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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 36190/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/09/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 24 settembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 lett. b),

I. n. 283 del 1962.

2. Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di pronunciarsi sulla subordinata richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'entità della sanzione fosse contenuta in misura tale da rendere applicabile il beneficio.

Precisa di aver formulato la richiesta dei doppi benefici a verbale e di aver evidenziato in sede di discussione orale l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti e il buon comportamento processuale.

La sua personalità era stata considerata con favore anche dal Giudice che aveva riconosciuto l'incensuratezza ai fini dell'applicazione del minimo della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di motivare sui benefici di legge espressamente richiesti, nonostante sussistessero in astratto i presupposti della relativa applicazione.

La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un tema devoluto al Giudice, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 26 febbraio 2021).

Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lapalorcia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/09/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 settembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 lett. b), I. n. 283 del 1962. 2. Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di pronunciarsi sulla subordinata richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'entità della sanzione fosse contenuta in misura tale da rendere applicabile il beneficio. Precisa di aver formulato la richiesta dei doppi benefici a verbale e di aver evidenziato in sede di discussione orale l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti e il buon comportamento processuale. La sua personalità era stata considerata con favore anche dal Giudice che aveva riconosciuto l'incensuratezza ai fini dell'applicazione del minimo della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di motivare sui benefici di legge espressamente richiesti, nonostante sussistessero in astratto i presupposti della relativa applicazione. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un tema devoluto al Giudice, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 26 febbraio 2021). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lapalorcia
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