Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 34712/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tenza del 07/03/2006 della Corte d'assise d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il non luogo a provvedere.Ritenuto in fatto1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) impugnano lasentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 7 marzo 2006, che haconfermato la sentenza del 27 novembre 2003 con cui la Corte di assise di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati alla pena di 18 anni di reclusione per i reatidi cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], 582-585cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], e 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, fattitutti avvenuti il 22 settembre 1999.2.

Avverso la sentenza di appello citata sopra hanno proposto ricorso gliimputati, per il tramite del comune difensore, con i seguenti motivi di seguitodescritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto il decreto chedispone in giudizio è stato notificato sulla base del decreto di latitanza del 21ottobre 1999, cui era sottostante un verbale di vane ricerche che, però, non èstato rinvenuto in atti; la circostanza determina la nullità del decreto di citazionea giudizio e di tutti gli atti successivi.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la prova dei fatti-reato è stata ricavata dalle dichiarazioni della vittimadelle lesioni, [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale delle dichiarazioni rese in fase di indaginiè stato acquisito ex art. 512 cod. proc. pen. perché il dichiarante non era piùreperibile nel territorio italiano, ma tale circostanza era nota già alla data del 23novembre 1999 quando non era riuscita la notifica della convocazione dellapersona informata sui fatti per l’incidente probatorio in cui avrebbero dovutoessere assunte le sue dichiarazioni; si sarebbe dovuto, pertanto, procedere aisensi dell’art. 512-bis o 727 cod. proc. pen., non ai sensi dell'art. 512 stessocodice.2. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])Il ricorso propone due motivi, identici a quello dell’altro ricorrente.3.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il nonluogo a provvedere, evidenziando che nelle more è stato rifatto il giudizio diappello per cui è venuta meno la ragione del ricorso per cassazione.Considerato in dirittoI ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.1.

I ricorsi sono stati presentati contro la sentenza della Corte di assise diappello di Napoli del 7 marzo 2006, che, però, era stata travolta dall’ordinanzadel 5 marzo 2026 con cui la Corte di assise di appello di Napoli ha restituito gliimputati nel termine per impugnare la sentenza di primo grado.Ottenuta la restituzione nel termine, gli imputati avrebbero dovutoimpugnare, pertanto, la sentenza di primo grado, non quella di appello.L’impugnazione di una sentenza di secondo grado che è stata caducata dallarestituzione nel termine per impugnare quella di primo grado non è, infatti,ammissibile.Nel caso in esame non ci si deve neanche porre il problema del se i ricorsiproposti possano essere convertiti in appello in base al principio generale di cuiall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto con nota depositata in corso digiudizio il difensore del ricorrente ha riferito che nelle more il nuovo giudizio diappello si è, in effetti, tenuto e concluso.Non si comprende dalla lettura degli atti se il nuovo giudizio di appello si siasvolto per la conversione del mezzo di impugnazione o per la presentazione dipiù mezzi di impugnazione contro la medesima decisione, ma agli effetti diquesta decisione la circostanza non è decisiva.

È, infatti, sufficiente rilevare chegli imputati hanno perso interesse a coltivare ulteriormente la presenteimpugnazione per cassazione.Ne consegue che il giudizio che è stato aperto davanti a questa Corte vadefinito con una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse, nonessendo necessaria, per le ragioni esposte, la trasmissione degli atti ad altraautorità giurisdizionale.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non consegue la condannadei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto essa non configura unaipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.MDichiara inammissibil i ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 07/03/2006 della Corte d'assise d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il non luogo a provvedere.Ritenuto in fatto1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) impugnano lasentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 7 marzo 2006, che haconfermato la sentenza del 27 novembre 2003 con cui la Corte di assise di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati alla pena di 18 anni di reclusione per i reatidi cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], 582-585cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], e 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, fattitutti avvenuti il 22 settembre 1999.2. Avverso la sentenza di appello citata sopra hanno proposto ricorso gliimputati, per il tramite del comune difensore, con i seguenti motivi di seguitodescritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto il decreto chedispone in giudizio è stato notificato sulla base del decreto di latitanza del 21ottobre 1999, cui era sottostante un verbale di vane ricerche che, però, non èstato rinvenuto in atti; la circostanza determina la nullità del decreto di citazionea giudizio e di tutti gli atti successivi.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la prova dei fatti-reato è stata ricavata dalle dichiarazioni della vittimadelle lesioni, [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale delle dichiarazioni rese in fase di indaginiè stato acquisito ex art. 512 cod. proc. pen. perché il dichiarante non era piùreperibile nel territorio italiano, ma tale circostanza era nota già alla data del 23novembre 1999 quando non era riuscita la notifica della convocazione dellapersona informata sui fatti per l’incidente probatorio in cui avrebbero dovutoessere assunte le sue dichiarazioni; si sarebbe dovuto, pertanto, procedere aisensi dell’art. 512-bis o 727 cod. proc. pen., non ai sensi dell'art. 512 stessocodice.2. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA])Il ricorso propone due motivi, identici a quello dell’altro ricorrente.3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.Il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il nonluogo a provvedere, evidenziando che nelle more è stato rifatto il giudizio diappello per cui è venuta meno la ragione del ricorso per cassazione.Considerato in dirittoI ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.1. I ricorsi sono stati presentati contro la sentenza della Corte di assise diappello di Napoli del 7 marzo 2006, che, però, era stata travolta dall’ordinanzadel 5 marzo 2026 con cui la Corte di assise di appello di Napoli ha restituito gliimputati nel termine per impugnare la sentenza di primo grado.Ottenuta la restituzione nel termine, gli imputati avrebbero dovutoimpugnare, pertanto, la sentenza di primo grado, non quella di appello.L’impugnazione di una sentenza di secondo grado che è stata caducata dallarestituzione nel termine per impugnare quella di primo grado non è, infatti,ammissibile.Nel caso in esame non ci si deve neanche porre il problema del se i ricorsiproposti possano essere convertiti in appello in base al principio generale di cuiall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto con nota depositata in corso digiudizio il difensore del ricorrente ha riferito che nelle more il nuovo giudizio diappello si è, in effetti, tenuto e concluso.Non si comprende dalla lettura degli atti se il nuovo giudizio di appello si siasvolto per la conversione del mezzo di impugnazione o per la presentazione dipiù mezzi di impugnazione contro la medesima decisione, ma agli effetti diquesta decisione la circostanza non è decisiva. È, infatti, sufficiente rilevare chegli imputati hanno perso interesse a coltivare ulteriormente la presenteimpugnazione per cassazione.Ne consegue che il giudizio che è stato aperto davanti a questa Corte vadefinito con una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse, nonessendo necessaria, per le ragioni esposte, la trasmissione degli atti ad altraautorità giurisdizionale.2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non consegue la condannadei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto essa non configura unaipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.MDichiara inammissibil i ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34712/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris