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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11183/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso la sentenza emessa in data 14 aprile 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen. ai danni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], falsamente incolpato di appropriazione indebita di un assegno dell'importo di euro 3.000, perché il fatto non sussiste in ragione della mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo deducendo con unico motivo manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, nel condividere l'assunto della prima decisione in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità necessaria per il perseguimento del reato presupposto, oggetto della falsa incolpazione (appropriazione indebita aggravata dall'art. 61 n. 11 cod. pen.) mossa alla persona offesa, la Corte di appello incorre in motivazioni del tutto illogiche quando - da un lato - afferma la falsità di quanto contenuto nell'esposto presentato dal Pace alla Guardia di Finanza e - dall'altro - la mancanza di certezza di una volontà querelatoria dello stesso Pace, in capo al quale, inoltre, sarebbe assente un interesse personale a denunziare la falsa appropriazione di un assegno incassato sul proprio conto corrente, di immediata tracciabilità.

La Corte ha illogicamente applicato proprio l'orientamento di legittimità richiamato non considerando il tenore letterale del verbale di "denuncia- querela" dinanzi alla Guardia di Finanza con il quale il Pace chiedeva «che venga accertata la finale destinazione di detti assegni e se vengano rilevate eventuali responsabilità penali nelle operazioni di incasso», con ciò manifestando la conseguente volontà di punizione dell'autore dei fatti accertati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza della istanza di punizione da parte del Pace nell'atto proposto alla Guardia di Finanza dal quale risulterebbe «l'esclusiva volontà del predetto di accertare la destinazione finale degli assegni» e non si potrebbe «ricavare dalla richiesta di accertare "eventuali" responsabilità penali nell'operazione di incasso la volontà, ove rilevate, di perseguirle», aggiungendo - infine - la considerazione della non specifica individuabilità dell'«interesse personale a denunciare la falsa appropriazione di un assegno incassato sul proprio conto corrente» secondo la immediata tracciabilità della relativa operazione di incasso.

3. Deve essere condiviso il principio richiamato in sentenza secondo il quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 2021, Rv. 282648).

3. Pertanto, manifestamente illogico e contrastante proprio con il predetto principio è l'assunto della sentenza secondo il quale la volontà di punizione non sarebbe conseguita alla specifica istanza di accertamento di responsabilità penali in relazione all'incasso di un titolo da parte del legale, formulata dal Pace nell'atto da lui formalizzato dinanzi alla polizia giudiziaria come testualmente riportato dalla prima decisione, essendo - invece - l'istanza di punizione consustanziale allo specifico accertamento di responsabilità penale richiesto, e ribadito in fine, nel predetto atto, esulando dalla sua ricorrenza la immediata tracciabilità della riscossione dello stesso titolo, riguardante il merito della accusa formulata.

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione — della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso la sentenza emessa in data 14 aprile 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen. ai danni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], falsamente incolpato di appropriazione indebita di un assegno dell'importo di euro 3.000, perché il fatto non sussiste in ragione della mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo deducendo con unico motivo manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, nel condividere l'assunto della prima decisione in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità necessaria per il perseguimento del reato presupposto, oggetto della falsa incolpazione (appropriazione indebita aggravata dall'art. 61 n. 11 cod. pen.) mossa alla persona offesa, la Corte di appello incorre in motivazioni del tutto illogiche quando - da un lato - afferma la falsità di quanto contenuto nell'esposto presentato dal Pace alla Guardia di Finanza e - dall'altro - la mancanza di certezza di una volontà querelatoria dello stesso Pace, in capo al quale, inoltre, sarebbe assente un interesse personale a denunziare la falsa appropriazione di un assegno incassato sul proprio conto corrente, di immediata tracciabilità. La Corte ha illogicamente applicato proprio l'orientamento di legittimità richiamato non considerando il tenore letterale del verbale di "denuncia- querela" dinanzi alla Guardia di Finanza con il quale il Pace chiedeva «che venga accertata la finale destinazione di detti assegni e se vengano rilevate eventuali responsabilità penali nelle operazioni di incasso», con ciò manifestando la conseguente volontà di punizione dell'autore dei fatti accertati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza della istanza di punizione da parte del Pace nell'atto proposto alla Guardia di Finanza dal quale risulterebbe «l'esclusiva volontà del predetto di accertare la destinazione finale degli assegni» e non si potrebbe «ricavare dalla richiesta di accertare "eventuali" responsabilità penali nell'operazione di incasso la volontà, ove rilevate, di perseguirle», aggiungendo - infine - la considerazione della non specifica individuabilità dell'«interesse personale a denunciare la falsa appropriazione di un assegno incassato sul proprio conto corrente» secondo la immediata tracciabilità della relativa operazione di incasso. 3. Deve essere condiviso il principio richiamato in sentenza secondo il quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 2021, Rv. 282648). 3. Pertanto, manifestamente illogico e contrastante proprio con il predetto principio è l'assunto della sentenza secondo il quale la volontà di punizione non sarebbe conseguita alla specifica istanza di accertamento di responsabilità penali in relazione all'incasso di un titolo da parte del legale, formulata dal Pace nell'atto da lui formalizzato dinanzi alla polizia giudiziaria come testualmente riportato dalla prima decisione, essendo - invece - l'istanza di punizione consustanziale allo specifico accertamento di responsabilità penale richiesto, e ribadito in fine, nel predetto atto, esulando dalla sua ricorrenza la immediata tracciabilità della riscossione dello stesso titolo, riguardante il merito della accusa formulata. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione — della Cort
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