CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 26/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTORilevato che, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione personalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento nonpuò essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agliartt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613,comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]