CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 11009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ORDINANZA Ud. 27/01/2022 sul ricorso 18377-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro M.I.U.R. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 2022 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; 302 - intimato -avverso la sentenza n. 25/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 298/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 18377,12016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva accolto solo in parte il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed aveva riconosciuto il diritto dell'originario ricorrente a percepire la quota variabile dell'indennità di direzione mentre aveva rigettato la domanda, formulata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, volta ad ottenere il medesimo trattamento retributivo spettante al dirigente di ruolo; 2. la Corte territoriale, premesso in fatto che l'appellante aveva ricevuto incarichi di dirigenza presso diversi istituti scolastici a far tempo dall'anno 2005/2006, ha ritenuto che detti incarichi fossero stati conferiti dall'amministrazione scolastica nel rispetto della normativa dettata dall'art. 1 sexies della legge n. 43/2005 che aveva consentito la conferma dei precedenti incarichi nonché il ricorso alla reggenza; 3. ha escluso di conseguenza l'invocata applicazione del comma 5 dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e, quanto al trattamento retributivo spettante per lo svolgimento delle mansioni superiori, ha ritenuto applicabili i CCNL di comparto succedutisi nel tempo, che, esercitando il potere riconosciuto dal comma 6 della disposizione richiamata, avevano previsto per il dirigente reggente una specifica indennità; 4. ha richiamato giurisprudenza della Corte Costituzionale per evidenziare che in caso di assegnazione a mansioni superiori è dovuta una maggiorazione del trattamento retributivo ma non necessariamente la piena equiparazione al dipendente inquadrato nella qualifica superiore; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali non ha opposto difese il Ministero, rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.igs. n. 165/2001 perché ha errato la Corte territoriale sia nel ritenere che al ricorrente fossero stati conferiti non incarichi annuali bensì incarichi di reggenza, sia nell'affermare che la reiterazione, protrattasi per più anni, fosse legittima ai sensi dell'art. 1 sexies dei d.l. n. 7/2005, norma, questa, che non deroga alla disciplina generale dettata dal richiamato art. 52, nella parte in cui consente l'assegnazione temporanea di mansioni superiori solo limitatamente al tempo necessario per espletare le procedure concorsuali da compiere entro il termine massimo di dodici mesi; 1R.G. 18377/2016 1.1. assume il ricorrente che, a fronte di assegnazioni nulle per violazione di norma imperativa, doveva trovare applicazione il comma 5, non il comma 4, dell'art. 52 e, pertanto, doveva essere riconosciuto il suo diritto a percepire l'intero trattamento economico previsto per il dirigente di ruolo; 2. con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il [OSCURATO:PERSONA], pur addebitando alla sentenza gravata la violazione dell'art. 69 del CCNL 1995, dell'art. 21 del CCNL 1999, dell'art. 33 del CCNI del 1999, nella sostanza di dette disposizioni non contesta l'interpretazione perché sostiene che le stesse dovevano essere disapplicate o ritenute nulle in quanto in contrasto con l'art. 36 Cost., con il principio di non discriminazione, con la necessaria parità di trattamento che deve essere assicurata a fronte dell'espletamento di eguali mansioni; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati; l'attribuzione i capì di istituto ed ai direttori didattici della qualifica dirigenziale risale alla legge n. 59 del 1997 che, all'art. 21, comma 16, l'aveva correla0 «All'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche», rinviando ad un successivo decreto legislativo, integrativo della disciplina dettata dal d.lgs. n. 29 del 1993, l'individuazione dei contenuti e delle specificità del ruolo dirigenziale e stabilendo, proprio in ragione di detta specificità, che il rapporto di lavoro sarebbe stato disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, articolata in autonome aree (art. 21, comma 17); 3.1. con l'articolo unico del d.lgs. n. 59 del 1998 sono stati, quindi, inseriti nel d.lgs. n. 29 del 1993 gli artt. 25 bis e 28 bis, poi trasfusi negli artt. 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001, con i quali è stata dettata la disciplina della funzione dirigenziale nonché delle modalità ordinarie di reclutamento dei dirigenti scolastici, disciplina connotata dal carattere di specialità rispetto a quella della dirigenza statale, reso evidente dall'inserimento non nel ruolo unico nazionale, bensì in ruoli di dimensione regionale, e dalla valorizzazione di detto livello territoriale anche ai fini della valutazione dell'operato del dirigente nonché, nel testo originario dell'art. 29, delle modalità di accesso alla qualifica dirigenziale; 3.2. il carattere di specialità della funzione dirigenziale rispetto a quella delineata dall'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 risulta ancor più marcato se si analizzano i compiti attribuiti alla dirigenza delle istituzioni scolastiche, che non si esauriscono in quelli gestionali ed amministrativi (circoscritti, quanto all'ampiezza, dai limiti posti all'autonomia scolastica nonché dalle competenze attribuite al direttore dei servizi generali ed amministrativi), bensì si estendono a profili didattici ed educativi, tanto da delineare una funzione sui generis, definibile come amministrativo-educativa; 3.3. il d.lgs. n. 59 del 1998 ha, poi, inserito nel testo del d.lgs. n. 29 del 1993, anche l'art. 25 ter con il quale è stato disciplinato l'inquadramento nei ruoli regionali dei capi di 2R.G. 18377/2016 istituto già in servizio e previsto che l'attribuzione della qualifica dirigenziale sarebbe avvenuta «previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio» ( art. 25 ter, comma 1, poi trasfuso nell'art. 25 comma 7 del d.lgs n. 165/2001); 3.4. in precedenza i capi di istituto non rivestivano la qualifica dirigenziale ed il trattamento retributivo era disciplinato dalla contrattazione per il personale del comparto della scuola mentre lo stato giuridico era quello previsto dal d.lgs. n. 297/1994 che, all'art. 477, prevedeva espressamente l'incarico annuale ( comma 1 « Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire») e fissava i criteri per il conferimento, da effettuare in relazione alla posizione rivestita in due distinte graduatorie nelle quali potevano essere iscritti, da un lato, i docenti risultati idonei all'esito del concorso a posti di preside, dall'altro quelli in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al concorso in questione; 3.5. l'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 aveva previsto, in ragione della nuova disciplina della dirigenza scolastica, il superamento del sistema degli incarichi annuali ed aveva stabilito, al comma 5, che gli stessi non sarebbero più stati conferiti dall'anno scolastico successivo alla data di prima approvazione del corso concorso, parzialmente riservato, finalizzato all'assunzione della qualifica dirigenziale; 3.6. l'espletamento delle procedure concorsuali non è stato immediato e, nelle more, l'ordinanza ministeriale n. 40 del 2005 ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi annuali e di formazione delle relative graduatorie, conformi alle tipologie indicate dall'art. 477, precisando nelle premesse: «Sino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 22.11.2004, - che si iscrive nell'iter procedurale previsto dall'art. 29 del D.Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 165 e successive modificazioni e dall'art. 22 della Legge 28.12. 2001 n. 448 - gli incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni.»; 3.7. con l'art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, inserito dalla legge di conversione n. 43/2005, il legislatore ha ribadito l'intento di superare il sistema degli incarichi annuali, ed ha stabilito che la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico sarebbe dovuta avvenire ricorrendo alla reggenza, ossia all'istituto disciplinato dall'art. 26 del CCNL 1° marzo 2002 per l'area V della dirigenza scolastica ( del seguente tenore: «L'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il 3R.G. 18377/2016 dirigente scolastico è tenuto ad accettare:.... reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale); 3.8. il decreto legge, peraltro, al chiaro fine di non mortificare la posizione acquisita dai docenti incaricati, ha consentito in via transitoria la conferma degli incarichi conferiti in epoca antecedente all'anno scolastico 2006-2007 ed ha anche previsto l'indizione di un corso-concorso riservato a coloro che avessero ricoperto entro l'anno scolastico 2005- 2006 almeno un anno di incarico di presidenza (recita la norma: «A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005- 2006, almeno un anno di incarico di presidenza»); 3.9. si tratta, quindi, di un complesso di disposizioni normative connotate da specialità rispetto alla disciplina generale del conferimento di mansioni superiori dettate dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e finalizzate a garantire la posizione acquisita da titolari di incarichi annuali, in favore dei quali è stata prevista, oltre alla possibilità di accedere al corso - concorso riservato, anche la conferma nell'incarico, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla citata ordinanza ministeriale nonché da direttive appositamente emanate dal MIUR, in modo da consentire medio tempore la conservazione della funzione a coloro che, risultati più meritevoli all'esito delle procedure concorsuali riservate, sarebbero definitivamente transitati nella dirigenza; 3.10. non è condivisibile, pertanto, l'interpretazione dell'art. 1 sexies sulla quale si fonda il ricorso perché la «conferma degli incarichi già conferiti», va letta in correlazione con la previsione di un canale di accesso privilegiato alla dirigenza previsto dallo stesso articolo il che esclude l'operatività della disciplina generale dettata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; 4. in questo quadro normativo si è inserita la contrattazione collettiva che, a partire dal CCNL 1.3.2002, con decorrenza dal 10 settembre 2000, ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell'autonoma area della dirigenza scolastica, istituita, con la medesima decorrenza, dal CCNQ 9.8.2000, e da quest'ultimo «collocata nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della legge 59/1997» ( art. 3 del CCNQ); 4.1. sino a detta data sulla disciplina del rapporto erano intervenuti i CCNL sottoscritti il 4.8.1995 ed il 26.5.1999, sicché la retribuzione spettante ai capi d'istituto, così come quella prevista per il personale docente ed ATA, aveva avuto la struttura indicata dall'art. 4R.G. 18377/2016 63 del CCNL del 1995 e, a partire dal 1° gennaio 1996, era stato previsto un sistema di progressione economica per tutto il personale del comparto, ivi compreso quello con funzioni direttive, che aveva sostituito il d.P.R. n. 399/1988 ed era fondato sull'attribuzione di posizioni economiche differenziate, di importo crescente a seconda della maggiore o minore anzianità di servizio ( 0-2, 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, oltre 35); 4.2. lo stipendio tabellare del capo di istituto, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione, risentiva principalmente dell'anzianità di servizio e, alla data del 10 giugno 1999, poteva variare da un minimo di £. 32.147.000 ad un massimo di £.57.099,000 (cfr. i valori indicati nella tabella E allegata al CCNL 1999), in relazione all'esperienza maturata; 4.3. in ragione della previsione normativa dell'incarico annuale, l'art. 69 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva, poi, previsto uno speciale regime da valere sia per il personale docente chiamato a sostituire momentaneamente il capo d'istituto sia per quello incaricato delle funzioni di presidenza o di direzione didattica ed aveva riconosciuto un'indennità aggiuntiva, che si sommava al trattamento stipendiale previsto per la qualifica di appartenenza, determinata sulla base del differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento delle due aree - docente e capo d'istituto- (Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento); 4.4. oltre all'indennità in questione, che ricalcava nella sostanza quella già prevista in favore dei titolari di incarico annuale dall'art. 54 della legge n. 312/1980, le parti collettive avevano attribuito anche ai docenti incaricati l'indennità di direzione prevista dall'art. 21 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.); 4.5. attesa la possibilità, prevista dal legislatore, di conferma, sia pure ad esaurimento, degli incarichi annuali nelle more del passaggio dall'uno all'altro regime, le disposizioni contrattuali sopra citate sono state espressamente richiamate dall'art. 142 del CCNL per il personale del comparto della scuola 24 luglio 2003 (In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 , tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto 5R.G. 18377/2016 scuola .....7) Art. 69 del CCNL 4.08.95 (indennità di funzioni superiori e di reggenza)) e dall'art. 146 del CCNL 29 novembre 2007 ( In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: .....7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola) che, quindi, hanno confermato la vigenza della speciale indennità prevista in favore dei dirigenti scolastici incaricati, indennità pacificamente corrisposta al [OSCURATO:PERSONA] il quale, solo in via subordinata rispetto alla domanda principale di riconoscimento del trattamento retributivo previsto per la dirigenza, ne aveva contestato la quantificazione; 5. di dette disposizioni contrattuali hanno tenuto conto le parti collettive in occasione della stipula del primo contratto relativo alla sola dirigenza scolastica, contratto con il quale, in linea con la contrattazione delle altre aree dirigenziali, è stata prevista una struttura della retribuzione comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, della retribuzione di risultato, nonché della «retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante»; 5.1. quest'ultima voce è stata conservata solo per i dirigenti scolastici ex capi d'istituto per i quali, soppressa dall'art. 39 dello stesso CCNL 1.3.2002 la progressione economica per posizioni stipendiali, si poneva l'esigenza di disciplinare il passaggio dall'uno all'altro sistema e di evitare che l'inquadramento nella qualifica dirigenziale si risolvesse in una mortificazione dei diritti già acquisiti e comportasse l'azzeramento, a fini retributivi, dell'anzianità maturata in una funzione che implicava comunque compiti direttivi, rimarcati, anche in epoca antecedente all'attribuzione dell'autonomia scolastica, dal CCNL 4.8.1995; 5.2. il CCNL 1.3.2002 ha, quindi, previsto, all'art. 39, che «A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico determinato in C 18.798,47 (lire 36.398.917) annui lordi inclusa la tredicesima mensilità. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio»; 5.3. un'esigenza analoga si è posta, espletate le procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per i vincitori che, seppure appartenenti all'area docente, prima della formale acquisizione della qualifica dirigenziale erano stati incaricati della direzione di istituti scolastici ed avevano percepito il trattamento retributivo previsto per l'area di 6R.G. 18377/2016 appartenenza, secondo il sistema delle fasce stipendiali, maggiorato della speciale indennità riconosciuta dal già richiamato art. 69 del CCNL 1.9.1995; 5.4. le parti collettive hanno ritenuto che anche in tal caso dovesse operare il divieto di reformatio in peius, perché l'inquadramento aveva riguardato soggetti già investiti, seppure in assenza di qualifica, della relativa funzione, e con l'art. 58 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno previsto che « I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive. L'eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro»; 5.5. in tal modo, quindi, nell'ambito della dirigenza scolastica, a fini retributivi, al regime, per così dire ordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione sono stati affiancati due trattamenti «speciali» destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati, rispettivamente, agli ex capi di istituto ed agli incaricati annuali divenuti dirigenti a seguito del superamento del concorso riservato, trattamenti accomunati dalla necessità di evitare che l'acquisizione della qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamento retributivo già acquisito; 5.6. ha, poi, continuato ad operare per i docenti incaricati, confermati ai sensi dell'art. 1 sexies del d.l. n. 7/2005, la disciplina del trattamento retributivo prevista dai CCNL per il personale del comparto della scuola (comparto al quale gli stessi appartenevano non essendo applicabile il CCNL dell'Area V della dirigenza che presuppone la qualifica dirigenziale); 5.7. anche con riferimento agli aspetti retributivi, quindi, il sistema così delineato presenta aspetti di specialità rispetto al principio generale, fissato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento previsto per la corrispondente qualifica; 6. dalla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale discende l'infondatezza degli argomenti sui quali il ricorrente ha fatto leva nel pretendere l'applicazione del trattamento riservato ai dirigenti scolastici stabilmente immessi nell'area della dirigenza (per la verità non è chiaro a quale delle categorie richiamate al punto 5 il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l'equiparazione), atteso che, da un lato, a fronte di una normativa speciale che consentiva la conferma, non si può fare riferimento, quanto alla legittimità del conferimento dell'incarico, alle ipotesi previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, e, dall'altro, ostativa all'accoglimento della pretesa è la disciplina dettata dai CCNL citati, ai quali il legislatore, in tutte le versioni dell'art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell'assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica rivestita; 7R.G. 18377/2016 7. il ruolo centrale della contrattazione nel sistema dell'impiego pubblico contrattualizzato è stato costantemente rimarcato dalla giurisprudenza costituzionale che nella riserva alla contrattazione collettiva della definizione del trattamento economico ha ravvisato uno dei principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica che, in quanto tale, limita la potestà legislativa delle Regioni, anche a statuto speciale, (cfr. fra le tante Corte Cost. n. 16/2020 e le pronunce richiamate in motivazione); 7.1. facendo leva sulla peculiare natura della contrattazione disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 e sulla funzione alla stessa assegnata dal legislatore, questa Corte da tempo ha affermato che il principio espresso dall'art. 45 del richiamato decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (cfr. fra le tante Cass. n. 6553/2019; Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017); 7.2. si è precisato, in particolare, che, ove facciano difetto norme inderogabili dettate dal legislatore nazionale o principi eurounitari di immediata applicazione, la parità di trattamento non può essere invocata per sollecitare un sindacato giudiziale delle scelte operate dalla contrattazione collettiva perché a quest'ultima è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è stata lasciata alle parti sociali piena autonomia di prevedere, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle carriere professionali nonché delle dinamiche negoziali dei diversi comparti ( Cass. n. 19043/2017); 7.3. d'altro canto il differenziale economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti incaricati delle funzioni dirigenziali, seppure non realizza la parificazione piena con i dirigenti di ruolo non lede né l'art. 36 Cost. né l'art. 3 Cost. perché valgono al riguardo le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale già con la sentenza n. 273/1997 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 312/1980 che prevedeva un'analoga indennità aggiuntiva che assicurava la maggiorazione rispetto allo stipendio del docente ma non realizzava la totale equiparazione al preside o al direttore didattico; 7.4. nell'occasione la Corte ha osservato che «non è irragionevole né discriminatoria, per i presidi incaricati, una differenza retributiva che tenga conto di un diverso livello di qualificazione professionale, accertata, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito 8R.G. 18377/2016 concorso: la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità di lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con la proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.). Questo principio, difatti, richiede che si tenga conto, ai fini della retribuzione, delle funzioni espletate e che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato.»; 7.5. alle medesime conclusioni, ribadite dalla Corte Costituzionale nella recente pronuncia n. 71/2021 relativa all'analoga indennità differenziale riconosciuta al personale ATA dall'art. 1, comma 45, della legge n. 228/2012, sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25837/2007 che, nel ritenere applicabile all'impiego pubblico, senza limitazioni temporali, il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., hanno anche chiarito che l'applicazione dello stesso non deve «necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza»; 8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto e, pertanto, questa Corte può limitarsi a correggerne la motivazione, ex art. 384 comma 4 cod proc. civ., quanto alle parti difformi dal percorso argomentativo di cui ai punti che precedono; 9. non occorre provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero è rimasto intimato; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q P.Q.MR.G. 18377/2016 contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] na.rio Giudziiri t Giovani «/K1/~ 777"7.7.77.7":" T'M-°"""°»';'°"`7""¦ CAZILiNE S-, ile [OSCURATO:PERSONA] "". 5 APR 2022 trainato [OSCURATO:PERSONA] .4" -'. AI/r