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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00770/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, con cui si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta prova del superamento della soglia di punibilità, è inammissibile perché meramente ripetitivo di doglianze già adeguatamente analizzate e correttamente disattese dalla Corte territoriale ed è comunque manifestamente infondato posto che la motivazione resa non presta il fianco a censure; ed invero, detto superamento (peraltro assolutamente significativo, in particolare, per l'IRPEF) è stato determinato in base a presunzioni gravi, precise e concordanti in quanto fondate su dati certi, vale a dire gli incassi rilevati dai vari punti vendita mediante acquisizione degli scontrini di chiusura dei misuratori fiscali, mentre la prova testimoniale asseritamente travisata - come si ricava dal verbale delle dichiarazioni testimoniali rese dall'operante Dell'Anna all'udienza del 12 aprile 2018 (v. pagg. 5-6 trascrizioni) - tale non è, attestando la sentenza impugnata, in conformità alla prova testimoniale, che l'incasso è stato determinato suddividendo il corrispettivo cumulativo dei misuratori fiscali dei negozi per il numero di giornate di apertura degli stessi nel periodo considerato e così ottenendo una media giornaliera di incassi poi utilizzata per quantificare i ricavi nei singoli anni di imposta: un metodo, dunque, non illogicamente ritenuto affidabile in assenza di elementi di prova contrari su un diverso andamento delle vendite nel tempo); Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del consolidato principio giusta il quale, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 -bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui s'invoca del tutto genericamente la (eventuale) prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che nessuno dei due reati era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado e, trattandosi di ricorso inammissibile, non rileva il tempo decorso successivamente alla pronuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 1 7-7 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, con cui si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta prova del superamento della soglia di punibilità, è inammissibile perché meramente ripetitivo di doglianze già adeguatamente analizzate e correttamente disattese dalla Corte territoriale ed è comunque manifestamente infondato posto che la motivazione resa non presta il fianco a censure; ed invero, detto superamento (peraltro assolutamente significativo, in particolare, per l'IRPEF) è stato determinato in base a presunzioni gravi, precise e concordanti in quanto fondate su dati certi, vale a dire gli incassi rilevati dai vari punti vendita mediante acquisizione degli scontrini di chiusura dei misuratori fiscali, mentre la prova testimoniale asseritamente travisata - come si ricava dal verbale delle dichiarazioni testimoniali rese dall'operante Dell'Anna all'udienza del 12 aprile 2018 (v. pagg. 5-6 trascrizioni) - tale non è, attestando la sentenza impugnata, in conformità alla prova testimoniale, che l'incasso è stato determinato suddividendo il corrispettivo cumulativo dei misuratori fiscali dei negozi per il numero di giornate di apertura degli stessi nel periodo considerato e così ottenendo una media giornaliera di incassi poi utilizzata per quantificare i ricavi nei singoli anni di imposta: un metodo, dunque, non illogicamente ritenuto affidabile in assenza di elementi di prova contrari su un diverso andamento delle vendite nel tempo); Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del consolidato principio giusta il quale, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12 -bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui s'invoca del tutto genericamente la (eventuale) prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che nessuno dei due reati era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado e, trattandosi di ricorso inammissibile, non rileva il tempo decorso successivamente alla pronuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 1 7-7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deci
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