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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 13548/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 04/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 05/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 635 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: eccessività della pena.

Violazione dell'art. 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, va anzitutto evidenziato che il motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non risulta essere stato proposto con l'atto di appello .

Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Peraltro, nel caso in esame non si profilano neppure aspetti di illegalità della pena rilevabili ex officio.

Inoltre, il motivo di ricorso è del tutto generico essendo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificative della relativa censura.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere E nsore GIO NNIAkPLLI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] f bEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 04/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 05/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 635 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: eccessività della pena. Violazione dell'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, va anzitutto evidenziato che il motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non risulta essere stato proposto con l'atto di appello . Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Peraltro, nel caso in esame non si profilano neppure aspetti di illegalità della pena rilevabili ex officio. Inoltre, il motivo di ricorso è del tutto generico essendo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificative della relativa censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere E nsore GIO NNIAkPLLI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] f bEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris