Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13397/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché del tutto genericamente invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di un appello che era stato limitato a profili legati al trattamento sanzionatorio; \ - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] eistensore [OSCURATO:PERSONA] e Marzo EEI' DE 1 081TATA [OSCURATO:PERSONA] E nIrJ Letkl\k!.9 I, •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché del tutto genericamente invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di un appello che era stato limitato a profili legati al trattamento sanzionatorio; \ - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] eistensore [OSCURATO:PERSONA] e Marzo EEI' DE 1 081TATA [OSCURATO:PERSONA] E nIrJ Letkl\k!.9 I, •
Sentenza Cassazione n. 13397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris