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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36057/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la misura cautelare degli arresti dorniciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2024, per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 479 cod. pen. (capo 49) e di cui all'art. 81 cpv. ed art. 615- ter cod. pen. (capo 50).

Nell'ambito di una articolata attività di indagine, si è appurato il sistematico compimento di attività aventi ad oggetto l'alterazione dei dati identificativi (numero di telaio e/o la sostituzione della targa di circolazione) di veicoli di provenienza delittuosa effettuata mediante utilizzo di componenti di autovetture del medesimo modello mai coinvolte in sinistri stradali.

Le autovetture incidentate risultavano immatricolate come autocarri per trasporto di cose, mentre al momento della cessione a terzi delle automobili trasformate con l'utilizzo dei dati identificativi di quelle incidentate, la carta di circolazione risultava aggiornata mediante variazione d'uso ad autovettura per il trasporto di persone.

All'odierno indagato, funzionario della Motorizzazione civile di Palermo, si contesta di avere realizzato la variazione di destinazione d'uso e quindi il cambio di categoria, aggiornando la carta di circolazione, delle autovetture incidentate utilizzate per le operazioni di riciclaggio.

Tale attività era stata possibile attraverso una modifica al terminale ed in assenza del necessario collaudo (per ciascuna delle pratiche non è stato rinvenuto il verbale di visita e prova), oltre all'utilizzo del codice riservato di accesso nella sua disponibilità.

Il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza del Costa, in relazione agli addebiti provvisori mossigli, giacché l'indagato - in possesso delle credenziali di accesso - aveva consultato il sistema informatico per finalità illecite, quali la formazione e l'emissione delle false carte di circolazione.

2. Con un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, il difensore del Costa deduce vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Invero, il Tribunale di Palermo ha desunto i gravi indizi di colpevolezza dalla accertata irregolarità amministrativa delle pratiche relative al cambio di destinazione d'uso degli automezzi, avendo il ricorrente eseguito tali operazioni, senza verifica preventiva dell'avvenuta visita e prova dei mezzi in questione, senza aver accertato in concreto la ricorrenza del dolo.

Inoltre, il giudice palermitano non ha valutato le spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.Mette conto premettere che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014).

2. Generiche e manifestamente infondate sono le censure con le quali, allegando violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorso attacca la valutazione effettuata dal Tribunale degli elementi indiziari senza neppure contestare il contenuto delle intercettazioni.

La gravità indiziaria è stata ritenuta dal Tribunale del riesame sulla base di un giudizio, espresso con una motivazione esente da patenti illogicità o contraddittorietà, fondato su una lettura sinergica e ragionata di specifici e decisivi elementi di riscontro alla tesi d'accusa: ossia che il Costa, in qualità di funzionario della Motorizzazione Civile di Palermo, abbia realizzato la variazione di destinazione d'uso e quindi il cambio di categoria, aggiornando la carta di circolazione, delle autovetture incidentate utilizzate per le operazioni di riciclaggio.

Il Tribunale ha dato puntualmente conto, evidenziando: --a) come il ricorrente - in possesso delle credenziali di accesso - aveva consultato il sistema informatico per finalità illecite, quali la formazione e l'emissione delle false carte di circolazione; --b) tale attività era stata possibile attraverso una modifica al terminale ed in assenza del necessario collaudo, per ciascuna delle pratiche non è stato rinvenuto il verbale di visita e prova (v.p. 4 della ordinanza del tribunale del riesame che rinvia per relationem alla genetica ordinanza cautelare).

Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con specifico riferimento al reato, contestato al ricorrente, di cui all'art. 615-ter comma secondo, n. 1, cod. pen., integra la relativa fattispecie la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061).

Inoltre, il reato di accesso abusivo a sistema informatico risulta peraltro integrato solo qualora in capo all'agente sia ravvisabile la componente soggettiva del dolo generico.

La consultazione del sistema informatico al fine di formare ed emettere le false carte di circolazione, in assenza dei richiesti collaudi, appare compatibile con un'azione di tipo volontario.

Tanto chiarito, può precisarsi come la decisione impugnata non meriti - nella sede di legittimità - alcuna rivisitazione.

Contrariamente alle deduzioni difensive, il profilo cautelare è stato analizzato in modo completo e approfondito, ad opera del Tribunale del riesame.

La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, infatti, si presenta articolata e convincente, risultando congruamente analizzati gli aspetti inerenti alla gravità indiziaria.

La censura relativa alla mancata valutazione da parte del Giudice a quo delle spontanee dichiarazioni rese dal Costa, è in primo luogo, priva di autosufficienza, contenendo un generico riferimento alle stesse.

Secondo, infatti, l'univoco orientamento di questa Corte sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi del ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, estrapolano singoli brani di prove dichiarative che, in quanto ritagliati dal complessivo contenuto dell'atto processuale di riferimento, mirano a trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, precludendo alla radice al giudice di legittimità quel sindacato che il travisamento lamentato astrattamente postula: quale che sia la modalità di indicazione degli atti processuali in contestazione, la quale può essere soddisfatta nei modi più diversi (quale l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, ovvero la sua allegazione in copia), è necessario che la Corte di cassazione venga messa nelle concrete condizioni di averne contezza, senza essere costretta ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso per difetto di genericità, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamottì, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta e altri, Rv. 263601).Ad ogni modo, l'ordinanza gravata a p. 5 prende specificatamente in considerazione le dichiarazioni spontanee per confutarle, evidenziando che le stesse sono inconciliabili con la specificità delle operazioni compiute, che in quanto di natura "tecnica" non potevano essere effettuate direttamente al terminale ma necessitavano di previo collaudo.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la misura cautelare degli arresti dorniciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2024, per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 479 cod. pen. (capo 49) e di cui all'art. 81 cpv. ed art. 615- ter cod. pen. (capo 50). Nell'ambito di una articolata attività di indagine, si è appurato il sistematico compimento di attività aventi ad oggetto l'alterazione dei dati identificativi (numero di telaio e/o la sostituzione della targa di circolazione) di veicoli di provenienza delittuosa effettuata mediante utilizzo di componenti di autovetture del medesimo modello mai coinvolte in sinistri stradali. Le autovetture incidentate risultavano immatricolate come autocarri per trasporto di cose, mentre al momento della cessione a terzi delle automobili trasformate con l'utilizzo dei dati identificativi di quelle incidentate, la carta di circolazione risultava aggiornata mediante variazione d'uso ad autovettura per il trasporto di persone. All'odierno indagato, funzionario della Motorizzazione civile di Palermo, si contesta di avere realizzato la variazione di destinazione d'uso e quindi il cambio di categoria, aggiornando la carta di circolazione, delle autovetture incidentate utilizzate per le operazioni di riciclaggio. Tale attività era stata possibile attraverso una modifica al terminale ed in assenza del necessario collaudo (per ciascuna delle pratiche non è stato rinvenuto il verbale di visita e prova), oltre all'utilizzo del codice riservato di accesso nella sua disponibilità. Il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza del Costa, in relazione agli addebiti provvisori mossigli, giacché l'indagato - in possesso delle credenziali di accesso - aveva consultato il sistema informatico per finalità illecite, quali la formazione e l'emissione delle false carte di circolazione. 2. Con un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, il difensore del Costa deduce vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Invero, il Tribunale di Palermo ha desunto i gravi indizi di colpevolezza dalla accertata irregolarità amministrativa delle pratiche relative al cambio di destinazione d'uso degli automezzi, avendo il ricorrente eseguito tali operazioni, senza verifica preventiva dell'avvenuta visita e prova dei mezzi in questione, senza aver accertato in concreto la ricorrenza del dolo. Inoltre, il giudice palermitano non ha valutato le spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Mette conto premettere che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014). 2. Generiche e manifestamente infondate sono le censure con le quali, allegando violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorso attacca la valutazione effettuata dal Tribunale degli elementi indiziari senza neppure contestare il contenuto delle intercettazioni. La gravità indiziaria è stata ritenuta dal Tribunale del riesame sulla base di un giudizio, espresso con una motivazione esente da patenti illogicità o contraddittorietà, fondato su una lettura sinergica e ragionata di specifici e decisivi elementi di riscontro alla tesi d'accusa: ossia che il Costa, in qualità di funzionario della Motorizzazione Civile di Palermo, abbia realizzato la variazione di destinazione d'uso e quindi il cambio di categoria, aggiornando la carta di circolazione, delle autovetture incidentate utilizzate per le operazioni di riciclaggio. Il Tribunale ha dato puntualmente conto, evidenziando: --a) come il ricorrente - in possesso delle credenziali di accesso - aveva consultato il sistema informatico per finalità illecite, quali la formazione e l'emissione delle false carte di circolazione; --b) tale attività era stata possibile attraverso una modifica al terminale ed in assenza del necessario collaudo, per ciascuna delle pratiche non è stato rinvenuto il verbale di visita e prova (v.p. 4 della ordinanza del tribunale del riesame che rinvia per relationem alla genetica ordinanza cautelare). Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con specifico riferimento al reato, contestato al ricorrente, di cui all'art. 615-ter comma secondo, n. 1, cod. pen., integra la relativa fattispecie la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061). Inoltre, il reato di accesso abusivo a sistema informatico risulta peraltro integrato solo qualora in capo all'agente sia ravvisabile la componente soggettiva del dolo generico. La consultazione del sistema informatico al fine di formare ed emettere le false carte di circolazione, in assenza dei richiesti collaudi, appare compatibile con un'azione di tipo volontario. Tanto chiarito, può precisarsi come la decisione impugnata non meriti - nella sede di legittimità - alcuna rivisitazione. Contrariamente alle deduzioni difensive, il profilo cautelare è stato analizzato in modo completo e approfondito, ad opera del Tribunale del riesame. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, infatti, si presenta articolata e convincente, risultando congruamente analizzati gli aspetti inerenti alla gravità indiziaria. La censura relativa alla mancata valutazione da parte del Giudice a quo delle spontanee dichiarazioni rese dal Costa, è in primo luogo, priva di autosufficienza, contenendo un generico riferimento alle stesse. Secondo, infatti, l'univoco orientamento di questa Corte sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi del ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, estrapolano singoli brani di prove dichiarative che, in quanto ritagliati dal complessivo contenuto dell'atto processuale di riferimento, mirano a trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, precludendo alla radice al giudice di legittimità quel sindacato che il travisamento lamentato astrattamente postula: quale che sia la modalità di indicazione degli atti processuali in contestazione, la quale può essere soddisfatta nei modi più diversi (quale l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, ovvero la sua allegazione in copia), è necessario che la Corte di cassazione venga messa nelle concrete condizioni di averne contezza, senza essere costretta ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso per difetto di genericità, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamottì, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta e altri, Rv. 263601).Ad ogni modo, l'ordinanza gravata a p. 5 prende specificatamente in considerazione le dichiarazioni spontanee per confutarle, evidenziando che le stesse sono inconciliabili con la specificità delle operazioni compiute, che in quanto di natura "tecnica" non potevano essere effettuate direttamente al terminale ma necessitavano di previo collaudo. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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