CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 00728/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19809/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26936/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il giudice a quo si è attenuto all’esatto principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la mancata osservanza del termine di trenta giorni, previsto per l’adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa, precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (da ultimo, Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309-01); che il ricorrente non apporti argomentazioni utili alla rimeditazione di siffatto consolidato indirizzo ermeneutico; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 728/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la sua manifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]