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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 20344/2026

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te pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -934 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 10814/2025avverso la sentenza n. 3854/2024 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026ROMA, depositata il 12/11/2024 R.G.N. 1924/2023;Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello diAssociazione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] diMalta (dora innanzi ACISMOM) confermando la sentenza diprimo grado, di accoglimento (parziale) del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], medico dermatologo presso le struttureambulatoriali dell’ACISMOM, con incarico di collaborazionelibero professionale dal maggio 1991, volto ad accertarel’obbligo dell’Associazione a versare i contributi in suo favorepresso il [OSCURATO:PERSONA] ENPAM per tutto il periodo di lavoro,ovvero la condanna al risarcimento del danno equivalente agliimporti necessari per la costituzione di una rendita vitalizia exart. 2116 c.c., o nella misura della differenza tra il trattamentoprevidenziale spettante e la inferiore somma conseguente allasua omissione.

L’Associazione riteneva sufficiente il versamentopresso il Fondo di Previdenza Generale ENPAM per i mediciesercenti la libera professione, non essendo la ricorrentespecialista in regime di convenzione con il SSN bensì titolare diincarico libero professionale, senza obbligo di versamento alNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’obbligo nei limiti della prescrizione.Il tribunale ha accolto la domanda del professionistacondannando ACISMOM a versare i contributi al Fondo SpecialeENPAM limitatamente alle pretese non prescritte (dal 1/10/2016al 27/8/2021, data del deposito del ricorso), rilevando che l’art.48 L.833/78 garantisce “uniformità di trattamento economico enormativo del personale sanitario a rapporto convenzionale” ela regolamentazione del trattamento previdenziale dei mediciconvenzionati affidata ai Regolamenti dei Fondi di Previdenza dicui al DM 15/10/76, tra cui ENPAM; ha ritenuto che è previstal’iscrizione al Fondo di previdenza generale di tutti i medici liberiprofessionisti aventi rapporto professionale con gli Istituti delSSN operanti negli ambulatori da questi gestiti, e che laregolamentazione riguarda tutti i medici ambulatoriali cheoperano nell’ambito del SSN a prescindere dalla natura del lororapporto; ha considerato che l’attività di ACISMOM eraeffettuata in convenzione con il SSN o comunque equiparata agliistituti operanti in tale ambito, e quindi riconducibile agli “istitutidel [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati”individuati dal regolamento ENPAM di fini della coperturaprevidenziale; trattasi di attività equipollente e coordinata conle strutture del SSN, che trova decisivo riscontro nell’art. 41 co.3L. 833/78 per il quale “i rapporti delle USL competenti perterritorio con il [OSCURATO:PERSONA] militare di Malta, sono regolatida apposite convenzioni”, nonché nelle lettere di incarico liberoprofessionale succedutesi continuativamente per collaborazioneprofessionale; in concreto risultava che la richiedente avesselavorato presso Ospedale S. [OSCURATO:PERSONA] nella media di 3volte settimanali, era stata inserita nella turnistica, operando inNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026un contesto lavorativo identico a quello dei suoi collNeugmherio dii nra ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026regime di convenzionamento.Avverso detta sentenza l’ACISMOM proponeva appellosostenendo che l’art. 48 si riferisce ai medici in regimeconvenzionale il cui rapporto è disciplinato dalla contrattazionecollettiva come attività convenzionale in regime diparasubordinazione, restandone esclusi i rapporti di lavoroindeterminato e i liberi professionisti; in sostanza, la disciplinadel fondo speciale ENPAM si applicherebbe ai soli mediciconvenzionati di cui all’art. 48.La Corte territoriale ha respinto l’appello ritenendo che l’obbligocontributivo non si fonda sulla presenza di una convenzione tramedico e struttura sanitaria regolato dall’art. 48, ma si originadalla circostanza che il medico presta un’attività del serviziosanitario nazionale, nel quale è inserito.

Nel regolamento delrapporto professionale con gli istituti del SSN comunquedenominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”,donde la onnicomprensività del termine ‘Rapporti professionali’,per la quale rileva non la convenzione del singolo medico ma laconvenzione con il SSN dell’ente in cui il medico opera.

Inoltrela disciplina del Regolamento ENPAM risale ad epocaantecedente alla istituzione nel 1978 della figura del medicoconvenzionato.

ACISMOM, ente pubblico dell’ordinamento diMalta, è anche gestore di strutture sanitarie nell’ordinamentoitaliano che si inseriscono nel SSN, è un ente facente parte delsistema sanitario nazionale ed è soggetto all’ordinamentosanitario statale o regionale; all’uopo rammenta quanto indicatoin sent. Cass. n. 3360/92 sulla ricostruzione storica dell’ente esulle convenzioni con lo Stato italiano in base all’art. 41 L. n.833Numero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026del 1978, sicché non occorre alcuna procedura di equipaNruamzeiroo dni era ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026o accordo tra ACISMOM e Stato italiano per l’inserimento nelSSN; per altro verso, l’equiparazione agli enti di diritto pubblicoitaliano è stata affermata in altre pronunce della Suprema Corte(Cass. n. 2755, 2756, 2847 del 2006).

La Corte d’appello rilevaanche l’esistenza di un Accordo con Ordine di Malta del21/12/2000 ratificato con L. 157/2003, in applicazione dell’art.4 co.13 d.lgs. 502/92, per il quale l’attività svolta dalleistituzioni dell’Ordine è posta su un “piano identico” allestrutture sanitarie pubbliche italiane ed i medici dipendenti diACISMOM sono equiparati ai dipendenti del SSN (Cass.21734/2015).

Infine, ha sottolineato che in base ai Regolamentidell’ENPAM anche per i medici in rapporto libero professionalecon enti in convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertatoche, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre infavore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitarionazionale di cui i CAD ([OSCURATO:PERSONA]) dell’ACISMOM fannoparte e dunque sono equiparati con il loro personale agli entipubblici ospedalieri anche a livello previdenziale.3.

Avverso detta sentenza l’ACISMOM ha proposto ricorso percassazione articolando sei strumenti di impugnazione.

TancrediNella si è costituita con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.

L’ENPAM è rimasto intimato.4.

La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte in vistadell’udienza pubblica di discussione chiedendo l’accoglimentodel ricorso.5.

La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.Numero registro generale 10814/20256.

All’udienza pubblica del 24/02/2026, ascoltati ilN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026rappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilData pubblicazione 17/06/2026Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dei principi del diritto internazionale, dell’art. 4,comma 13, del d.lgs. n. 502/92 della L. n. 157/03 per avere igiudici dell’appello ritenuto applicabili all’ACISMOM, in virtù diuna affermata equiparazione dell’Associazione agli enti di dirittopubblico italiano, non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, ma anchetutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi CollettiviNazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN,pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento daparte dell’odierna ricorrente per cassazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione del DPCM 16 ottobre 1987, dell’art. 4, co. 13, deld. lgs. n. 502/92 e della L. n. 157/03, per avere la sentenzaimpugnata, nella parte in cui applica erroneamente i principidelle citate disposizioni normative, confuso l’equiparazionedell’attività resa dalle strutture ACISMOM in ambito sanitariocon l’equiparazione al personale del SSN del personaleoperante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie dell’odiernaricorrente.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/78 e dell’art. 39 Cost.,del DPR n.316/1990, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015,per avere la Corte d’appello condannato l’ACISMOM alNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026pagamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] ENPAM, ritNeunmeerno ddi ora ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026applicabile all’odierna ricorrente per cassazione, per la parteprevidenziale, le previsioni degli [OSCURATO:PERSONA] pergli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC([OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacatidei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivogliamandato dell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dei RegolamentiENPAM del 1976 e del 1983, per avere la Corte territorialeritenuto che l’obbligo contributivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] gli [OSCURATO:PERSONA] riguardi tutti i liberiprofessionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSNe non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 L. n.833/78, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo diapplicazione del citato obbligo.5.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost.;violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimentoall’art. 101 c.p.c. per avere la Corte territoriale ricondotto, nellasentenza impugnata, il rapporto di lavoro del professionista airapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n. 833/78,sebbene tale questione non fosse mai stata sollevata dalle partinel corso del giudizio, con conseguente violazione del diritto didifesa dell’odierna ricorrente per cassazione.6.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978, degli artt. 17, 18,Numero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/202619, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 del Regolamento del FoNunmderoo ddi ria ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026previdenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM.

Si censura lasentenza per aver erroneamente ricondotto il rapporto di lavoroin esame ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n.833/1978, in violazione dello stesso articolo 48, e delleprevisioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.7.

Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate in ricorso siano infondati.

Le censure sonoben individuate e specifiche rispetto ai profili denunciati, né puòdirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allagiurisprudenza già formatasi di questa Corte che, peraltro, si èoccupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente e diprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.8.

Tanto premesso il primo, il secondo, il terzo, il quarto e ilsesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente a cagionedei collegamenti che presentano per la complessiva soluzionedella controversia, devono essere accolti nei limiti di seguitoesposti.9.

L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.Numero registro generale 10814/20259.1.

Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimentoN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalleData pubblicazione 17/06/2026istituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti suun identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubblicheitaliane.

Essi non appartengono né all'amministrazione pubblicané alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggettidel sistema pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato conla previsione della regolamentazione, mediante accordiinternazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutturesanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività delservizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass.s.u. n. 11513 del 2012).9.2.

Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificatocon la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria).

Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM.

All’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, citatonel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamenteriaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazionecon il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il potereNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026di vigilanza e di sorveglianza degli organismi pNuubmebroli dci ir,a ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026rimodellato alla stregua del decentramento dellaprogrammazione e dei livelli di operatività (Cass.

S.U. ult. cit.).9.3.

Date queste premesse non può in via preliminarecondividersi la doglianza spiegata sotto il primo motivo con laquale si criticano i giudici dell’appello per avere ritenutoapplicabili all’ACISMOM non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, maanche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli AccordiCollettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatorialidel SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto direcepimento da parte dello stesso ricorrente.

Sotto questoprofilo, la doglianza di violazione e/o falsa applicazione deiprincipi del diritto internazionale, benvero neppure specificatinei riferimenti che si assumono violati, non coglie nel segno.L’immunità dalla giurisdizione italiana dell’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta(ACISMOM) attiene ai rapporti rivolti alla realizzazione di finalitàistituzionali, non in relazione alle attività di assistenza sanitariae ospedaliera laddove, come osservato dalla sentenza Cass.

SUn.960/1989, tale immunità è esclusa qualora questa attività siinserisca nell’ambito del SSN e va affermata la giurisdizione delgiudice italiano, non vertendosi in un rapporto di lavoroCass. 489/1999); ed è stato anche precisato (Cass.

SU2755/06) che l’attività svolta sul territorio nazionale dellestrutture sanitarie della ACISMOM “è regolata sul pianointernazionale, da epoca antecedente al d.lgs. n.502 del 1992,dagli accordi realizzati tra lo Stato italiano e l'Ordine” allastregua dei quali le istituzioni dell’Ordine, per le attività svoltenel quadro dell’assistenza sanitaria nazionale, “sono poste su unidentico piano rispetto alla P.A. sanitaria italiana” e, a seguitoNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026dell'entrata in vigore del d.lgs. n.502 del 1992, “questo Nausmseerot dti ora ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026normativo si è sviluppato con la previsione dellaregolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attivitàsvolta dalle strutture sanitarie dello SMOM secondo i ‘criteri diintegrazione’ con l'attività dell'amministrazione sanitariaitaliana, indicati nello stesso provvedimento legislativo”; per lagiurisdizione del giudice italiano si veda anche Cass.

S.U.n.18481/2010.

Pertanto, non si ravvisa nella materia in esamealcuna violazione dei principi di diritto internazionale stantel’accordo del 2000 ratificato con L.157/2003 come già innanzirilevato.10.

Va ulteriormente osservato che nella loro attività i CAD siavvalgono di personale in regime di subordinazione - per il qualesono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante ladetta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico(cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734) e anche di liberi professionistineppure legati da un rapporto convenzionale.11.

È incontroverso che in favore dei collaboratori che, comel’odierno controricorrente, abbiano lavorato negli anni senzavincolo di esclusività e siano stati pagati a fronte dellapresentazione di fattura, l’Associazione abbia versato icontributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAMper i medici libero professionisti.12.

Occorre stabilire se invece fosse tenuto al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13.

Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondodi previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaNumero registro generale 10814/2025loro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuiN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diData pubblicazione 17/06/2026convenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni.

Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviil rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delRegolamento Enpam in atti).14.

Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833”.15.

Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 delNumero registro generale 10814/20251978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutiN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026anche libero professionali.Data pubblicazione 17/06/202616.

Ritiene il Collegio che dell’espressione «rapportoprofessionale» debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17.

Come più sopra ricordato le strutture gestitedall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutturesanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli «altri istituti» i cuimedici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale «semprechégli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale» di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art.1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favoredegli specialisti ambulatoriali).

Si tratta di strutture che, comedetto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutturesanitarie pubbliche italiane, non appartenendoall'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sonoequiparate ai soggetti del sistema pubblico.18.

In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da«altri istituti» è possibile l’iscrizione al Fondo – previa deliberadel [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM su conforme parere delComitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medicosia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento.

L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026incompatibilità al conferimento di incarichi in convenzionNeum eer ot dri ara ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026queste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente(Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19.

Coerentemente anche la misura dei contributi e lemodalità del loro versamento è demandata poi alla disciplinadettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. èstabilita la misura dei contributi – 13 % a carico dell’Azienda e9% a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cuivanno calcolati).19.1.

Va, peraltro, rilevata l’infondatezza del terzo motivo diricorso sotto il circoscritto profilo della eccepita inapplicabilitàdegli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatorialiin ragione della carenza di mandato dell’ACISMOM alla SISACquale firmataria per la componente datoriale; in proposito varilevato che, oltre alla novità della questione di cui non v’ètraccia nei motivi di appello come riportati nella narrativa dellaimpugnata sentenza, la questione non si confronta con lapronuncia che aveva ritenuto esistente l’obbligo contributivo inbase alla norma regolamentare ENPAM ed al carattere uniformedel trattamento economico e normativo ex art. 48 L. 833/78,nonché in base alla equiparazione agli istituti che operano nelSSN nel cui ambito lo specialista aveva prestato attività.20.

Al fine della individuazione dell’obbligo, poi, non è decisivala circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026siano essi legati da un regime di convenzionamentoN ucmoerno di iral ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026Servizio [OSCURATO:PERSONA].21.

Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22.

In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CADa determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23.

Tale accertamento è mancato.

La sentenza impugnata siè mossa, infatti, nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24.

Sotto tale profilo è, perciò, necessario che la sentenzacassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad unnuovo esame della controversia applicando il seguente principiodi diritto: «ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi alambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbianoun rapporto professionale con Istituti che, come i CentriAntidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessario chegli accordi per la regolamentazione del rapporto professionalerecepiscano le norme dell’[OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovveNurmoe rco hdi era ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026se ne accerti in concreto l’applicazione».25.

In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto quanto al primo, al secondo, al terzo, al quarto eal sesto motivo nei limiti innanzi specificati, restando assorbitol’esame delle censure mosse con il quinto motivo, e la sentenzacassata in relazione alle censure accolte; deve pertanto disporsirinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizioneprocederà ad un nuovo esame della controversia alla luce deiprincipi sopra esposti.

Alla Corte di merito è demandata anchela regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -934 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 10814/2025avverso la sentenza n. 3854/2024 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026ROMA, depositata il 12/11/2024 R.G.N. 1924/2023;Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello diAssociazione [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] diMalta (dora innanzi ACISMOM) confermando la sentenza diprimo grado, di accoglimento (parziale) del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], medico dermatologo presso le struttureambulatoriali dell’ACISMOM, con incarico di collaborazionelibero professionale dal maggio 1991, volto ad accertarel’obbligo dell’Associazione a versare i contributi in suo favorepresso il [OSCURATO:PERSONA] ENPAM per tutto il periodo di lavoro,ovvero la condanna al risarcimento del danno equivalente agliimporti necessari per la costituzione di una rendita vitalizia exart. 2116 c.c., o nella misura della differenza tra il trattamentoprevidenziale spettante e la inferiore somma conseguente allasua omissione. L’Associazione riteneva sufficiente il versamentopresso il Fondo di Previdenza Generale ENPAM per i mediciesercenti la libera professione, non essendo la ricorrentespecialista in regime di convenzione con il SSN bensì titolare diincarico libero professionale, senza obbligo di versamento alNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’obbligo nei limiti della prescrizione.Il tribunale ha accolto la domanda del professionistacondannando ACISMOM a versare i contributi al Fondo SpecialeENPAM limitatamente alle pretese non prescritte (dal 1/10/2016al 27/8/2021, data del deposito del ricorso), rilevando che l’art.48 L.833/78 garantisce “uniformità di trattamento economico enormativo del personale sanitario a rapporto convenzionale” ela regolamentazione del trattamento previdenziale dei mediciconvenzionati affidata ai Regolamenti dei Fondi di Previdenza dicui al DM 15/10/76, tra cui ENPAM; ha ritenuto che è previstal’iscrizione al Fondo di previdenza generale di tutti i medici liberiprofessionisti aventi rapporto professionale con gli Istituti delSSN operanti negli ambulatori da questi gestiti, e che laregolamentazione riguarda tutti i medici ambulatoriali cheoperano nell’ambito del SSN a prescindere dalla natura del lororapporto; ha considerato che l’attività di ACISMOM eraeffettuata in convenzione con il SSN o comunque equiparata agliistituti operanti in tale ambito, e quindi riconducibile agli “istitutidel [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati”individuati dal regolamento ENPAM di fini della coperturaprevidenziale; trattasi di attività equipollente e coordinata conle strutture del SSN, che trova decisivo riscontro nell’art. 41 co.3L. 833/78 per il quale “i rapporti delle USL competenti perterritorio con il [OSCURATO:PERSONA] militare di Malta, sono regolatida apposite convenzioni”, nonché nelle lettere di incarico liberoprofessionale succedutesi continuativamente per collaborazioneprofessionale; in concreto risultava che la richiedente avesselavorato presso Ospedale S. [OSCURATO:PERSONA] nella media di 3volte settimanali, era stata inserita nella turnistica, operando inNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026un contesto lavorativo identico a quello dei suoi collNeugmherio dii nra ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026regime di convenzionamento.Avverso detta sentenza l’ACISMOM proponeva appellosostenendo che l’art. 48 si riferisce ai medici in regimeconvenzionale il cui rapporto è disciplinato dalla contrattazionecollettiva come attività convenzionale in regime diparasubordinazione, restandone esclusi i rapporti di lavoroindeterminato e i liberi professionisti; in sostanza, la disciplinadel fondo speciale ENPAM si applicherebbe ai soli mediciconvenzionati di cui all’art. 48.La Corte territoriale ha respinto l’appello ritenendo che l’obbligocontributivo non si fonda sulla presenza di una convenzione tramedico e struttura sanitaria regolato dall’art. 48, ma si originadalla circostanza che il medico presta un’attività del serviziosanitario nazionale, nel quale è inserito. Nel regolamento delrapporto professionale con gli istituti del SSN comunquedenominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”,donde la onnicomprensività del termine ‘Rapporti professionali’,per la quale rileva non la convenzione del singolo medico ma laconvenzione con il SSN dell’ente in cui il medico opera. Inoltrela disciplina del Regolamento ENPAM risale ad epocaantecedente alla istituzione nel 1978 della figura del medicoconvenzionato. ACISMOM, ente pubblico dell’ordinamento diMalta, è anche gestore di strutture sanitarie nell’ordinamentoitaliano che si inseriscono nel SSN, è un ente facente parte delsistema sanitario nazionale ed è soggetto all’ordinamentosanitario statale o regionale; all’uopo rammenta quanto indicatoin sent. Cass. n. 3360/92 sulla ricostruzione storica dell’ente esulle convenzioni con lo Stato italiano in base all’art. 41 L. n.833Numero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026del 1978, sicché non occorre alcuna procedura di equipaNruamzeiroo dni era ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026o accordo tra ACISMOM e Stato italiano per l’inserimento nelSSN; per altro verso, l’equiparazione agli enti di diritto pubblicoitaliano è stata affermata in altre pronunce della Suprema Corte(Cass. n. 2755, 2756, 2847 del 2006). La Corte d’appello rilevaanche l’esistenza di un Accordo con Ordine di Malta del21/12/2000 ratificato con L. 157/2003, in applicazione dell’art.4 co.13 d.lgs. 502/92, per il quale l’attività svolta dalleistituzioni dell’Ordine è posta su un “piano identico” allestrutture sanitarie pubbliche italiane ed i medici dipendenti diACISMOM sono equiparati ai dipendenti del SSN (Cass.21734/2015). Infine, ha sottolineato che in base ai Regolamentidell’ENPAM anche per i medici in rapporto libero professionalecon enti in convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertatoche, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre infavore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitarionazionale di cui i CAD ([OSCURATO:PERSONA]) dell’ACISMOM fannoparte e dunque sono equiparati con il loro personale agli entipubblici ospedalieri anche a livello previdenziale.3. Avverso detta sentenza l’ACISMOM ha proposto ricorso percassazione articolando sei strumenti di impugnazione. TancrediNella si è costituita con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione. L’ENPAM è rimasto intimato.4. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte in vistadell’udienza pubblica di discussione chiedendo l’accoglimentodel ricorso.5. La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.Numero registro generale 10814/20256. All’udienza pubblica del 24/02/2026, ascoltati ilN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026rappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilData pubblicazione 17/06/2026Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dei principi del diritto internazionale, dell’art. 4,comma 13, del d.lgs. n. 502/92 della L. n. 157/03 per avere igiudici dell’appello ritenuto applicabili all’ACISMOM, in virtù diuna affermata equiparazione dell’Associazione agli enti di dirittopubblico italiano, non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, ma anchetutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi CollettiviNazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN,pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento daparte dell’odierna ricorrente per cassazione.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione del DPCM 16 ottobre 1987, dell’art. 4, co. 13, deld. lgs. n. 502/92 e della L. n. 157/03, per avere la sentenzaimpugnata, nella parte in cui applica erroneamente i principidelle citate disposizioni normative, confuso l’equiparazionedell’attività resa dalle strutture ACISMOM in ambito sanitariocon l’equiparazione al personale del SSN del personaleoperante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie dell’odiernaricorrente.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/78 e dell’art. 39 Cost.,del DPR n.316/1990, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015,per avere la Corte d’appello condannato l’ACISMOM alNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026pagamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] ENPAM, ritNeunmeerno ddi ora ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026applicabile all’odierna ricorrente per cassazione, per la parteprevidenziale, le previsioni degli [OSCURATO:PERSONA] pergli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC([OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacatidei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivogliamandato dell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dei RegolamentiENPAM del 1976 e del 1983, per avere la Corte territorialeritenuto che l’obbligo contributivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] gli [OSCURATO:PERSONA] riguardi tutti i liberiprofessionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSNe non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 L. n.833/78, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo diapplicazione del citato obbligo.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost.;violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimentoall’art. 101 c.p.c. per avere la Corte territoriale ricondotto, nellasentenza impugnata, il rapporto di lavoro del professionista airapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n. 833/78,sebbene tale questione non fosse mai stata sollevata dalle partinel corso del giudizio, con conseguente violazione del diritto didifesa dell’odierna ricorrente per cassazione.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978, degli artt. 17, 18,Numero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/202619, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 del Regolamento del FoNunmderoo ddi ria ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026previdenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM. Si censura lasentenza per aver erroneamente ricondotto il rapporto di lavoroin esame ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della L. n.833/1978, in violazione dello stesso articolo 48, e delleprevisioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.7. Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate in ricorso siano infondati. Le censure sonoben individuate e specifiche rispetto ai profili denunciati, né puòdirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allagiurisprudenza già formatasi di questa Corte che, peraltro, si èoccupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente e diprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.8. Tanto premesso il primo, il secondo, il terzo, il quarto e ilsesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente a cagionedei collegamenti che presentano per la complessiva soluzionedella controversia, devono essere accolti nei limiti di seguitoesposti.9. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.Numero registro generale 10814/20259.1. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimentoN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalleData pubblicazione 17/06/2026istituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti suun identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubblicheitaliane. Essi non appartengono né all'amministrazione pubblicané alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggettidel sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato conla previsione della regolamentazione, mediante accordiinternazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutturesanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività delservizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass.s.u. n. 11513 del 2012).9.2. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificatocon la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, citatonel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamenteriaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazionecon il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il potereNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026di vigilanza e di sorveglianza degli organismi pNuubmebroli dci ir,a ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026rimodellato alla stregua del decentramento dellaprogrammazione e dei livelli di operatività (Cass. S.U. ult. cit.).9.3. Date queste premesse non può in via preliminarecondividersi la doglianza spiegata sotto il primo motivo con laquale si criticano i giudici dell’appello per avere ritenutoapplicabili all’ACISMOM non solo l’art. 48 della L. n. 833/78, maanche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli AccordiCollettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatorialidel SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto direcepimento da parte dello stesso ricorrente. Sotto questoprofilo, la doglianza di violazione e/o falsa applicazione deiprincipi del diritto internazionale, benvero neppure specificatinei riferimenti che si assumono violati, non coglie nel segno.L’immunità dalla giurisdizione italiana dell’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta(ACISMOM) attiene ai rapporti rivolti alla realizzazione di finalitàistituzionali, non in relazione alle attività di assistenza sanitariae ospedaliera laddove, come osservato dalla sentenza Cass. SUn.960/1989, tale immunità è esclusa qualora questa attività siinserisca nell’ambito del SSN e va affermata la giurisdizione delgiudice italiano, non vertendosi in un rapporto di lavoroCass. 489/1999); ed è stato anche precisato (Cass. SU2755/06) che l’attività svolta sul territorio nazionale dellestrutture sanitarie della ACISMOM “è regolata sul pianointernazionale, da epoca antecedente al d.lgs. n.502 del 1992,dagli accordi realizzati tra lo Stato italiano e l'Ordine” allastregua dei quali le istituzioni dell’Ordine, per le attività svoltenel quadro dell’assistenza sanitaria nazionale, “sono poste su unidentico piano rispetto alla P.A. sanitaria italiana” e, a seguitoNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026dell'entrata in vigore del d.lgs. n.502 del 1992, “questo Nausmseerot dti ora ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026normativo si è sviluppato con la previsione dellaregolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attivitàsvolta dalle strutture sanitarie dello SMOM secondo i ‘criteri diintegrazione’ con l'attività dell'amministrazione sanitariaitaliana, indicati nello stesso provvedimento legislativo”; per lagiurisdizione del giudice italiano si veda anche Cass. S.U.n.18481/2010. Pertanto, non si ravvisa nella materia in esamealcuna violazione dei principi di diritto internazionale stantel’accordo del 2000 ratificato con L.157/2003 come già innanzirilevato.10. Va ulteriormente osservato che nella loro attività i CAD siavvalgono di personale in regime di subordinazione - per il qualesono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante ladetta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico(cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734) e anche di liberi professionistineppure legati da un rapporto convenzionale.11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, comel’odierno controricorrente, abbiano lavorato negli anni senzavincolo di esclusività e siano stati pagati a fronte dellapresentazione di fattura, l’Associazione abbia versato icontributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAMper i medici libero professionisti.12. Occorre stabilire se invece fosse tenuto al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondodi previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaNumero registro generale 10814/2025loro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuiN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diData pubblicazione 17/06/2026convenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviil rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delRegolamento Enpam in atti).14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833”.15. Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 delNumero registro generale 10814/20251978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutiN umero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 20344/2026anche libero professionali.Data pubblicazione 17/06/202616. Ritiene il Collegio che dell’espressione «rapportoprofessionale» debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17. Come più sopra ricordato le strutture gestitedall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutturesanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli «altri istituti» i cuimedici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale «semprechégli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale» di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art.1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favoredegli specialisti ambulatoriali). Si tratta di strutture che, comedetto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutturesanitarie pubbliche italiane, non appartenendoall'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sonoequiparate ai soggetti del sistema pubblico.18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da«altri istituti» è possibile l’iscrizione al Fondo – previa deliberadel [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM su conforme parere delComitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medicosia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026incompatibilità al conferimento di incarichi in convenzionNeum eer ot dri ara ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026queste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente(Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19. Coerentemente anche la misura dei contributi e lemodalità del loro versamento è demandata poi alla disciplinadettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. èstabilita la misura dei contributi – 13 % a carico dell’Azienda e9% a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cuivanno calcolati).19.1. Va, peraltro, rilevata l’infondatezza del terzo motivo diricorso sotto il circoscritto profilo della eccepita inapplicabilitàdegli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatorialiin ragione della carenza di mandato dell’ACISMOM alla SISACquale firmataria per la componente datoriale; in proposito varilevato che, oltre alla novità della questione di cui non v’ètraccia nei motivi di appello come riportati nella narrativa dellaimpugnata sentenza, la questione non si confronta con lapronuncia che aveva ritenuto esistente l’obbligo contributivo inbase alla norma regolamentare ENPAM ed al carattere uniformedel trattamento economico e normativo ex art. 48 L. 833/78,nonché in base alla equiparazione agli istituti che operano nelSSN nel cui ambito lo specialista aveva prestato attività.20. Al fine della individuazione dell’obbligo, poi, non è decisivala circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026siano essi legati da un regime di convenzionamentoN ucmoerno di iral ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026Servizio [OSCURATO:PERSONA].21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CADa determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23. Tale accertamento è mancato. La sentenza impugnata siè mossa, infatti, nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24. Sotto tale profilo è, perciò, necessario che la sentenzacassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad unnuovo esame della controversia applicando il seguente principiodi diritto: «ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi alambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbianoun rapporto professionale con Istituti che, come i CentriAntidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessario chegli accordi per la regolamentazione del rapporto professionalerecepiscano le norme dell’[OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 10814/2025Numero sezionale 934/2026cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovveNurmoe rco hdi era ccolta generale 20344/2026Data pubblicazione 17/06/2026se ne accerti in concreto l’applicazione».25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto quanto al primo, al secondo, al terzo, al quarto eal sesto motivo nei limiti innanzi specificati, restando assorbitol’esame delle censure mosse con il quinto motivo, e la sentenzacassata in relazione alle censure accolte; deve pertanto disporsirinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizioneprocederà ad un nuovo esame della controversia alla luce deiprincipi sopra esposti. Alla Corte di merito è demandata anchela regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris