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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 29160/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia emessa il 5 aprile 2024 dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui agli artt. 110,56, 624,625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Milano il 4 aprile 2018 con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; considerato che, con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62, n.4 e 133 cod. pen. per erroneo diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. per l'erroneo riconoscimento della recidiva qualificata; considerato che sia con riferimento alla circostanza attenuante sia con riferimento alla circostanza aggravante della recidiva i motivi risultano meramente reiterativi di analoghe censure sottoposte al giudice di appello, che si è pronunciato su entrambi i punti con motivazione con la quale il ricorso omette ogni confronto; considerato, infatti, che, quanto all'entità del danno, la Corte ha legittimamente valutato nel danno potenziale il danneggiamento per la forzatura del distributore automatico mentre, per quanto riguarda la recidiva, ha rimarcato la serie ininterrotta di condanne per reati contro il patrimonio, stupefacenti, lesioni, danneggiamento, rapina, contravvenzioni al foglio di via obbligatorio che si susseguono senza soluzione di continuità dal 2011 al 2024; considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s• re esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Milano, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia emessa il 5 aprile 2024 dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui agli artt. 110,56, 624,625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Milano il 4 aprile 2018 con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; considerato che, con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62, n.4 e 133 cod. pen. per erroneo diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. per l'erroneo riconoscimento della recidiva qualificata; considerato che sia con riferimento alla circostanza attenuante sia con riferimento alla circostanza aggravante della recidiva i motivi risultano meramente reiterativi di analoghe censure sottoposte al giudice di appello, che si è pronunciato su entrambi i punti con motivazione con la quale il ricorso omette ogni confronto; considerato, infatti, che, quanto all'entità del danno, la Corte ha legittimamente valutato nel danno potenziale il danneggiamento per la forzatura del distributore automatico mentre, per quanto riguarda la recidiva, ha rimarcato la serie ininterrotta di condanne per reati contro il patrimonio, stupefacenti, lesioni, danneggiamento, rapina, contravvenzioni al foglio di via obbligatorio che si susseguono senza soluzione di continuità dal 2011 al 2024; considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s• re esten