CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n.1320/2023 depositata il 14/09/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.La controversia trae origine da una opposizione all’esecuzioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un atto di precetto fondato suNumero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026un titolo giudiziale relativo a spese processuali, intimato in esecuzionedi pronunce rese in plurimi e risalenti giudizi tra le stesse parti.L’esecuzione veniva intrapresa in nome della [OSCURATO:SOCIETA].,società di persone già cancellata dal registro delle imprese nel 1998 equalificabile come estinta a far data dal 1° gennaio 2004, secondol’orientamento delle Sezioni Unite del 2013.Nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Fermo, accogliendo ledifese dell’opponente, riteneva che: a) l’azione esecutiva fosse stataintrapresa da un soggetto giuridicamente inesistente; b) il difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA] fosse privo di valida procura ad litem per la faseesecutiva; c) conseguentemente, l’attività processuale fosseimputabile esclusivamente al difensore, che condannava in proprio allespese di lite.Avverso tale decisione veniva proposto appello dalla P.C. Planets.a.s., nonché - in via sostanziale - dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], facendoleva: sul principio di ultrattività del mandato; sulla dedotta esistenzadi giudicati esterni (Cass. n. 6803/2012 e successive); nonchésull’asserita legittimazione del socio ([OSCURATO:PERSONA]) ad agire in executivis.La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1320/2023,dichiarava inammissibile l’impugnazione (ribadendo la carenza di validaprocura e la non operatività dell’ultrattività del mandato tra processodi cognizione ed esecuzione), condannando nuovamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proprio alle spese.2. Avverso detta sentenza della corte territoriale ha propostoricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio.Parte intimata non ha svolto difese.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte si è riservata di depositare la motivazione dellaordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisionein camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha ritenutoinammissibile l’appello ex art. 110 c.p.c., in quanto ha ritenuto che lacancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese avevadeterminato la perdita della capacità di stare in giudizio; ha ritenutoche il principio di ultrattività del mandato alla lite: opera all’interno delmedesimo processo di cognizione, ma non si estende al procedimentoesecutivo, che è autonomo e distinto, ragion per cui ha ritenutonecessaria, per la fase esecutiva, una nuova procura rilasciata daisoggetti legittimati (soci successori); ha condannato in proprio ildifensore alle spese, in quanto, in applicazione del principio affermatoda Cass. SS.UU. n. 10706/2016, l’attività processuale, svolta senzavalida procura, non produce effetti sulla parte e resta attivitàpersonalmente imputabile al difensore, legittimandone la condanna inproprio alle spese.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, articola sei motivi.Precisamente:- con il primo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., denuncia Omesso esame circa un fatto decisivopreliminare - inammissibilità/improponibilità dell’opposizione .Lamenta che la corte di merito avrebbe omesso di esaminare un fattodecisivo, costituito dalla circostanza che l’atto di precetto sarebbe statointimato personalmente dal socio [OSCURATO:PERSONA], e non dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Da ciò discenderebbe, secondo il ricorrente,l’inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione all’esecuzione, cheera stata invece proposta contro la società. La corte territoriale avrebbedunque fondato la decisione su un presupposto di fatto errato;Numero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026- con il secondo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., denuncia: Nullità della sentenza per rilievo officiosodi eccezioni di parte tardive e improponibili (revoca del mandato) .Deduce che la corte d’appello avrebbe illegittimamente valorizzatoeccezioni di parte (in particolare la revoca del mandato difensivo daparte di [OSCURATO:PERSONA]), dedotte tardivamente e comunque non rilevabilid’ufficio, con conseguente violazione delle regole sul contraddittorio esulle preclusioni processuali. La sentenza sarebbe dunque nulla peravere fondato la decisione su elementi processuali non ritualmenteacquisiti;- con il terzo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909c.c. e 324 c.p.c. - violazione del giudicato sostanziale . Sostiene chela corte d’appello avrebbe disatteso il giudicato esterno formatosi trale stesse parti su identiche questioni, richiamando quattro pronuncedefinitive (tra cui Cass. n. 6803/2012 e successive decisioni di merito).Tali giudicati avrebbero definitivamente escluso la rilevanzadell’estinzione della società e affermato la legittimazione processualedella [OSCURATO:SOCIETA] e del suo difensore; la corte territoriale, dunque,pronunciandosi nuovamente sulla questione, avrebbe violato l’autoritàdel giudicato;- con il quarto motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.83, 84, 85 e 300 c.p.c. - ultrattività del mandato alle liti . Censurala sentenza nella parte in cui ha escluso l’operatività del principio diultrattività del mandato. Secondo il ricorrente, poiché l’evento estintivodella società non era stato dichiarato nei modi di cui all’art. 300 c.p.c.,il difensore avrebbe dovuto considerarsi legittimato a restare in giudizioe ad agire anche in sede esecutiva, in forza della procura originaria. Lacorte d’appello avrebbe quindi errato nell’escludere lo ius postulandi;Numero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026- con il quinto motivo, che articola ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., denuncia: nullità della sentenza per illegittimacondanna del difensore alle spese di lite . Contesta la correttezzadella sua condanna personale alle spese di lite, sostenendo che essapresupporrebbe un’ipotesi di procura inesistente, mentre nel caso dispecie la procura sarebbe stata al più invalida o inefficace. Richiama lagiurisprudenza delle Sezioni Unite per sostenere che, in tali casi,l’attività processuale continuerebbe a riverberare effetti sulla parteassistita, escludendo la responsabilità personale del difensore;- con il sesto ed ultimo motivo, che articola ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia nullità della sentenza per vizio diformazione del collegio giudicante . Deduce la nullità della sentenzaper violazione del principio di collegialità, in quanto la decisionesarebbe stata adottata da un collegio non regolarmente composto. Inparticolare, il ricorrente contesta la sottoscrizione della sentenza exart. 132, ult. comma, c.p.c. da parte del consigliere anziano,sostenendo che il Presidente del collegio era cessato dal servizio datempo e che ciò avrebbe inciso sulla legittima formazione del collegioe del convincimento decisorio.3.Il ricorso non è fondato.3.1. Inammissibile è il primo motivo.In primo luogo, occorre osservare che parte ricorrente,lamentando che il precetto fosse stato intimato dal Tuzi (e non dallasocietà), sta in realtà proponendo una diversa interpretazione del titoloe degli atti, attività che non integra il vizio di "omesso esame di unfatto storico" ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma si risolve in una diversa einammissibile qualificazione giuridica di atti processuali compiutamenteesaminati dalla corte territoriale.Inoltre, la sentenza impugnata ha fondato la decisione sullacarenza di valida procura e sulla mancanza di legittimazione inNumero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026executivis, ma tali profili, autonomi e assorbenti, non sonoidoneamente attinti dal motivo.3.2. Infondato è il secondo motivo.La decisione impugnata non si fonda sulla revoca del mandatoquale eccezione di parte tardiva, bensì sulla carenza originaria di validaprocura ai fini dell’azione esecutiva, situazione rilevabile d’ufficio inogni stato e grado.Nessuna violazione del principio dispositivo o del contraddittorio,dunque, risulta configurabile.3.3. Infondato è il motivo terzo.Occorre premettere che, in tema di giudicato esterno, lapreclusione non discende dalla mera riproposizione di questionianaloghe, ma presuppone - secondo l’insegnamento costante di questaCorte - che il giudicato operi nei rigorosi limiti in cui risultino comunigli elementi identificativi dell’azione (personae, petitum e causapetendi), restando altrimenti la precedente decisione al più dotata diefficacia persuasiva e non vincolante.Orbene, i provvedimenti invocati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (tra iquali viene indicata anche Cass. n. 6803/2012 e altre pronunce resetra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono richiamati per sostenere chela cancellazione della società (e la sua estinzione) sarebbe rimasta“fatto neutro” perché non dichiarata dal procuratore nel giudizio dicognizione; ma - quand’anche ciò sia avvenuto in quel processo - taleeffetto concerne il processo in cui l’evento non è stato ritualmenteintrodotto e non si estende automaticamente alla fase esecutivaintrapresa successivamente, che la stessa sentenza impugnataqualifica come procedimento distinto, rispetto al quale l’ultrattività delmandato non opera e la legittimazione all’esecuzione compete aisuccessori/soci, con necessità di nuovo conferimento di procura.Ne consegue che il dedotto giudicato non è idoneo a travolgerela ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla carenza diNumero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026valida procura per l’azione esecutiva e sulla conseguente imputabilitàdell’attività processuale al difensore. Donde l’infondatezza delladoglianza, che nella sostanza pretende di “convertire” un giudicato(ascritto a pregresse controversie) in una preclusione assoluta rispettoalla verifica - autonoma e necessaria - dei presupposti di legittimazionee rappresentanza nella sede esecutiva.In estrema sintesi, i precedenti invocati dal ricorrente attengonoa giudizi di cognizione nei quali l’evento estintivo non era statodichiarato ex art. 300 c.p.c., con conseguente operativitàdell’ultrattività del mandato ai soli fini di quel giudizio. Essi nonspiegano efficacia di giudicato rispetto alla distinta e successiva faseesecutiva, nella quale la legittimazione ad agire e lo jus postulandidevono essere autonomamente verificati al momento dell’iniziodell’esecuzione stessa.3.4. Anche il quarto motivo è infondato.È vero che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.15295/2014, hanno ricondotto la disciplina degli eventi di cui all’art.299 c.p.c. alla regola dell’ultrattività del mandato, chiarendo che, incaso di mancata dichiarazione/notificazione dell’evento ex art. 300c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’eventonon si fosse verificato, con stabilizzazione del rapporto processualeanche nelle fasi successive di quiescenza e riattivazione(impugnazioni).Tuttavia, le Sezioni Unite in quella decisione hanno precisato chetale stabilità rimane confinata al processo in cui l’evento non è statointrodotto e non può eccedere i limiti di quel grado o stadio giudiziale.La stessa logica di quella pronuncia nomofilattica - volta a preservareil contraddittorio nel processo in corso - non consente di estenderneindebitamente gli effetti sino a ricomprendere l’avvio o la prosecuzionedi un procedimento esecutivo autonomo, che la sentenza impugnataconsidera distinto dal giudizio di cognizione da cui scaturisce il titolo.Numero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026Su questo punto, la corte territoriale ha richiamatoespressamente il principio secondo cui lo jus postulandi, fondato sullaprocura della cognizione, viene meno quando l’evento (morte/perditadi capacità/estinzione) si sia verificato prima del precetto e dell’iniziodell’esecuzione, non operando l’ultrattività nei rapporti tra cognizioneed esecuzione e rendendosi necessaria una nuova procura da parte deisoggetti legittimati.In questa cornice, l’ultrattività del mandato, anche se operanteintra processum, non sana la carenza di valida procura per l’iniziativaesecutiva, né consente al difensore di sostituirsi ai soggetti legittimatia seguito dell’estinzione; ragion per cui correttamente la corteterritoriale ha escluso la validità della procura per la fase esecutiva eha tratto le conseguenze sul piano delle spese.In estrema sintesi, l’ultrattività del mandato alla lite non operatra processo di cognizione e processo esecutivo: quest’ultimo non è inalcun modo un incidente del primo, ma è un procedimento autonomoe distinto, che richiede una nuova procura conferita dai soggettilegittimati a seguito dell’estinzione della società.Non opera, quindi, la proiezione della normale operatività dellaprocura conferita per il giudizio di cognizione, di norma e salva espressalimitazione, anche per il successivo processo di esecuzione che sifondasse sui provvedimenti nel primo conseguiti: quell’estensione dioperatività presuppone inevitabilmente la persistente esistenza - fisicao giuridica - del conferente. La fictio della sopravvivenza del soggettoestinto ([OSCURATO:SOCIETA].), necessaria per non paralizzare il processodi cognizione in corso, non può essere utilizzata per "far rivivere" ilsoggetto in un nuovo e diverso stadio processuale.Nella specie, la società era stata cancellata nel 1998 ed eraestinta dal 2004, e, quindi, era priva della capacità di stare in giudizioben prima dell’inizio dell’esecuzione: in tale contesto fattuale colui cheera stato suo difensore non poteva spendere un potere derivante da unNumero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026soggetto ormai giuridicamente inesistente per avviare una nuovaazione. La legittimazione ad agire in executivis competevaesclusivamente ai soci, quali successori a titolo universale della societàestinta, i quali avrebbero dovuto conferire un mandato autonomo especifico per tale fase.Ne consegue che, nel caso in cui la società sia già estinta, ildifensore non può iniziare ex novo un’azione esecutiva basandosi sullaprocura ricevuta nel giudizio di merito se la società è già estinta; manecessita di un nuovo mandato dai soci successori.In definitiva, il motivo è rigettato in base al seguente principio didiritto: In tema di rappresentanza processuale, il principio dellacosiddetta ultrattività del mandato alle liti - per il quale l’omessadichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo (quale l’estinzionedella società per cancellazione dal registro delle imprese) da parte deldifensore costituito stabilizza la posizione giuridica della parte nelprocesso - opera esclusivamente all’interno del medesimo grado ostadio del giudizio di cognizione in cui l’evento si è verificato e non èstato dichiarato. Tale principio non si estende alla fase esecutiva, laquale costituisce un procedimento autonomo e distinto rispetto allacognizione. Ne consegue che, intervenuta l’estinzione della società,l’attività difensiva volta a promuovere l’esecuzione forzata o a resistereall’opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa inforza della procura originaria per il giudizio di cognizione, essendoinvece necessario il conferimento di una nuova procura rilasciata daisoci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita dellacapacità di stare in giudizio dell’ente estinto .3.5. Infondato è il motivo quinto.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10706/2016,hanno precisato che, quando l’attività processuale è svolta senzaeffettivo conferimento di procura (ad esempio, perché il soggetto èNumero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026inesistente), l’attività non riverbera effetti sulla parte e restapersonalmente imputabile al difensore.La corte di merito ha correttamente applicato questo principio,poiché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’estinzione della società(fatto ammesso nel ricorso), o avrebbe in ogni caso dovuto - usando ladiligenza professionale - sincerarsi della persistente esistenza delsoggetto nel cui nome minacciava o intraprendeva un processoesecutivo: e ha comunque agito spendendo un potere inesistente.In definitiva, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, lacorte territoriale ha correttamente disposto la sua condanna alle spese.3.6. Manifestamente infondato è infine il dedotto vizio diformazione del collegio, oggetto del sesto motivo.L’art. 132, ult. comma, c.p.c. prevede espressamente che, incaso di impedimento del Presidente, la sentenza sia sottoscritta dalcomponente più anziano del collegio, purché si dia attodell’impedimento (come avvenuto nella specie: “cessato dall’O.G. percollocamento a riposo”). Il pensionamento integra un impedimentolegittimo e definitivo, ma che, con ogni evidenza, non inficia la validitàdella decisione assunta in camera di consiglio quando - come nel casodi specie risulta dagli atti, sul punto assistiti da pubblica fede - ilmagistrato era ancora in servizio. La sottoscrizione della sentenza exart. 132, ult. comma, c.p.c. da parte del consigliere più anziano, insostituzione del Presidente cessato dal servizio, costituisce evenienzaespressamente prevista dall’ordinamento.3.7. In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorsodeve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenzaimpugnata.4. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente allarifusione delle spese, non avendo parte intimata svolto difese, maconsegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processualiNumero registro generale 5875/2024Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 14202/2026Data pubblicazione 14/05/2026per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato indispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’importoa titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente