argomentativo risulterebbecomunque illogico, atteso che una valutazione complessiva delle dichiarazionirese dal [OSCURATO:PERSONA] evidenzierebbe come il [OSCURATO:PERSONA] non abbia in alcun modo partecipatoalla fase organizzativa né a quella operativa dell’azione criminosa, conconseguente inattendibilità delle affermazioni relative al suo coinvolgimento nellafase esecutiva.Si deduce, inoltre, che le “percezioni” riferite dal [OSCURATO:PERSONA] non troverebbero riscontroin alcun elemento investigativo e, pertanto, non sarebbero idonee a infirmarequanto già accertato con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile.3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo diimpugnazione, lamenta violazione degli artt. 112, 416-bis.1., 628, 629 cod. pen.e 546 cod. proc. pen. nonché carenza assoluta di motivazione in ordine al motivodi appello con cui era stata chiesta l’esclusione delle aggravanti delle personeriunite, del metodo mafioso, dell’agevolazione mafiosa e della commissione delreato da parte di soggetto appartenente a un clan mafioso.3.1. Con riguardo all’aggravante delle persone riunite, si deduce che l’istruttoriadibattimentale non avrebbe in alcun modo dimostrato la presenza di almeno duesoggetti nel momento in cui sarebbero state realizzate le condotte violente eminatorie. Al contrario, le stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] farebberoriferimento a una trattativa condotta esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteirrilevanza della mera presenza fisica di altri soggetti, non accompagnata da uneffettivo contributo causale alla realizzazione del fatto.3.2. Quanto alle ulteriori circostanze aggravanti, la difesa evidenzia che il datorappresentato da precedenti condanne riportate dal [OSCURATO:PERSONA] per reati associativinon sarebbe di per sé idoneo a fondare il riconoscimento del metodo mafioso,dell’agevolazione mafiosa o dell’appartenenza a un sodalizio criminale.A giudizio del ricorrente, tali aggravanti non potrebbero ritenersi integrate inassenza di specifici elementi probatori atti a dimostrare che l’estorsione oggettodel presente procedimento sia stata realizzata con modalità tipiche delleorganizzazioni mafiose e in collegamento con le pregresse condotte delittuose.4. [OSCURATO:PERSONA], con il sesto motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 99, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva.La Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulrilievo della presenza di precedenti penali a carico del ricorrente, senza tuttaviaesplicitarne la concreta incidenza ai fini del giudizio. In particolare, si deducel’omessa valutazione della loro datazione, della gravità e della eventualecorrelazione con la vicenda oggetto del presente procedimento, elementinecessari per giustificare un apprezzamento in termini di maggioreriprovevolezza della condotta e di più elevata pericolosità del soggetto.5. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, deduce l’intervenutamaturazione del termine di prescrizione alla data del 31 gennaio 2025 e dunquein epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.A sostegno della censura, la difesa assume che le sospensioni del corso dellaprescrizione disposte in occasione delle udienze del 28 settembre 2023 e del 28marzo 2024 sarebbero state erroneamente applicate, in quanto i relativi rinviinon erano stati disposti su istanza difensiva, bensì in considerazionedell’incompatibilità del Presidente del collegio giudicante.6. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato difavoreggiamento nonché carenza di motivazione in relazione alla determinazionedel trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze6.1. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile per avere agevolato gli autori delreato di estorsione commesso in suo danno, al fine eludere le investigazioni. Inparticolare, gli si addebita di aver negato, in sede di sommarie informazioni, siadi aver mai corrisposto somme di denaro a titolo estorsivo sia di conoscere isoggetti indicatigli.La difesa evidenzia, tuttavia, l’assenza di prova circa l’effettiva corresponsione didenaro ai presunti estortori. In tale prospettiva, si sottolinea che neppure ilcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito elementi certi in ordine allaconsegna delle somme e che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso di averconosciuto ovvero di aver avuto contatti diretti con il [OSCURATO:PERSONA].6.2. Il ricorrente deduce, altresì, carenza motivazionale in relazione alladeterminazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuantigeneriche, oggetto di specifica richiesta nei motivi di appello.Sul punto, la difesa sostiene che la pena irrogata risulterebbe sproporzionata edeccessiva, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti, all’incensuratezzadell’imputato e al suo stabile inserimento nel contesto lavorativo, quale titolaredi impresa edile.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è in parte manifestamenteinfondato ed in parte aspecifico e non consentito.1.1. La censura relativa alla dedotta violazione del giudicato si appalesa priva difondamento.I giudici di merito hanno, con motivazione congrua e immune da vizi logici,evidenziato come i coimputati, giudicati separatamente, siano stati riconosciutiresponsabili del reato di tentata estorsione in ragione del diverso compendioprobatorio allora disponibile. In particolare, all’epoca della decisione adottata neiloro confronti, il materiale istruttorio non includeva le dichiarazioni rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], successivamente acquisite nel presenteprocedimento, dalle quali è emerso che la persona offesa ha effettivamentecorrisposto le somme richieste, con conseguente integrazione della fattispecieconsumata di cui all’art. 629 cod. pen. (cfr. pagg. 23 e 24 della sentenzaimpugnata).Deve, pertanto, escludersi che la diversa qualificazione giuridica del fatto operatanei due giudizi integri una violazione del giudicato, posto che quest’ultimo nonimpedisce, in un distinto processo, una differente valutazione dei medesimi fatti,qualora l’accertamento si fondi su un compendio probatorio non coincidente.In tale prospettiva, va ribadito il principio di diritto secondo cui la decisioneirrevocabile resa nei confronti di coimputati non determina alcuna preclusione inordine alla qualificazione giuridica del fatto nel giudizio celebrato separatamentenei confronti di altri concorrenti, potendo il giudice pervenire a conclusionidifformi ove disponga di elementi di prova ulteriori o diversi, ferma restando lanecessità di fornire una motivazione specifica in ordine alla conciliabilità deidifferenti esiti decisori (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671– 01; Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato lasopravvenuta acquisizione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] quale elemento idoneo aincidere in modo significativo sulla ricostruzione del fatto, giustificando così ladiversa qualificazione della condotta come estorsione consumata. Ne consegueche non è configurabile alcuna pregiudiziale derivante dal precedente giudicato,dovendosi piuttosto evidenziare la sostanziale diversità del materiale probatorioposto a fondamento dei distinti provvedimenti di condanna.1.2. L’ulteriore doglianza con cui si deduce vizio di motivazione in ordine allapenale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione è articolataesclusivamente in fatto e, quindi, proposta al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è, al contempo, aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerentialla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.1.2.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che i giudici di appello, conmotivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende leargomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di unadoppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi probatori (conversazioniintercettate, dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dalMaggiore Latino, servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria) idoneia dimostrare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione (vedipag. da 9 a 24 della sentenza di appello).In particolare, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto intrinsecamenteriscontri esterni, individuati nelle intercettazioni e nelle dichiarazioni del teste dip.g. Latino, in relazione agli aspetti rilevanti del thema probandum, in conformitàai principi elaborati da questa Corte in materia di valutazione delle chiamate dicorreità (vedi pag. 23 della sentenza di appello e pagg. da 5 a 7 della sentenzadi primo grado).L’apparato motivazionale risulta privo di vizi logici, essendo fondato su un’analisicritica completa e coerente delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], inserite in un quadrointerpretativo unitario. In tale prospettiva, appare adeguatamente giustificatal’attribuzione ai suddetti elementi dei requisiti di gravità, univocità e coerenza,idonei a fondare il giudizio di piena credibilità del dichiarante. La valutazione cosìoperata si pone in linea con le risultanze processuali ed è sorretta da un percorsoargomentativo coerente e aderente ai criteri di comune esperienza, risultandoconforme ai parametri di razionalità e completezza richiesti al giudizio di merito.1.2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata daigiudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, dialcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenzaesplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettivavalutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinsecaincompatibilità degli enunciati.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacatodi legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e diprivilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsicon quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censuredifensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatoriedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito conconseguente aspecificità del motivo di ricorso.2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] sonogenerici ed aspecifici.Il ricorrente si è limitato a sostenere l’insussistenza delle aggravanti contestatesenza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici dimerito (vedi in proposito pag. 19 della sentenza di primo grado e pag. 25 dellasentenza oggetto di ricorso).La censura è, pertanto, generica (così come lo erano i motivi di appello) perchépriva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., questaCorte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto dispecificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentatii rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento delladecisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822–01) eche il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modochiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire algiudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato(Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).3. Il sesto motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] non è consentito poiché investe unaquestione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, nonriconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i qualivengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradidi impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudicedi legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione,non potevano essere esaminate dal giudice del gravame.In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censurasia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio diimpugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazionequestioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, algiudice competente.Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso percassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormai sottratti al sindacatogiurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantumdevolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.280306–01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903–01; Sez.3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv. 271869–01; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316–01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735 del18/09/2025, Beltrante, non massimata).4. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Tenuto conto della data di commissione del reato di favoreggiamento indicata nelcapo di imputazione (23 giugno 2016) –con termine ordinario di prescrizione pariad anni sei– e tenuto conto sia dell’aumento massimo per effetto degli attiinterruttivi (anni uno e mesi sei) sia dei periodi di sospensione complessivamentepari ad anni uno, mesi cinque e giorni dodici (giorni 60 di sospensione a seguitodel rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento dell’imputato;giorni 175 di sospensione a seguito del rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] peradesione del difensore dell’imputato all’astensione indetta dagli organismi dicategoria; giorni 64 di sospensione a seguito del rinvio dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] per Covid; giorni 41 di sospensione a seguito del rinvio su richiestadella difesa dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per eventuale concordato in appello;giorni 147 di sospensione a seguito del rinvio su richiesta della difesa dell’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] per discussione; giorni 40 di sospensione a seguito del rinvio surichiesta della difesa dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per discussione), il terminefinale di prescrizione deve essere individuato in data 4 giugno 2025. Ne derivache l’estinzione del reato risulta maturata in epoca successiva alla pronuncia disecondo grado del 9 aprile 2025.Nel calcolo effettuato da questo [OSCURATO:PERSONA] non sono stati ricompresi i rinvii delleudienze del 28 settembre 2023 e del 17 gennaio 2024 in quanto tali udienze sonostate posposte in considerazione dell’incompatibilità del Presidente del collegiogiudicante.Tutto ciò premesso deve essere evidenziato come la possibilità di rilevare laprescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello èpreclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancatainstaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016,Aiello, Rv. 268966 - 01).5. Il secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] è in parte aspecifico e non consentitoed in parte dedotto in carenza di interesse.5.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni chehanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso ilreato di favoreggiamento, a seguito di una valutazione degli elementi probatoriche appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governanol'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali egiuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello (vedi pagg. 24 e 25 dellasentenza impugnata e pagg. 19 e 20 della sentenza di primo grado).La Corte distrettuale ha correttamente evidenziato come gli elementi probatoriposti a fondamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsionedimostrino, al contempo, il mendacio del [OSCURATO:PERSONA] nelle occasioni in cui, escusso,aveva negato di aver subito richieste estorsive. In particolare, la non veridicità ditali dichiarazioni è stata desunta dal contenuto delle conversazioni intercettatetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge che quest’ultimo avrebbedovuto mettere in contatto la prima con il [OSCURATO:PERSONA] quando era già stataindividuata l’area del cantiere presso la sua azienda nonché dal tenore dellaconversazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui la prima comunicava in formacriptica il rischio che il terreno venisse concesso ad altri.Ulteriore riscontro è stato individuato nella conversazione n. 2544 del 6 gennaio2015, dalla quale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato un appuntamento con ilMangano nell’ambito dell’attività estorsiva. Particolarmente significativa, ai finidella valutazione del mendacio, è stata, inoltre, ritenuta la circostanza che ilMangano, interrogato dagli inquirenti, si fosse limitato a dichiarare di “nonricordare” di aver conosciuto o incontrato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiBenedetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negando comunque di aver subitoestorsioni.Di contro, le già menzionate risultanze intercettive e le dichiarazioni di SilvioCorra, il quale ha confermato l’effettiva dazione di denaro da parte del Manganoin seguito alle richieste estorsive provenienti dal [OSCURATO:PERSONA], sono state ritenutedimostrative della sussistenza del reato di favoreggiamento. Tale ricostruzione,in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità,è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietào di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.5.2. La censura con cui si eccepisce carenza di motivazione in tema dideterminazione della pena non è consentita in sede di legittimità.La Corte di merito, riducendo la pena inflitta dal primo giudice in accoglimentodella richiesta difensiva, ha sufficientemente motivato in ordine alla congruitàdella pena facendo espresso riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (vedipag. 21 della sentenza impugnata).Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazionedella pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvereal relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt.133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o lacapacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua»,«pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena,diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura mediaedittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013,massimata).5.3. La doglianza con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in relazionealla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è dedotta in carenza diinteresse.La Corte di merito, pur investita di doglianza in punto di applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcunamotivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta inrelazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se lastessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che conl’atto di gravame la difesa si era limitata ad affermare che il giudice di primogrado avrebbe dovuto concedere le invocate circostanze attenuanti generiche inconsiderazione del decorso del tempo, dell’incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e del suoinserimento stabile nel mondo lavorativo (vedi pagg. 6 e 7 dell'atto di appello),circostanze sicuramente inidonee a giustificare una maggiore mitigazione deltrattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire l’univoco orientamento giurisprudenzialeche esclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguireautomaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Ciò premesso, deve applicarsi al caso di specie il principio di diritto in forza delquale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili ab origine,in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esitofavorevole in sede di giudizio di rinvio, stante la genericità e manifestainfondatezza del motivo di appello (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745–01;da ultimo Sez. 4, n. 3965 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Karaci, non massimata).6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]