CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2025
Cassazione n. 00146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lemma, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 9/6/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], escludendone il delitto di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, ma riconoscendo la gravità indiziaria per i delitti di vendita di partite di cocaina a Cori e Grillà. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo relativo alle sole esigenze cautelari e censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione per avere fondato il pericolo di reiterazione soltanto sulla gravità del fatto e le sue modalità, non anche sulla sua specifica condotta. In particolare, nell'accertamento dell'attualità del pericolo non si è tenuto conto della risalenza dei fatti all'ottobre 2020 e all'operatività dell'associazione - di cui è stata esclusa la sua partecipazione - a contestazione chiusa sino a detta data. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2.11 provvedimento impugnato, in ordine alle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione alle pagg. 11 e 12 valorizzando la biografia delinquenziale dell'indagato, espressiva di una spiccata pericolosità sociale. In particolare, si sono menzionati i diversi precedenti penali, compreso quello per il quale sta scontando la pena definitiva di 13 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e i carichi pendenti tra i quali un delitto in materia di stupefacenti commesso l'8 marzo 2021 - successivamente ai fatti in esame - e altre quattro ordinanze cautelari emesse dai Giudici per le indagini preliminari di Locri, [OSCURATO:PERSONA], Firenze e Brescia, cui si aggiungono sia la latitanza per oltre un anno, sia l'avere commesso i fatti oggetto del presente procedimento mentre si trovava in regime di arresti domiciliari presso la comunità terapeutica Exodus, con avvenuta revoca della detenzione domiciliare il 28 novembre 2023. Le menzionate ulteriori condotte dell'indagato sono state ritenute dal Tribunale sintomatiche di attuale perdurante pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] - erroneamente denominato nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] - così da rendere recessiva la generica censura difensiva sul fattore temporale e non rilevante l'esclusione della sua condotta partecipativa.3. Alla stregua ditali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]