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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22240/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1954avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibilii ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati chiamati a rispondere delreato di bancarotta fraudolenta documentale, nelle rispettive qualità diamministratore di fatto e amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA],dichiarata fallita il 24 luglio 2014.Con sentenza pronunciata il 21 novembre 2022 all’esito di giudiziodibattimentale, il Tribunale di Torino, previa riqualificazione del fatto comebancarotta semplice documentale, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.La Corte di appello di Torino, investita dell'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto a disporre una rinnovazione istruttoria attraverso nuovaaudizione della curatrice del fallimento (dottoressa [OSCURATO:PERSONA]), nonchémediante esame del consulente tecnico nominato dal Pubblico ministero nelprocedimento penale n. 23096/23 mod. 21 (dottor [OSCURATO:PERSONA]).Con la sentenza impugnata la Corte distrettuale, in riforma della sentenza diprimo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili deldelitto di bancarotta fraudolenta documentale loro originariamente ascritto.2.

Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i difensori, esponendo imotivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa nove motivi.3.1.

Il primo denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza.La condanna, sebbene formalmente riferita al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, poggia in realtà, secondo la difesa, su condotte distrattive maicontestate.Il vizio risulta aggravato dalla mancata individuazione di riferimenti temporalicerti; la sentenza richiama, in modo promiscuo e indifferenziato, dati anteriori al2012, successivi al 2012, nonché a esercizi prossimi al fallimento o posteriori adesso, senza chiarire: in quale momento sarebbe stata posta in essere la condottatipica di occultamento, distruzione, irregolare tenuta delle scritture; in qualespecifico periodo si sarebbe concretata l'impossibilità di ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari; quale sarebbe il tempus commissi delictirilevante ai fini dell'imputazione.3.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullanatura dell'attività svolta dalla fallita.Il difensore assume che l'attività di formazione professionale svolta da [OSCURATO:SOCIETA] ha natura eminentemente pubblicistica, è regolata da procedureamministrative, pertanto non può essere ricondotta a una attività imprenditoriale,né può soggiacere a categorie proprie dell'impresa commerciale.3.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nellaricostruzione della crisi d'impresa e nella deduzione dell'elemento soggettivo.La sentenza impugnata ricostruisce la crisi di [OSCURATO:SOCIETA] come fenomenoendogeno imputabile a scelte gestionali, omettendo l'esame di fatti storici decisivi,ritualmente allegati dalla difesa, concernenti i mancati rimborsi pubblici, la perditadegli accreditamenti e l'arresto forzato dell'attività.3.4.

Il quarto motivo è incentrato su violazione di legge e vizio di motivazionein punto di attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto.Gli elementi individuati dalla Corte di appello sono irrilevanti e non conducenti.3.5.

Il quinto contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi del reato dibancarotta fraudolenta documentale.La Corte di appello non indica in maniera specifica quali scritture sonoeffettivamente mancanti e a quali periodi vada riferita la condotta; neppuredimostra l'impossibilità oggettiva di ricostruire il patrimonio e il volume degli affari;non tiene conto che le scritture contabili sono state regolarmente tenute sinoall'esercizio 2011, che la successiva documentazione, "integralmente sequestrata"dalla Guardia di Finanza, è stata consegnata alla curatela del fallimento.3.6.

Il sesto, il settimo e il nono motivo denunciano vizio di motivazione sullaconfigurabilità dell'elemento soggettivo in ragione: della erronea individuazionedella causa del fallimento non riconducibile ai debiti verso l'INPS; del recepimentoacritico della consulenza tecnica del dottor [OSCURATO:PERSONA]; dell'assenza di unaccertamento su condotte intrinsecamente fraudolente.3.7.

L'ottavo verte sull'omesso esame dei fatti storici decisivi e sul"travisamento del nesso causale della crisi di impresa".4. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.4.1.

Il primo eccepisce l'inosservanza del principio di correlazione tra accusae sentenza, per ragioni analoghe a quelle esposte con il primo motivo del ricorsoLoiodice.4.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del doloche connota la fattispecie di reato in contestazione.Le scritture contabili sono state regolarmente tenute sino al 2012, da quelmomento sono state abbandonate perché la società è stata travolta dal debitoverso l'INPS e lasciata quindi inattiva.L'omessa tenuta della contabilità è imputabile a mero titolo di colpa, comeritenuto dal Tribunale, e non a una scelta consapevole e volontaria come inveceritenuto, immotivatamente, dalla Corte di appello.La difesa rimarca poi che [OSCURATO:PERSONA] era un mero prestanome e che, pertanto,sarebbe stato necessario verificare, sotto questo specifico aspetto, il coefficientepsicologico allo stesso riferibile.3.

I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattatiin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria di replica,volta a contrastare la richiesta di inammissibilità del ricorso formulata dalla partepubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati.2.

In via preliminare va segnalato che l'intera struttura motivazionale dellasentenza impugnata soffre di un errore di impostazione, poiché si richiama alprincipio della integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado (cfr. pag. 4),che, però, vale per l'ipotesi di "doppia conforme", ma non può attagliarsi al casoin esame in cui la decisione di proscioglimento di primo grado è stata "ribaltata"in condanna dal giudice di appello.Vige, semmai, una regola esattamente opposta a quella proclamata dallaCorte distrettuale.

Secondo ius receptum, il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di fissare le linee portanti delproprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piùrilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato (per tutte Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231679).

Non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione delcompendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimentoimpugnato (tra le altre Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito precisati.3.1.

Sono infondate le censure imperniate sulla natura dell’attività,asseritamente non commerciale ma di matrice pubblicistica, svolta dalla fallita.Al riguardo è sufficiente ricordare che viene in rilievo il fallimento di unasocietà a responsabilità limitata, dunque di un ente al quale gli stessi proprietarihanno ritenuto di assegnare, anche formalmente, natura di impresa commerciale,svolta in forma collettiva.In ogni caso vale il principio per cui il giudice penale, investito del giudiziorelativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267,non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presuppostooggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerentialle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.3.2.

Sono fondati, invece, i motivi strettamente inerenti ai caratteri dellafattispecie delittuosa oggetto di condanna attinti dai principi di seguitoanaliticamente esposti, con la precisazione che solo quelli sono i principi rilevanti,mentre gli altri, pur introdotti con il ricorso, attengono ad aspetti non pertinenti.Tra questi ultimi, ad esempio, va annoverato il tema del nesso eziologico tracondotta e fallimento, che tocca un profilo estraneo alla struttura della fattispecieincriminatrice.Per cogliere le problematiche in rilievo occorre muovere dall’analisi deglielementi costitutivi dei reati puniti dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.Tale norma, infatti, contempla due autonome fattispecie delittuose, che sidifferenziano, oltre che per la natura delle condotte incriminate, anche per ladiversa struttura dell'elemento soggettivo (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza).La prima fattispecie (c.d.

“specifica”) consiste nella sottrazione o distruzioneo falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiedeil dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.

A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolospecifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie daquella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentaleprevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).L’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) puòessere anche “parziale” e tale nozione ricomprende, oltre alla mancata istituzionedi uno o più libri contabili, anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libricontabili che però sono stati “lasciati in bianco”.La seconda fattispecie (c.d.

“generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita.

Questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Quanto alla “falsificazione”, che in apparenza sembra connotare entrambe lefattispecie, va tracciata la seguente linea di demarcazione: la condotta difalsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarottadocumentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, maconsiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile giàdefinitivamente formata.

La condotta integrante la fattispecie di bancarottadocumentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologicocontestuale alla tenuta della contabilità.

In altri termini, l’annotazione originaria didati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dativeri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descrittedalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) leggefall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, va precisato che rientra nella ipotesi “a dologenerico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consistanon nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente, per tale ragione è richiesta unaspecifica direzione della volontà.In siffatta ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.Va ulteriormente precisato che le due diverse fattispecie possono convivere,in relazione non alla medesima condotta (rispetto alla quale si pongono in rapportodi alternatività), ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo.3.3.

Nel caso in rassegna gli esiti delle scansioni processuali presentanosignificative peculiarità.3.3.1.

Le problematiche insorte sono frutto della modalità attraverso cui èstata congegnata la contestazione, molto distante dal modello, imperniato suiprincipi di chiarezza e precisione, disegnato dal codice di rito.Il capo di imputazione è strutturato in maniera estremamente generica, poichési limita a riprodurre il mero dato letterale della disposizione incriminatrice:«imputati del reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall, perché, nellequalità rispettivamente rivestite nella [OSCURATO:SOCIETA]., società dichiarata fallita dalTribunale di Torino con sentenza del 24 luglio 2024, con lo scopo di recare a sé oad altri un ingiusto profitto “o” di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano,distruggevano o falsificavano, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili,o li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio odel movimento degli affari, cosicché cagionavano un deficit fallimentare pari adeuro 959.623,97, interamente non giustificato contabilmente».Come è agevole rilevare, l’editto accusatorio non contiene alcuna descrizionedello specifico fatto storico, inteso come accadimento naturalistico, oggetto diaddebito: non indica quali scritture contabili sarebbero mancanti (nel caso dellabancarotta specifica); non precisa quali scritture contabili esistenti sarebbero statefalsificate e su cosa e come sarebbe stata realizzata la falsificazione (nel caso dellabancarotta generale).L’unico riferimento concreto riguarda l’ammontare del passivo, vale a dire undato, rappresentato come “evento” del reato, non pertinente alla struttura dellafattispecie.A fronte di tale indeterminatezza, il processo non ha conosciuto alcuno deirimedi funzionali, progressivamente diversificati alla luce dei plurimi interventidella Corte costituzionale, volti a garantire l'effettività del principio di necessariaaderenza del fatto storico all'imputazione formulata (cfr. sul punto Sezioni Uniten. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella).Invero non si è registrato alcun intervento da parte del giudice per l’udienzapreliminare, il quale non si è avvalso del meccanismo delineato dalla citatapronuncia delle Sezioni Unite Battistella (l’udienza preliminare è stata celebrata indata anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022).Tale situazione si è tradotta nella nullità (definita “relativa” dalle Sezioni UniteBattistella, cfr. § 6, pag. 7) del decreto che dispone il giudizio, vizio mai eccepito,però, dalle difese.L’imputazione è rimasta immutata anche nel corso del giudizio dibattimentaledi primo grado, dato che il Pubblico ministero non ha fatto ricorso ai poteri diintegrazione e modificazione riconosciuti dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.Di conseguenza il processo è proseguito e si è concluso sulla basedell’imputazione originaria.3.3.2.

Soltanto nel momento finale della decisione si è registrato un interventodel giudice diretto ad assicurare la corrispondenza dell'imputazione a quantoemergente dagli atti, così da rendere il processo rispondente, almeno nel suoepilogo, all’esigenza insopprimibile di garanzia del diritto di difesa dell'imputato edell'effettività del contraddittorio.La sentenza di primo grado — dovendo necessariamente calare lacontestazione sulle emergenze presenti agli atti del fascicolo (in sostanza lerelazioni del curatore ex art. 33 legge fall. definite, a pagina 2 della sentenza diprimo grado, “elaborati modesti sotto ogni punto di vista”) — ha individuato il fattostorico oggetto del processo nell’omessa tenuta della contabilità dal 2012 fino alladata del fallimento.Quindi ha valutato la riconducibilità di quel fatto all’ipotesi di bancarottafraudolenta documentale c.d. specifica (sciogliendo così l’alternativa insita nelcapo di imputazione), rispetto alla quale ha escluso la sussistenza dell’elementosoggettivo così ragionando: “se veramente gli imputati avessero inteso conseguireun profitto ingiusto, ovvero nuocere ai creditori, essi avrebbero soppresso lescritture relative agli anni 2007/2011, cioè agli anni in cui, con le due onlus inpiena attività, erano stati incamerati i fondi regionali ed era stata commessa lasopra descritta fraudolenta evasione contributiva/fiscale” (pag. 7 sentenza diprimo grado).Il Tribunale ha ravvisato, dunque, gli estremi del meno grave delitto dibancarotta documentale semplice, che ha dichiarato estinto per prescrizione.Ne consegue che, a fronte di una contestazione del tutto generica, il Tribunale,in base agli atti conosciuti e conoscibili dalla difesa, ha provveduto alla“determinazione” del fatto storico.In altre parole, la pronuncia di primo grado ha tracciato il perimetro precisodel thema decidendum circoscrivendolo all’omessa tenuta della contabilità dal2012 alla data del fallimento.La conclusione non pregiudica i poteri del Pubblico ministero, il quale avrebbepotuto fare ricorso alle facoltà integrative e modificative previste dal codice di rito,anche, eventualmente, per calibrare la contestazione sulle emergenzedibattimentali.

Ciò non ha fatto, quindi, in sostanza ha accettato di rimettersitotalmente al giudizio del Tribunale.Con questa precisa consapevolezza, vanno valutati i successivi sviluppiprocessuali, e ciò anche nell’ottica del principio ineludibile, fissato a livellosovranazionale, della prevedibilità delle decisioni.3.3.3.

Nel proporre appello il Procuratore generale ha criticato la decisione dinon riconoscere il dolo specifico per le condotte ascrivibili alla bancarottafraudolenta documentale specifica (unica esaminata dal Tribunale) e ha ipotizzatoanche la possibile configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentalegenerica.La parte pubblica non ha devoluto alcuna questione della delimitazione delthema decidendum e non ha sollevato specifica contestazione sulla determinazionedel fatto così come fissato dal Tribunale.Discende che si è consolidato, per il formarsi di una preclusione sul punto,l’oggetto del processo riferito al fatto storico dell’omessa tenuta della contabilitàdal 2012 alla data del fallimento.Va affermato, dunque, il principio secondo cui nel caso di decreto che disponeil giudizio concernente un fatto indeterminato, qualora la difesa non ne eccepiscala nullità e il Pubblico ministero, nel corso del processo, non eserciti i poteriintegrativi e modificativi attribuitigli dall’ordinamento, l’oggetto del processorimane determinato e delimitato dalla sentenza di primo grado sulla scorta deglirispetto del principio di prevedibilità delle decisioni.

Eventuali omissioni o illogicitàdella motivazione rispetto alla fattispecie contestata, così intesa e delimitata,possono essere dedotte dall’interessato solo con censure specifiche.3.3.4.

Sviluppando questi rilievi, si ottiene che la cognizione del giudice diappello poteva (e doveva) essere circoscritta solo al “fatto” (inteso comeaccadimento naturalistico) indicato dal Tribunale, non potendosi estendere a fattistorici diversi e ulteriori eventualmente introdotti da prove assunte nel giudizio diappello (come, ad esempio, l’eventuale falsificazione della contabilità formalmentetenuta fino al 2012).La sentenza della Corte di appello, qui impugnata, non lascia comprenderequali siano gli elementi fattuali posti a base della decisione.Difatti, dopo aver ripercorso le emergenze probatorie (arricchitesi in appellodell’esame di un consulente tecnico del pubblico ministero), la decisione affermache l’omessa tenuta della contabilità sin dal gennaio 2012 - “che faceva seguito auna tenuta tutt’altro che trasparente già negli anni precedenti”- è sorretta dallavolontà di occultare le distrazioni, ma anche “sul piano più generale [dalla volontà]di non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita,per il quale, come correttamente sostenuto dall’appellante, si richiede il solo dologenerico” (cfr. pag. 6).In tal modo, sotto il profilo processuale, non si evince se il limite cognitivo siastato rispettato o meno.Sotto il profilo sostanziale, risulta, comunque, un errore nell’applicazione dellenorme, poiché la Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mistaalternativa della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma primo, n. 2,legge fall., ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima,trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima.3.4.

Dal complesso degli argomenti esposti discende la fondatezza, nei terminisopra chiariti, del quinto, sesto, settimo e nono motivo di ricorso, che attengonoagli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta documentale.È fondato anche il quarto motivo, incentrato sulla contestazione della qualificadi amministratore di fatto, dato che, a fronte del proscioglimento di primo grado,il giudice di appello avrebbe dovuto affrontare il tema, senza darlo per assodatocome invece ha fatto.Sono infondati il secondo, il terzo e l’ottavo motivo in quanto involgenti aspettinon pertinenti al thema decidendum.Rimane assorbito il primo motivo, dato che, per stabilire se si sia verificata omeno una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorreprima aver compreso quale sia la condotta interessata dalla pronuncia di condannaassunta dal giudice di appello.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito precisati.4.1.

Il secondo motivo è fondato per le medesime considerazioni già espostenell’esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il primo è assorbito per le stesse ragioni.4.2.

Il secondo motivo è fondato anche nella parte in cui lamenta vizioargomentativo sul coefficiente psicologico riferibile al prestanome.4.2.1.

La Corte di appello non analizza la veste assunta da ciascun imputato e,come non si è preoccupata di indicare gli elementi dimostrativi del ruolo diamministratore di fatto ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], neppure si perita di enucleare icaratteri di quello in concreto assunto dall’amministratore formale [OSCURATO:PERSONA].Nel caso in cui alla qualifica di amministratore di diritto non dovesserocorrispondere i relativi poteri, sorge la questione indicata in esordio, che deveessere affrontata secondo le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte (cfr.per tutte Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]).4.2.2.

È pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria nonconsenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt.216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altriè il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta econservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017,Pastechi, Rv. 271754).

Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri inconcreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano difatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilaresull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dallaresponsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020,Marelli, Rv. 280133).Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità perl'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettantoautomaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotteincriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta edell'integrazione dell'elemento materiale del reato.

Ed è questo il sensodell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di legittimitàche richiede la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concretadella consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altriun ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti alprincipio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez.5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013,dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, nonmassimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5,n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in unaunità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario chel’amministratore formale nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato siaconsapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante, decidadi non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitareche ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 –01).Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della caricacostituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per lasussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze incui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologicotipico.

Ma, per l'appunto, solo l'analisi delle circostanze concrete del fatto puòrestituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compitodel giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specificheragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratoreformale abbia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nellarealizzazione del reato4.2.3.

Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deveconvenirsi con il ricorrente sul fatto che la motivazione della sentenza trascuracompletamente il tema.5.

Discende l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Il giudice di rinvio dovrà porre rimedio agli errori e alle lacune motivazionalidella sentenza qui impugnata.E se ritenesse di dover riformare la decisione di proscioglimento assunta dalTribunale — previa rinnovazione istruttoria alle condizioni previste dall’art. 603,comma 3-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020, dep. 2021,Marino, Rv. 280257 - 01) — dovrà: chiarire il ruolo assunto da ciascun imputato;indicare in maniera specifica le condotte che si ritengono dimostrate nelcircoscritto ambito fattuale definito dal Tribunale; raccordare i fatti oggetto diprova alle specifiche fattispecie di reato; individuare gli elementi sintomatici deldolo specifico (nel caso venga ritenuta l’ipotesi della bancarotta fraudolentadocumentale c.d. specifica), confrontandosi, su questo punto, con le ragioni (diesclusione dell’elemento soggettivo) espresse dal Tribunale; esaminarel’eventuale posizione di prestanome di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi del relativocoefficiente psicologico.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1954avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibilii ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati chiamati a rispondere delreato di bancarotta fraudolenta documentale, nelle rispettive qualità diamministratore di fatto e amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA],dichiarata fallita il 24 luglio 2014.Con sentenza pronunciata il 21 novembre 2022 all’esito di giudiziodibattimentale, il Tribunale di Torino, previa riqualificazione del fatto comebancarotta semplice documentale, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.La Corte di appello di Torino, investita dell'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto a disporre una rinnovazione istruttoria attraverso nuovaaudizione della curatrice del fallimento (dottoressa [OSCURATO:PERSONA]), nonchémediante esame del consulente tecnico nominato dal Pubblico ministero nelprocedimento penale n. 23096/23 mod. 21 (dottor [OSCURATO:PERSONA]).Con la sentenza impugnata la Corte distrettuale, in riforma della sentenza diprimo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili deldelitto di bancarotta fraudolenta documentale loro originariamente ascritto.2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i difensori, esponendo imotivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa nove motivi.3.1. Il primo denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza.La condanna, sebbene formalmente riferita al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, poggia in realtà, secondo la difesa, su condotte distrattive maicontestate.Il vizio risulta aggravato dalla mancata individuazione di riferimenti temporalicerti; la sentenza richiama, in modo promiscuo e indifferenziato, dati anteriori al2012, successivi al 2012, nonché a esercizi prossimi al fallimento o posteriori adesso, senza chiarire: in quale momento sarebbe stata posta in essere la condottatipica di occultamento, distruzione, irregolare tenuta delle scritture; in qualespecifico periodo si sarebbe concretata l'impossibilità di ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari; quale sarebbe il tempus commissi delictirilevante ai fini dell'imputazione.3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sullanatura dell'attività svolta dalla fallita.Il difensore assume che l'attività di formazione professionale svolta da [OSCURATO:SOCIETA] ha natura eminentemente pubblicistica, è regolata da procedureamministrative, pertanto non può essere ricondotta a una attività imprenditoriale,né può soggiacere a categorie proprie dell'impresa commerciale.3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nellaricostruzione della crisi d'impresa e nella deduzione dell'elemento soggettivo.La sentenza impugnata ricostruisce la crisi di [OSCURATO:SOCIETA] come fenomenoendogeno imputabile a scelte gestionali, omettendo l'esame di fatti storici decisivi,ritualmente allegati dalla difesa, concernenti i mancati rimborsi pubblici, la perditadegli accreditamenti e l'arresto forzato dell'attività.3.4. Il quarto motivo è incentrato su violazione di legge e vizio di motivazionein punto di attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto.Gli elementi individuati dalla Corte di appello sono irrilevanti e non conducenti.3.5. Il quinto contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi del reato dibancarotta fraudolenta documentale.La Corte di appello non indica in maniera specifica quali scritture sonoeffettivamente mancanti e a quali periodi vada riferita la condotta; neppuredimostra l'impossibilità oggettiva di ricostruire il patrimonio e il volume degli affari;non tiene conto che le scritture contabili sono state regolarmente tenute sinoall'esercizio 2011, che la successiva documentazione, "integralmente sequestrata"dalla Guardia di Finanza, è stata consegnata alla curatela del fallimento.3.6. Il sesto, il settimo e il nono motivo denunciano vizio di motivazione sullaconfigurabilità dell'elemento soggettivo in ragione: della erronea individuazionedella causa del fallimento non riconducibile ai debiti verso l'INPS; del recepimentoacritico della consulenza tecnica del dottor [OSCURATO:PERSONA]; dell'assenza di unaccertamento su condotte intrinsecamente fraudolente.3.7. L'ottavo verte sull'omesso esame dei fatti storici decisivi e sul"travisamento del nesso causale della crisi di impresa".4. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.4.1. Il primo eccepisce l'inosservanza del principio di correlazione tra accusae sentenza, per ragioni analoghe a quelle esposte con il primo motivo del ricorsoLoiodice.4.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del doloche connota la fattispecie di reato in contestazione.Le scritture contabili sono state regolarmente tenute sino al 2012, da quelmomento sono state abbandonate perché la società è stata travolta dal debitoverso l'INPS e lasciata quindi inattiva.L'omessa tenuta della contabilità è imputabile a mero titolo di colpa, comeritenuto dal Tribunale, e non a una scelta consapevole e volontaria come inveceritenuto, immotivatamente, dalla Corte di appello.La difesa rimarca poi che [OSCURATO:PERSONA] era un mero prestanome e che, pertanto,sarebbe stato necessario verificare, sotto questo specifico aspetto, il coefficientepsicologico allo stesso riferibile.3. I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattatiin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria di replica,volta a contrastare la richiesta di inammissibilità del ricorso formulata dalla partepubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.2. In via preliminare va segnalato che l'intera struttura motivazionale dellasentenza impugnata soffre di un errore di impostazione, poiché si richiama alprincipio della integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado (cfr. pag. 4),che, però, vale per l'ipotesi di "doppia conforme", ma non può attagliarsi al casoin esame in cui la decisione di proscioglimento di primo grado è stata "ribaltata"in condanna dal giudice di appello.Vige, semmai, una regola esattamente opposta a quella proclamata dallaCorte distrettuale. Secondo ius receptum, il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di fissare le linee portanti delproprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piùrilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato (per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231679). Non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione delcompendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimentoimpugnato (tra le altre Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito precisati.3.1. Sono infondate le censure imperniate sulla natura dell’attività,asseritamente non commerciale ma di matrice pubblicistica, svolta dalla fallita.Al riguardo è sufficiente ricordare che viene in rilievo il fallimento di unasocietà a responsabilità limitata, dunque di un ente al quale gli stessi proprietarihanno ritenuto di assegnare, anche formalmente, natura di impresa commerciale,svolta in forma collettiva.In ogni caso vale il principio per cui il giudice penale, investito del giudiziorelativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267,non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presuppostooggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerentialle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.3.2. Sono fondati, invece, i motivi strettamente inerenti ai caratteri dellafattispecie delittuosa oggetto di condanna attinti dai principi di seguitoanaliticamente esposti, con la precisazione che solo quelli sono i principi rilevanti,mentre gli altri, pur introdotti con il ricorso, attengono ad aspetti non pertinenti.Tra questi ultimi, ad esempio, va annoverato il tema del nesso eziologico tracondotta e fallimento, che tocca un profilo estraneo alla struttura della fattispecieincriminatrice.Per cogliere le problematiche in rilievo occorre muovere dall’analisi deglielementi costitutivi dei reati puniti dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.Tale norma, infatti, contempla due autonome fattispecie delittuose, che sidifferenziano, oltre che per la natura delle condotte incriminate, anche per ladiversa struttura dell'elemento soggettivo (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza).La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzioneo falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiedeil dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall. A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolospecifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie daquella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentaleprevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).L’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) puòessere anche “parziale” e tale nozione ricomprende, oltre alla mancata istituzionedi uno o più libri contabili, anche l’ipotesi della “materiale” esistenza dei libricontabili che però sono stati “lasciati in bianco”.La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita. Questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Quanto alla “falsificazione”, che in apparenza sembra connotare entrambe lefattispecie, va tracciata la seguente linea di demarcazione: la condotta difalsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarottadocumentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, maconsiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile giàdefinitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarottadocumentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologicocontestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria didati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dativeri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descrittedalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) leggefall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, va precisato che rientra nella ipotesi “a dologenerico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consistanon nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente, per tale ragione è richiesta unaspecifica direzione della volontà.In siffatta ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.Va ulteriormente precisato che le due diverse fattispecie possono convivere,in relazione non alla medesima condotta (rispetto alla quale si pongono in rapportodi alternatività), ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo.3.3. Nel caso in rassegna gli esiti delle scansioni processuali presentanosignificative peculiarità.3.3.1. Le problematiche insorte sono frutto della modalità attraverso cui èstata congegnata la contestazione, molto distante dal modello, imperniato suiprincipi di chiarezza e precisione, disegnato dal codice di rito.Il capo di imputazione è strutturato in maniera estremamente generica, poichési limita a riprodurre il mero dato letterale della disposizione incriminatrice:«imputati del reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall, perché, nellequalità rispettivamente rivestite nella [OSCURATO:SOCIETA]., società dichiarata fallita dalTribunale di Torino con sentenza del 24 luglio 2024, con lo scopo di recare a sé oad altri un ingiusto profitto “o” di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano,distruggevano o falsificavano, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili,o li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio odel movimento degli affari, cosicché cagionavano un deficit fallimentare pari adeuro 959.623,97, interamente non giustificato contabilmente».Come è agevole rilevare, l’editto accusatorio non contiene alcuna descrizionedello specifico fatto storico, inteso come accadimento naturalistico, oggetto diaddebito: non indica quali scritture contabili sarebbero mancanti (nel caso dellabancarotta specifica); non precisa quali scritture contabili esistenti sarebbero statefalsificate e su cosa e come sarebbe stata realizzata la falsificazione (nel caso dellabancarotta generale).L’unico riferimento concreto riguarda l’ammontare del passivo, vale a dire undato, rappresentato come “evento” del reato, non pertinente alla struttura dellafattispecie.A fronte di tale indeterminatezza, il processo non ha conosciuto alcuno deirimedi funzionali, progressivamente diversificati alla luce dei plurimi interventidella Corte costituzionale, volti a garantire l'effettività del principio di necessariaaderenza del fatto storico all'imputazione formulata (cfr. sul punto Sezioni Uniten. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella).Invero non si è registrato alcun intervento da parte del giudice per l’udienzapreliminare, il quale non si è avvalso del meccanismo delineato dalla citatapronuncia delle Sezioni Unite Battistella (l’udienza preliminare è stata celebrata indata anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022).Tale situazione si è tradotta nella nullità (definita “relativa” dalle Sezioni UniteBattistella, cfr. § 6, pag. 7) del decreto che dispone il giudizio, vizio mai eccepito,però, dalle difese.L’imputazione è rimasta immutata anche nel corso del giudizio dibattimentaledi primo grado, dato che il Pubblico ministero non ha fatto ricorso ai poteri diintegrazione e modificazione riconosciuti dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.Di conseguenza il processo è proseguito e si è concluso sulla basedell’imputazione originaria.3.3.2. Soltanto nel momento finale della decisione si è registrato un interventodel giudice diretto ad assicurare la corrispondenza dell'imputazione a quantoemergente dagli atti, così da rendere il processo rispondente, almeno nel suoepilogo, all’esigenza insopprimibile di garanzia del diritto di difesa dell'imputato edell'effettività del contraddittorio.La sentenza di primo grado — dovendo necessariamente calare lacontestazione sulle emergenze presenti agli atti del fascicolo (in sostanza lerelazioni del curatore ex art. 33 legge fall. definite, a pagina 2 della sentenza diprimo grado, “elaborati modesti sotto ogni punto di vista”) — ha individuato il fattostorico oggetto del processo nell’omessa tenuta della contabilità dal 2012 fino alladata del fallimento.Quindi ha valutato la riconducibilità di quel fatto all’ipotesi di bancarottafraudolenta documentale c.d. specifica (sciogliendo così l’alternativa insita nelcapo di imputazione), rispetto alla quale ha escluso la sussistenza dell’elementosoggettivo così ragionando: “se veramente gli imputati avessero inteso conseguireun profitto ingiusto, ovvero nuocere ai creditori, essi avrebbero soppresso lescritture relative agli anni 2007/2011, cioè agli anni in cui, con le due onlus inpiena attività, erano stati incamerati i fondi regionali ed era stata commessa lasopra descritta fraudolenta evasione contributiva/fiscale” (pag. 7 sentenza diprimo grado).Il Tribunale ha ravvisato, dunque, gli estremi del meno grave delitto dibancarotta documentale semplice, che ha dichiarato estinto per prescrizione.Ne consegue che, a fronte di una contestazione del tutto generica, il Tribunale,in base agli atti conosciuti e conoscibili dalla difesa, ha provveduto alla“determinazione” del fatto storico.In altre parole, la pronuncia di primo grado ha tracciato il perimetro precisodel thema decidendum circoscrivendolo all’omessa tenuta della contabilità dal2012 alla data del fallimento.La conclusione non pregiudica i poteri del Pubblico ministero, il quale avrebbepotuto fare ricorso alle facoltà integrative e modificative previste dal codice di rito,anche, eventualmente, per calibrare la contestazione sulle emergenzedibattimentali. Ciò non ha fatto, quindi, in sostanza ha accettato di rimettersitotalmente al giudizio del Tribunale.Con questa precisa consapevolezza, vanno valutati i successivi sviluppiprocessuali, e ciò anche nell’ottica del principio ineludibile, fissato a livellosovranazionale, della prevedibilità delle decisioni.3.3.3. Nel proporre appello il Procuratore generale ha criticato la decisione dinon riconoscere il dolo specifico per le condotte ascrivibili alla bancarottafraudolenta documentale specifica (unica esaminata dal Tribunale) e ha ipotizzatoanche la possibile configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentalegenerica.La parte pubblica non ha devoluto alcuna questione della delimitazione delthema decidendum e non ha sollevato specifica contestazione sulla determinazionedel fatto così come fissato dal Tribunale.Discende che si è consolidato, per il formarsi di una preclusione sul punto,l’oggetto del processo riferito al fatto storico dell’omessa tenuta della contabilitàdal 2012 alla data del fallimento.Va affermato, dunque, il principio secondo cui nel caso di decreto che disponeil giudizio concernente un fatto indeterminato, qualora la difesa non ne eccepiscala nullità e il Pubblico ministero, nel corso del processo, non eserciti i poteriintegrativi e modificativi attribuitigli dall’ordinamento, l’oggetto del processorimane determinato e delimitato dalla sentenza di primo grado sulla scorta deglirispetto del principio di prevedibilità delle decisioni. Eventuali omissioni o illogicitàdella motivazione rispetto alla fattispecie contestata, così intesa e delimitata,possono essere dedotte dall’interessato solo con censure specifiche.3.3.4. Sviluppando questi rilievi, si ottiene che la cognizione del giudice diappello poteva (e doveva) essere circoscritta solo al “fatto” (inteso comeaccadimento naturalistico) indicato dal Tribunale, non potendosi estendere a fattistorici diversi e ulteriori eventualmente introdotti da prove assunte nel giudizio diappello (come, ad esempio, l’eventuale falsificazione della contabilità formalmentetenuta fino al 2012).La sentenza della Corte di appello, qui impugnata, non lascia comprenderequali siano gli elementi fattuali posti a base della decisione.Difatti, dopo aver ripercorso le emergenze probatorie (arricchitesi in appellodell’esame di un consulente tecnico del pubblico ministero), la decisione affermache l’omessa tenuta della contabilità sin dal gennaio 2012 - “che faceva seguito auna tenuta tutt’altro che trasparente già negli anni precedenti”- è sorretta dallavolontà di occultare le distrazioni, ma anche “sul piano più generale [dalla volontà]di non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita,per il quale, come correttamente sostenuto dall’appellante, si richiede il solo dologenerico” (cfr. pag. 6).In tal modo, sotto il profilo processuale, non si evince se il limite cognitivo siastato rispettato o meno.Sotto il profilo sostanziale, risulta, comunque, un errore nell’applicazione dellenorme, poiché la Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mistaalternativa della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma primo, n. 2,legge fall., ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima,trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima.3.4. Dal complesso degli argomenti esposti discende la fondatezza, nei terminisopra chiariti, del quinto, sesto, settimo e nono motivo di ricorso, che attengonoagli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta documentale.È fondato anche il quarto motivo, incentrato sulla contestazione della qualificadi amministratore di fatto, dato che, a fronte del proscioglimento di primo grado,il giudice di appello avrebbe dovuto affrontare il tema, senza darlo per assodatocome invece ha fatto.Sono infondati il secondo, il terzo e l’ottavo motivo in quanto involgenti aspettinon pertinenti al thema decidendum.Rimane assorbito il primo motivo, dato che, per stabilire se si sia verificata omeno una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorreprima aver compreso quale sia la condotta interessata dalla pronuncia di condannaassunta dal giudice di appello.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito precisati.4.1. Il secondo motivo è fondato per le medesime considerazioni già espostenell’esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il primo è assorbito per le stesse ragioni.4.2. Il secondo motivo è fondato anche nella parte in cui lamenta vizioargomentativo sul coefficiente psicologico riferibile al prestanome.4.2.1. La Corte di appello non analizza la veste assunta da ciascun imputato e,come non si è preoccupata di indicare gli elementi dimostrativi del ruolo diamministratore di fatto ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], neppure si perita di enucleare icaratteri di quello in concreto assunto dall’amministratore formale [OSCURATO:PERSONA].Nel caso in cui alla qualifica di amministratore di diritto non dovesserocorrispondere i relativi poteri, sorge la questione indicata in esordio, che deveessere affrontata secondo le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte (cfr.per tutte Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]).4.2.2. È pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria nonconsenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt.216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altriè il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta econservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017,Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri inconcreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano difatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilaresull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dallaresponsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020,Marelli, Rv. 280133).Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità perl'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettantoautomaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotteincriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta edell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ed è questo il sensodell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di legittimitàche richiede la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concretadella consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altriun ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti alprincipio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez.5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013,dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, nonmassimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5,n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in unaunità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario chel’amministratore formale nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato siaconsapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante, decidadi non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitareche ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 –01).Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della caricacostituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per lasussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze incui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologicotipico. Ma, per l'appunto, solo l'analisi delle circostanze concrete del fatto puòrestituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compitodel giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specificheragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratoreformale abbia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nellarealizzazione del reato4.2.3. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deveconvenirsi con il ricorrente sul fatto che la motivazione della sentenza trascuracompletamente il tema.5. Discende l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Il giudice di rinvio dovrà porre rimedio agli errori e alle lacune motivazionalidella sentenza qui impugnata.E se ritenesse di dover riformare la decisione di proscioglimento assunta dalTribunale — previa rinnovazione istruttoria alle condizioni previste dall’art. 603,comma 3-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020, dep. 2021,Marino, Rv. 280257 - 01) — dovrà: chiarire il ruolo assunto da ciascun imputato;indicare in maniera specifica le condotte che si ritengono dimostrate nelcircoscritto ambito fattuale definito dal Tribunale; raccordare i fatti oggetto diprova alle specifiche fattispecie di reato; individuare gli elementi sintomatici deldolo specifico (nel caso venga ritenuta l’ipotesi della bancarotta fraudolentadocumentale c.d. specifica), confrontandosi, su questo punto, con le ragioni (diesclusione dell’elemento soggettivo) espresse dal Tribunale; esaminarel’eventuale posizione di prestanome di [OSCURATO:PERSONA], occupandosi del relativocoefficiente psicologico. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22240/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris