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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31870/2025

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.30/10/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24292/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.1943/2024 depositata i l 08/07/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 1943/2024 depositata in data 08/07/2024, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 214/2022 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado Mantova, in data 12/12/2022, aveva accolto il ricorso proposto contro il diniego di rimborso del credito IVA chiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (tramite il Modello IVA relativo al secondo semestre del 2021), successivamente ceduto a [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, l’oggetto del contenzioso riguarda la mancata corresponsione degli interessi per euro 431.777,28.

2. La CGT2, in senso contrario a quanto argomentato dal giudice di prime cure, ha ritenuto che la documentazione richiesta dall’ufficio alla contribuente, in data 17/08/21, fosse stata consegnata solo in data 16/11/21 e pertanto, oltre il termine di 15 giorni previst o dall’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, gli interessi decorrono dal giorno 20 del secondo mese successivo dal trimestre di riferimento e pertanto tale data corrisponde al 20/08/2021.

Pertanto, come pure riconosciuto negli atti di causa da parte contribuente, nella documentazione consegnata solo in data 01/09/2021 non vi era traccia della documentazione richiesta dall’ufficio e relativa alrimborso in esame.

La societàcontribuente, infatti , aveva consegnato per mero errore, un campione di fatture relativo al 2020 enon al 2021, anno relativo alla richiesta in esame.

Per tale ritardo della consegna della documentazione integrativa in oggetto, l’ufficio non provvedeva alla erogazione del rimborso degli interessi di cui è causa , con la conseguente legittimità dell’atto impugnato.

3. Contro la sentenza della CGT2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso in cassazione con quattromotivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. In data 22/01/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ. contenente il rigetto del ricorso.

6. Le ricorrenti, in data 25/02/2025, hanno proposto opposizione e, successivamente, hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 62 dello stesso d.lgs. n. 546del 1992.

1.1. Con tale motivo è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata, in quanto la CGT2 ha negato il rimborso degli interessi richiesti dalle ricorrenti rilevando semplicemente che «l’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 … non consente deroghe», utilizzando una mera formula di stile e, quindi, ha corredato la propria decisione con una motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 38-bis d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633 e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 2, Cost., nonché del principio unionale di proporzionalità, così comeinterpretato dalla CGUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992.

2.1. Con tale motivo la sentenza impugnataviene censurata, in quanto, ad avviso delle ricorrenti, incorre nella violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per aver ritenuto che, nel caso di errata (e non mancata/assente) consegna di una parte esigua e limitata di documenti oggetto di una successiva richiesta di integrazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, gli interessi previsti dal art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 iniziano a decorrere, senza alcuna possibilità di deroga,dalla consegna di tali ultimi documenti oggetto della richiesta integrativa e non dalla consegna della (più ingente) documentazione tempestivamente consegnata.

2.2. Le ricorrenti rilevano come la ratiodell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 sia quella di «stimolare»la produzione dei documenti (necessari) richiesti dall’Ufficio, sicché, in caso di inerzia da parte del contribuente gli interessi devono essere sospesi mentre, in caso contrario, se il ritardo è imputabile ad una condotta dell’Amministrazione finanziaria, gli interessi non possono essere legittimamente sospesi.

2.3. Le ricorrenti, inoltre, richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 220/01, Lennox; CGUE, 12/03/2002, cause riunite C - 27/00 e C - 122/00, [OSCURATO:PERSONA] e a., e 11 luglio 1989, causa C-265/87, Schräder; CGUE, 17/07/2014, C-272/13),hanno rilevato che, in caso di errore o ritardo del contribuente in merito alla consegna della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, la corretta valutazione del «periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna» in cui gli interessi devono essere sospesi ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone – in conformità alla giurisprudenza di legittimità e a quella unionale –di: - esaminare se l’errore o il ritardo del contribuente può essere qualificato come una sua“mancata collaborazione”; - valutare la gravità della condotta del contribuente che ha determinato l’errore o il ritardo nella consegna dei documenti all’Agenzia delle Entrate; - verificare se i documenti richiesti e consegnati in ritardo erano o meno “necessari” per l’Agenzia delle Entrate per procedere al rimborso richiesto.

3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992.

3.1. Con tale motivo viene denunciato un vizio di nullità della sentenza impugnata, per aver omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda oggetto del Motivo n. 4 del ricorso di primo grado di Marcegaglia e [OSCURATO:SOCIETA], accolta dai giudici di primo grado e oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (secondo quanto riportato a pag. 21ss. del ricorso in cassazione) , con cui le Ricorrenti avevano contestato l’illegittimità del diniego parziale dirimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto la richiesta delle fatture perl’anno 2021 era di per sé illegittima per il fatto che tali fatture erano già in possessodell’Agenzia delle Entrate.

Le ricorrenti, sin dal ricorso di primo grado (secondo quanto riportato a pag. 18 ss. del ricorso in cassazione), avevano specificamente eccepito con il Motivo n. 4 di ricorso – rubricato « Sulla richiesta dell’Ufficio di documenti già in suo possesso» – che « l’Ufficio non avrebbe potuto chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] le fatture dell’anno d’imposta 2021, in quanto tali documenti sono presenti nello SDI e quindi già in possesso della Amministrazione finanziaria»

3.2. Le ricorrenti rilevano, poi, come nel caso in esame non è configurabile alcun “assorbimento implicito” poiché la domanda su cui la CGT2 ha omesso di pronunciarsi è certamente autonoma, rilevante e decisiva di per sé.

Se i giudici di secondogrado l’avessero accolta, allora, la richiesta delle fatture già in possesso dell’Agenzia delle Entrate sarebbe stata illegittima e alle r icorrenti non poteva essere imputato alcun ritardo.

Rilevano, quindi, che il Motivo n. 4 del ricorso di primo grado, riguardando la « legittimità » della richiesta delle fatture da parte dell’Ufficio, ha carattere «principale» e « preliminare e assorbente » rispetto al Motivo n. 3 del ricorso di primo grado, che riguarda la «tempestività»della consegna di tali fatture, per l’evidente ragione che il Motivo n. 4 delricorso, se accolto, comporta la definizione del giudizio per il fatto che la richiesta sarebbe statariconosciuta di per sé come illegittima, risultando così totalmente irrilevante la verifica sulla«tempestività» o meno della consegna delle fatture.

4. Con il quarto motivo è stato denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. n. 546del 1992.

4.1. Con tale motivo le ricorrenti censurano il vizio di nullità della sentenza impugnata, in quanto i giudici di secondo grado, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, hanno completamente omesso di esaminareun fatto, decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero chele cinque fatture asseritamente consegnate in ritardo da Marcegaglia erano già inpossesso dell’Agenzia delle Entrate.

5. Passando all’esame del ricorso nel caso di specie la richiesta di rimborso del credito IVA (ceduto a BPM il 03/08/2025) è stata depositata in data 30/07/2021.

In data 17/08/2021 veniva chiesta dall’amministrazione finanziaria la produzione di documenti, evasa dalla società contribuente in data 01/09/2021.

In data 15/11/2021 l’amministrazione finanziaria ha chiesto l’ulteriore produzione di documenti, con un ulteriore campione di n. 5 fatture, rilevando che « nella documentazione ricevuta risultano presenti solo fatture di acquistorelative all’anno di imposta 2020 » (v. pag. 7 ricorso in cassazione).

Tale ulteriore integrazione documentale è stata riscontrata dalla società contribuente nella stessa giornata del 15/11/2021.

In data 21/12/2021 è stato eseguito il rimborso per l’importo complessivo di Euro 85.651.472,74.

Le ricorrenti lamentano che nel calcolo degli interessi dovuti, l’Agenzia delle Entrate abbia conteggiato gli interessi solo dal 16/11/2021, ovvero dal giorno successivo alla data diconsegna delle cinque fatture richieste dall’Ufficio con la mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente adoggetto la richiesta di integrazione documentale.

5.1. Il parametro normativo di riferimento è costituito dall’art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che: «I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.» Come rilevato da questa Corte, anche recentemente (Cass., 07/04/2025, n. 9111), in caso di richiesta di rimborso IVA il legislatore ha ritenuto di riservare all’amministrazione un termine ragionevole per la decisione (Cass. 19/05/2022, n. 16101) , fissandolo in novanta giorni e senza computare il periodo compreso tra la notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna.

La decorrenza di tale termine non è scalfita da risposte del contribuente alla richiesta di documentazione in un margine di tempo (ristretto) al di sotto di quindici giorni.

Superato tale termine la richiesta documentale, a prescindere dal momento in cui avvenga, sospende il termine ragionevole di novanta giorni che la legge concede all’amministrazione finanziaria per la valutazione dell’istanza dirimborso del contribuente.

La sospensione superiore a quindici giorni incide, quindi, sulla decorrenza degli interessi, a prescindere dal momento temporale in cui sia, eventualmente, collocata, e cioè tanto nei primi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza che successivamente.

5.2. Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria –dal deposito dell’istanza di rimborso, avvenuta il 31/07/2021 –aveva un termine di novanta giorni entro il quale non decorrevano interessi e che, in thesi, avrebbe dovuto spirare il 30/10/2021.

La decorrenza di tale termine non sarebbe stata scalfita dalla richiesta di documenti del 17/08/2021, evasa in data 01/09/2021 (cioè in un periodo inferiore al termine di quindici giorni compreso tra la data della notifica della richiesta di documenti e quella della sua consegna), ove ritenuta completa.

Tuttavia, in data 15/11/2011l’amministrazione finanziaria ha rilevato che mancavano le fatture relative all’anno 2021.

5.3. Alla luce del quadro fattuale e giuridico appena delineato il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In primo luogo, è manifestamente infondato il primo motivo, non essendo riscontrabile alcun vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata che ha ritenuto non evasa la richiesta di documentazione del 17/08/2021 e, proprio per tale ragione, ha ritenuto che non potessero decorrere gli interessi.

Allo stesso modo è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso , dal momento che le cinque fatture relative all’anno 2021 (di cui è stata chiesta la produzione in data 15/11/2021) sono state individuate all’esito del deposito di una documentazione di ampie dimensioni, con la conseguenza che la conclusione cui è giunto il giudi ce di seconde cure non può ritenersi affatto illegittima, considerata la mole di documentazione presentata dalla contribuente a supporto di una richiesta di rimborso di ottantacinque milioni di euro.

Si trattava, inoltre, di fatture per cinque milioni che spettava alla società contribuente indicare – e, quindi, diligentemente verificare di aver regolarmente inviato -e non certamente all’amministrazione andare a ricercare.

In aggiunta ai precedenti richiamati nella proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ. è stato, recentemente , precisato che: «In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la richiesta di documentazione, inviata al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria, non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che, alla luce di una valutazione complessiva del quadro fattuale e giuridico, non si riveli manifestamente pretestuosa o meramente dilatoria e contraria al principio di ragionevolezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che avevaritenuto tale richiesta inidonea a sospendere la decorrenza del pagamento degli interessi di mora, senza adeguatamente valutarne le ragioni alla luce delle concrete circostanze, tra cui l'elevato ammontare del credito da rimborsare, l'avvenuta cessione dello stesso e l'esigenza di una compiuta identificazione del titolare e delle modalità di pagamento con efficacia liberatoria).» (Cass., 07/04/2025, n. 9111).

È altresì manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, dal momento che l’assorbimento di una determinata questione deve essere visto in relazione al decisum: nella specie è stato ritenuto che la mancata decorrenza del termine fosse giustificata dalla mancata consegna delle cinque fatture relative al 2021, ritenendo assorbito il fatto che le stesse fossero già inserite nello SDI.

La valutazione di tale assorbimento è tutt’altro che incomprensibile se si considera che in caso di richiesta di rimborso è il contribuente a dover provare gli elementi costitutivi del proprio credito e non certo l’amministrazione finanziaria a dover cercare quali tra le molteplici fatture emesse dal contribuente possano giustificare o meno la richiesta di un rimborso.

È infine manifestamente inammissibile il quartomotivo di ricorso dal momento che, come correttamente, evidenziato nella proposta di definizione anticipata l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021).

6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto previsto nell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 13 / 10 / 2023, n. 28540) , i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. – codifica, infatti,un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 8.800, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente l’importo di Euro 4.400; visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa delle ammende Euro 2.200,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.30/10/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24292/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.1943/2024 depositata i l 08/07/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 1943/2024 depositata in data 08/07/2024, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 214/2022 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado Mantova, in data 12/12/2022, aveva accolto il ricorso proposto contro il diniego di rimborso del credito IVA chiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (tramite il Modello IVA relativo al secondo semestre del 2021), successivamente ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, l’oggetto del contenzioso riguarda la mancata corresponsione degli interessi per euro 431.777,28. 2. La CGT2, in senso contrario a quanto argomentato dal giudice di prime cure, ha ritenuto che la documentazione richiesta dall’ufficio alla contribuente, in data 17/08/21, fosse stata consegnata solo in data 16/11/21 e pertanto, oltre il termine di 15 giorni previst o dall’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di specie, gli interessi decorrono dal giorno 20 del secondo mese successivo dal trimestre di riferimento e pertanto tale data corrisponde al 20/08/2021. Pertanto, come pure riconosciuto negli atti di causa da parte contribuente, nella documentazione consegnata solo in data 01/09/2021 non vi era traccia della documentazione richiesta dall’ufficio e relativa alrimborso in esame. La societàcontribuente, infatti , aveva consegnato per mero errore, un campione di fatture relativo al 2020 enon al 2021, anno relativo alla richiesta in esame. Per tale ritardo della consegna della documentazione integrativa in oggetto, l’ufficio non provvedeva alla erogazione del rimborso degli interessi di cui è causa , con la conseguente legittimità dell’atto impugnato. 3. Contro la sentenza della CGT2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso in cassazione con quattromotivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. In data 22/01/2025 è stata comunicata alla ricorrente la proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ. contenente il rigetto del ricorso. 6. Le ricorrenti, in data 25/02/2025, hanno proposto opposizione e, successivamente, hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e 132 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 62 dello stesso d.lgs. n. 546del 1992. 1.1. Con tale motivo è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata, in quanto la CGT2 ha negato il rimborso degli interessi richiesti dalle ricorrenti rilevando semplicemente che «l’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 … non consente deroghe», utilizzando una mera formula di stile e, quindi, ha corredato la propria decisione con una motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 38-bis d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633 e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 2, Cost., nonché del principio unionale di proporzionalità, così comeinterpretato dalla CGUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992. 2.1. Con tale motivo la sentenza impugnataviene censurata, in quanto, ad avviso delle ricorrenti, incorre nella violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per aver ritenuto che, nel caso di errata (e non mancata/assente) consegna di una parte esigua e limitata di documenti oggetto di una successiva richiesta di integrazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, gli interessi previsti dal art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 iniziano a decorrere, senza alcuna possibilità di deroga,dalla consegna di tali ultimi documenti oggetto della richiesta integrativa e non dalla consegna della (più ingente) documentazione tempestivamente consegnata. 2.2. Le ricorrenti rilevano come la ratiodell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 sia quella di «stimolare»la produzione dei documenti (necessari) richiesti dall’Ufficio, sicché, in caso di inerzia da parte del contribuente gli interessi devono essere sospesi mentre, in caso contrario, se il ritardo è imputabile ad una condotta dell’Amministrazione finanziaria, gli interessi non possono essere legittimamente sospesi. 2.3. Le ricorrenti, inoltre, richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 220/01, Lennox; CGUE, 12/03/2002, cause riunite C - 27/00 e C - 122/00, [OSCURATO:PERSONA] e a., e 11 luglio 1989, causa C-265/87, Schräder; CGUE, 17/07/2014, C-272/13),hanno rilevato che, in caso di errore o ritardo del contribuente in merito alla consegna della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, la corretta valutazione del «periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna» in cui gli interessi devono essere sospesi ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone – in conformità alla giurisprudenza di legittimità e a quella unionale –di: - esaminare se l’errore o il ritardo del contribuente può essere qualificato come una sua“mancata collaborazione”; - valutare la gravità della condotta del contribuente che ha determinato l’errore o il ritardo nella consegna dei documenti all’Agenzia delle Entrate; - verificare se i documenti richiesti e consegnati in ritardo erano o meno “necessari” per l’Agenzia delle Entrate per procedere al rimborso richiesto. 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992. 3.1. Con tale motivo viene denunciato un vizio di nullità della sentenza impugnata, per aver omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda oggetto del Motivo n. 4 del ricorso di primo grado di Marcegaglia e [OSCURATO:SOCIETA], accolta dai giudici di primo grado e oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (secondo quanto riportato a pag. 21ss. del ricorso in cassazione) , con cui le Ricorrenti avevano contestato l’illegittimità del diniego parziale dirimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto la richiesta delle fatture perl’anno 2021 era di per sé illegittima per il fatto che tali fatture erano già in possessodell’Agenzia delle Entrate. Le ricorrenti, sin dal ricorso di primo grado (secondo quanto riportato a pag. 18 ss. del ricorso in cassazione), avevano specificamente eccepito con il Motivo n. 4 di ricorso – rubricato « Sulla richiesta dell’Ufficio di documenti già in suo possesso» – che « l’Ufficio non avrebbe potuto chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] le fatture dell’anno d’imposta 2021, in quanto tali documenti sono presenti nello SDI e quindi già in possesso della Amministrazione finanziaria» 3.2. Le ricorrenti rilevano, poi, come nel caso in esame non è configurabile alcun “assorbimento implicito” poiché la domanda su cui la CGT2 ha omesso di pronunciarsi è certamente autonoma, rilevante e decisiva di per sé. Se i giudici di secondogrado l’avessero accolta, allora, la richiesta delle fatture già in possesso dell’Agenzia delle Entrate sarebbe stata illegittima e alle r icorrenti non poteva essere imputato alcun ritardo. Rilevano, quindi, che il Motivo n. 4 del ricorso di primo grado, riguardando la « legittimità » della richiesta delle fatture da parte dell’Ufficio, ha carattere «principale» e « preliminare e assorbente » rispetto al Motivo n. 3 del ricorso di primo grado, che riguarda la «tempestività»della consegna di tali fatture, per l’evidente ragione che il Motivo n. 4 delricorso, se accolto, comporta la definizione del giudizio per il fatto che la richiesta sarebbe statariconosciuta di per sé come illegittima, risultando così totalmente irrilevante la verifica sulla«tempestività» o meno della consegna delle fatture. 4. Con il quarto motivo è stato denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’art. 62 d.lgs. n. 546del 1992. 4.1. Con tale motivo le ricorrenti censurano il vizio di nullità della sentenza impugnata, in quanto i giudici di secondo grado, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, hanno completamente omesso di esaminareun fatto, decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero chele cinque fatture asseritamente consegnate in ritardo da Marcegaglia erano già inpossesso dell’Agenzia delle Entrate. 5. Passando all’esame del ricorso nel caso di specie la richiesta di rimborso del credito IVA (ceduto a BPM il 03/08/2025) è stata depositata in data 30/07/2021. In data 17/08/2021 veniva chiesta dall’amministrazione finanziaria la produzione di documenti, evasa dalla società contribuente in data 01/09/2021. In data 15/11/2021 l’amministrazione finanziaria ha chiesto l’ulteriore produzione di documenti, con un ulteriore campione di n. 5 fatture, rilevando che « nella documentazione ricevuta risultano presenti solo fatture di acquistorelative all’anno di imposta 2020 » (v. pag. 7 ricorso in cassazione). Tale ulteriore integrazione documentale è stata riscontrata dalla società contribuente nella stessa giornata del 15/11/2021. In data 21/12/2021 è stato eseguito il rimborso per l’importo complessivo di Euro 85.651.472,74. Le ricorrenti lamentano che nel calcolo degli interessi dovuti, l’Agenzia delle Entrate abbia conteggiato gli interessi solo dal 16/11/2021, ovvero dal giorno successivo alla data diconsegna delle cinque fatture richieste dall’Ufficio con la mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente adoggetto la richiesta di integrazione documentale. 5.1. Il parametro normativo di riferimento è costituito dall’art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che: «I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.» Come rilevato da questa Corte, anche recentemente (Cass., 07/04/2025, n. 9111), in caso di richiesta di rimborso IVA il legislatore ha ritenuto di riservare all’amministrazione un termine ragionevole per la decisione (Cass. 19/05/2022, n. 16101) , fissandolo in novanta giorni e senza computare il periodo compreso tra la notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna. La decorrenza di tale termine non è scalfita da risposte del contribuente alla richiesta di documentazione in un margine di tempo (ristretto) al di sotto di quindici giorni. Superato tale termine la richiesta documentale, a prescindere dal momento in cui avvenga, sospende il termine ragionevole di novanta giorni che la legge concede all’amministrazione finanziaria per la valutazione dell’istanza dirimborso del contribuente. La sospensione superiore a quindici giorni incide, quindi, sulla decorrenza degli interessi, a prescindere dal momento temporale in cui sia, eventualmente, collocata, e cioè tanto nei primi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza che successivamente. 5.2. Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria –dal deposito dell’istanza di rimborso, avvenuta il 31/07/2021 –aveva un termine di novanta giorni entro il quale non decorrevano interessi e che, in thesi, avrebbe dovuto spirare il 30/10/2021. La decorrenza di tale termine non sarebbe stata scalfita dalla richiesta di documenti del 17/08/2021, evasa in data 01/09/2021 (cioè in un periodo inferiore al termine di quindici giorni compreso tra la data della notifica della richiesta di documenti e quella della sua consegna), ove ritenuta completa. Tuttavia, in data 15/11/2011l’amministrazione finanziaria ha rilevato che mancavano le fatture relative all’anno 2021. 5.3. Alla luce del quadro fattuale e giuridico appena delineato il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In primo luogo, è manifestamente infondato il primo motivo, non essendo riscontrabile alcun vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata che ha ritenuto non evasa la richiesta di documentazione del 17/08/2021 e, proprio per tale ragione, ha ritenuto che non potessero decorrere gli interessi. Allo stesso modo è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso , dal momento che le cinque fatture relative all’anno 2021 (di cui è stata chiesta la produzione in data 15/11/2021) sono state individuate all’esito del deposito di una documentazione di ampie dimensioni, con la conseguenza che la conclusione cui è giunto il giudi ce di seconde cure non può ritenersi affatto illegittima, considerata la mole di documentazione presentata dalla contribuente a supporto di una richiesta di rimborso di ottantacinque milioni di euro. Si trattava, inoltre, di fatture per cinque milioni che spettava alla società contribuente indicare – e, quindi, diligentemente verificare di aver regolarmente inviato -e non certamente all’amministrazione andare a ricercare. In aggiunta ai precedenti richiamati nella proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ. è stato, recentemente , precisato che: «In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la richiesta di documentazione, inviata al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria, non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che, alla luce di una valutazione complessiva del quadro fattuale e giuridico, non si riveli manifestamente pretestuosa o meramente dilatoria e contraria al principio di ragionevolezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che avevaritenuto tale richiesta inidonea a sospendere la decorrenza del pagamento degli interessi di mora, senza adeguatamente valutarne le ragioni alla luce delle concrete circostanze, tra cui l'elevato ammontare del credito da rimborsare, l'avvenuta cessione dello stesso e l'esigenza di una compiuta identificazione del titolare e delle modalità di pagamento con efficacia liberatoria).» (Cass., 07/04/2025, n. 9111). È altresì manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, dal momento che l’assorbimento di una determinata questione deve essere visto in relazione al decisum: nella specie è stato ritenuto che la mancata decorrenza del termine fosse giustificata dalla mancata consegna delle cinque fatture relative al 2021, ritenendo assorbito il fatto che le stesse fossero già inserite nello SDI. La valutazione di tale assorbimento è tutt’altro che incomprensibile se si considera che in caso di richiesta di rimborso è il contribuente a dover provare gli elementi costitutivi del proprio credito e non certo l’amministrazione finanziaria a dover cercare quali tra le molteplici fatture emesse dal contribuente possano giustificare o meno la richiesta di un rimborso. È infine manifestamente inammissibile il quartomotivo di ricorso dal momento che, come correttamente, evidenziato nella proposta di definizione anticipata l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto previsto nell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 13 / 10 / 2023, n. 28540) , i n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. – codifica, infatti,un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 8.800, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente l’importo di Euro 4.400; visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa delle ammende Euro 2.200,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri
Sentenza Cassazione n. 31870/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris