CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46674/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Enna con sentenza 2 maggio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto riconoscimento dell'aggravante dell'aver commesso il reato a volto travisato in quanto dalle videoriprese risulta esservi una identificazione del Coppola quale "rapinatore a volto scoperto" tanto da determinarne l'immediata individuazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa non potendo considerarsi rilevante il solo fatto che la persona offesa fosse ultraottuagenaria. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato. Infatti, ai fini della sussistenza e della estensione ai correi dell'aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite, nel delitto di rapina, è del tutto irrilevante che ad essere travisata fosse una sola persona (cfr. sul punto Sez. 1, Sentenza n. 14249 del 04/10/1977 Rv. 137277 - 01). Si tratta di circostanza aggravante di natura oggettiva in quanto attinente alle modalità dell'azione e quindi di per sé trasmissibile ai complici. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato posto che nei reati in cui, come nel caso di specie, l'imputazione e la ricostruzione giudiziale palesino la sussistenza di una interazione fisica tra l'autore del fatto e la vittima, l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è "in re ipsa", senza che gravi in capo al giudice di merito, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa (cfr. Sez. 5, sent. n. 12796 del 21/02/2019 Rv. 275305 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore