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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 03052/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre (con il primo motivo di ricorso) la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti di P.G. nella immediatezza dei fatti, il ricorso di Messina non si confronta con le articolate argomentazioni sviluppate sul punto nella sentenza di primo grado (p. 3-4) e che, per altro verso, non evidenzia (con gli altri due motivi di ricorso) manifeste illogicità nelle argomentazioni con le quali la Corte d'appello lo ha riconosciuto esponibile dei reati ascrittigli; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nel dedurre (con il primo motivo di ricorso) la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti di P.G. nella immediatezza dei fatti, il ricorso di Messina non si confronta con le articolate argomentazioni sviluppate sul punto nella sentenza di primo grado (p. 3-4) e che, per altro verso, non evidenzia (con gli altri due motivi di ricorso) manifeste illogicità nelle argomentazioni con le quali la Corte d'appello lo ha riconosciuto esponibile dei reati ascrittigli; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025
Sentenza Cassazione n. 03052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris