CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2021
Cassazione n. 00709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 1 aprile 2021 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato a Gianluca COLLA, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione per i delitti aggravati di atti persecutori e lesioni personali (artt. 612-bis, commi 1 e 2, 582, 585, 577, comma 1, n. 1, e 61 n. 1 cod. pen.), concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., con riferimento all'espressione della volontà da parte dell'imputato, e degli artt. 446, e 458 cod. proc. pen., adducendo il mancato perfezionamento dell'accordo tra le parti e il difetto di un tempestivo consenso da parte del Pubblico ministero.Ad avviso della difesa, la sentenza di applicazione della pena sarebbe stata pronunciata allorché non sussisteva più il consenso dell'imputato - che aveva avanzato la propria richiesta a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato - poiché era spirato il termine di quindici giorni previsto dagli artt. 446 e 458 cod. proc. pen. senza che il Pubblico ministero esprimesse il proprio consenso; dunque, non avrebbe dovuto ritenersi rituale, perché tardivo, il consenso manifestato successivamente dallo stesso Organo requirente. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. con riferimento all'espressione della volontà dell'imputato, il quale aveva chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato e, solo in via subordinata, l'applicazione della pena. Più in particolare, il ricorrente ha rappresentato che: - nell'interesse dell'imputato era stata avanzata richiesta, in via principale, che si procedesse al giudizio abbreviato condizionato e in secundis al giudizio abbreviato c.d. semplice; e, solo in via di ulteriore subordine, richiesta di applicazione della pena; - il [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di abbreviato condizionato e accolto la richiesta di giudizio abbreviato c.d. semplice, fissando l'udienza del 5 marzo 2020 per la discussione; solo a tale udienza, dopo l'inizio della discussione (nel corso della quale la difesa rassegnato che la persona offesa aveva rinunciato al diritto di sporgere querela), il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che medio tempore il Pubblico ministero aveva espresso il consenso all'applicazione della pena chiesta dall'imputato, il quale tuttavia - presente personalmente - nella stessa sede aveva dichiarato «di non accettare il patteggiamento» e di volere essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, poiché era spirato il termine per il rituale consenso dello stesso Pubblico ministro; - non essendo presente il Pubblico ministero alla detta udienza, il [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto un rinvio ad altra udienza, poi celebratasi (a causa dell'emergenza pandemica) il giorno 1 aprile 2021; - a tale ultima udienza, assente l'imputato, i difensori del COLLA hanno reiterato l'eccezione relativa alla rinuncia alla querela che non è stata accolta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale - preso atto della richiesta di applicazione della pena e del consenso del Pubblico ministero - ha pronunciato la sentenza impugnata; quest'ultima decisione, tuttavia, sarebbe viziata perché con essa è stata accolta la richiesta di applicazione della pena: • avanzata dal COLLA in via subordinata rispetto a quella di essere giudicato con il rito abbreviato (per la cui celebrazione era già stata fissata udienza nei termini predetti); • comunque decaduta, a causa della tardività del consenso espresso dal Pubblico ministero; • e nonostante l'imputato personalmente, all'udienza del 5 marzo 2020, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], avesse manifestato la volontà che si procedesse con il rito abbreviato;• così difettando il consenso dell'imputato. 3. Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. È dirimente considerare che, all'udienza del 10 aprile 2021, i due difensori del COLLA, entrambi muniti della necessaria procura speciale, dopo il rigetto dell'eccezione ivi avanzata (relativa alla rinuncia alla querela da parte della persona offesa - e senza che occorra qui considerare che i fatti in imputazione sono procedibili d'ufficio in ragione della procedibilità d'ufficio del delitto aggravato di lesioni e, di conseguenza, del connesso delitto di atti persecutori) si sono «riporta[ti] all'istanza di patteggiannento, già concordata con il PM» (cfr. verbale dell'udienza cit.), il quale in relazione ad essa aveva espresso il consenso con atto del 5 marzo 2020. Ne deriva che il ricorso: - è manifestamente infondato nella parte in cui nega che vi sia stata nella specie una valida «espressione della volontà dell'imputato» che, invece, nella specie: • è stata manifestata da ultimo dai suoi procuratori speciali, ossia dai soggetti cui lo stesso COLLA ha conferito la legittimazione ad esprimerla; • è successiva alle precedenti richieste e dichiarazioni dello stesso imputato e dei suoi difensori, le quali dunque - essendo rimasti fermi gli effetti della procura speciale - non possono inficiarla; - ed inammissibile nel resto, poiché muove censure che non attengono al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» e, pertanto, sono estranee alle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Non occorre, dunque, immorare oltre. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec