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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 35873/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso15970/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bettoni -controricorr ent e – avverso la sentenza dellla CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 490/2019 depositata il 20/03/2019; RG 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] si duole delle determinazioni adottate in suo danno dalla Corte d'Appello di Brescia che, attinta dal medesimo per sentir dichiarare non dovute alla [OSCURATO:PERSONA] di Credito cooperativo soc. coop. le somme iscritte a debito della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era stato amministratore e per cui aveva prestato fideiussione, con la sentenza riportata in epigrafe ha rigettato l'appello del Rubes nella parte in cui questo aveva reclamato la liberazione per eccesso di credito ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. ed ha dichiarato inammissibile il motivo di appello volto a denunciare la nullità del contratto di fideiussione per violazione delle norme in materia di concorrenza.

In particolare, motivando le proprie ragioni, la Corte territoriale ha fatto considerare, quanto alla prima doglianza, come alla luce delle risultanze trasfuse nella CTU non fosse rilevabile alcuna violazione del dovere pure segnalato dalla sentenza 21730/2010 di questa Corte, atteso che, dopo la dismissione da parte del Rubes di ogni carica sociale, la banca non aveva più erogato finanziamenti in favore della Crono né aveva consentito che la stessa aggravasse la propria esposizione debitoria; e quanto alla seconda, che, benché la denunciata nullità fosse rilevabile d'ufficio, nondimeno gli atti di causa non ve ne davano motivo non essendo allegati né provati gli elementi di fatto in ragione dei quali il rilievo ex officio si sarebbe resopossibile.

Per la cassazione di detta sentenza il Rubes si vale di due motivi seguiti da memoria, a cui resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 2.Il primo motivo di ricorso , con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 cod. civ. perché erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto di escluderne la ravvisabiltà nella convinzione che, dopo la cessazione del Rubes da ogni incarico sociale, la condizione patrimoniale della società non si fosse aggravata essendosi la banca astenuta dal dar corso a nuove operazioni di credito in favore della debitrice, quando al contrario, come raccomandato dal citato precedente di questa Corte si sarebbe dovuto aver riguardo al modo in cui il creditore aveva gestito il rapporto con la debitrice, non ha fondamento e può essere pertanto respinto, sicché la doglianza rifluisce alfine in una mera postulazione di fatto.

3. Non dubita, infatti, il collegio che nel disegno ricognitivo messo a fuoco dal citato precedente di questa Corte, che correla la fattispecie delineata dall'art. 1956 cod. civ. al principio prudenziale enucleato dal dettato dell'art. 1461 cod. civ., la liberazione del fideiussore sia procurata non solo dal fatto che il creditore "faccia credito" al debitore a rischio di insolvenza, non interrompendo i flussi di cassa in suo favore o dando seguito a nuove richieste di fondi, ma anche quando, venendo meno agli obblighi di diligenza e di correttezza che vanno osservati segnatamente in relazione alla posizione del fideiussore inconsapevole, il creditore si astenga dall'adottare quelle iniziative, rese possibili dall'ordinamento, che consentano di porre termine al rapporto e di impedire così ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero ulteriormente l'esposizione debitoria del garantito.

4. Il collegio, peraltro, non dubita neppure che la Corte bresciana si sia esattamente attenuta al comando de quo: essa, infatti, non si è solo limitata a registrare sulla scorta della risultanze della CTU che nessuna ulteriore operazione di credito era stata posta in essere nei RG 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli confronti della società dopo la fuoriuscita del Rubes da ogni incarico sociale, ma, mostrandosi pienamente consapevole dell'autorevolezza di quel comando, si è data pure cura di annotare che, di seguito a ciò, non era stato consentito alla debitrice neppure di «approfondire la sua esposizione debitoria», di tal ché l'escussione della garanzia, a cui la banca aveva proceduto con l'intimazione di pagamento notificata al Rubes, era volta unicamente a recuperare i crediti derivanti da anticipazioni effettuate in epoca precedente e che dunque non potevano non rientrare nella garanzia prestata da chi sino alla dismissione dalla carica, era stato amministratore della società.

Infondata, perciò, in punto di diritto, la doglianza anela indirettamente ad una rivalutazione di un punto di fatto della vicenda, a cui non può però procedere questa Corte che non è,come noto,giudice del fatto sostanziale.

5. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345. comma 2, cod. proc. civ. con riferimento all'art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287 perché la Corte d'Appello aveva erroneamente escluso di poter rilevare la nullità della fideiussione per la contrarietà alla normativa anticoncorrenziale, dovuta alla uniformità delle condizioni contrattuali adottate da tutti gli operatori bancari, non essendo a suo dire rilevabile dagli atti di causa, quantunque la fideiussione azionata nei confronti del ricorrente contenesse tutte le clausole censurate dal provvedimento 55 della Banca d'Italia, non ha fondamento e può essere pertanto respinto, sicché la doglianza rifluisce alfine in una mera postulazione di fatto.

6. E' invero convinzione di questa Corte che il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale sia ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le RG 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito (Cass., Sez.

IV, 23/11/2021, n. 36353).

7. La Corte bresciana si è esattamente attenuta a questo indirizzo, sicché, laddove essa ha escluso che la nullità denunciata non emergesse «dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa», ha espresso un giudizio di fatto insuscettibile di rimeditazione in questa sede, non essendo la Corte di Cassazione, come si è dianzi precisato giudice del fatto sostanziale.

8. Il ricorso va dunque respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.11.2023.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso15970/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bettoni -controricorr ent e – avverso la sentenza dellla CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 490/2019 depositata il 20/03/2019; RG 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] si duole delle determinazioni adottate in suo danno dalla Corte d'Appello di Brescia che, attinta dal medesimo per sentir dichiarare non dovute alla [OSCURATO:PERSONA] di Credito cooperativo soc. coop. le somme iscritte a debito della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era stato amministratore e per cui aveva prestato fideiussione, con la sentenza riportata in epigrafe ha rigettato l'appello del Rubes nella parte in cui questo aveva reclamato la liberazione per eccesso di credito ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. ed ha dichiarato inammissibile il motivo di appello volto a denunciare la nullità del contratto di fideiussione per violazione delle norme in materia di concorrenza. In particolare, motivando le proprie ragioni, la Corte territoriale ha fatto considerare, quanto alla prima doglianza, come alla luce delle risultanze trasfuse nella CTU non fosse rilevabile alcuna violazione del dovere pure segnalato dalla sentenza 21730/2010 di questa Corte, atteso che, dopo la dismissione da parte del Rubes di ogni carica sociale, la banca non aveva più erogato finanziamenti in favore della Crono né aveva consentito che la stessa aggravasse la propria esposizione debitoria; e quanto alla seconda, che, benché la denunciata nullità fosse rilevabile d'ufficio, nondimeno gli atti di causa non ve ne davano motivo non essendo allegati né provati gli elementi di fatto in ragione dei quali il rilievo ex officio si sarebbe resopossibile. Per la cassazione di detta sentenza il Rubes si vale di due motivi seguiti da memoria, a cui resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 2.Il primo motivo di ricorso , con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 cod. civ. perché erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto di escluderne la ravvisabiltà nella convinzione che, dopo la cessazione del Rubes da ogni incarico sociale, la condizione patrimoniale della società non si fosse aggravata essendosi la banca astenuta dal dar corso a nuove operazioni di credito in favore della debitrice, quando al contrario, come raccomandato dal citato precedente di questa Corte si sarebbe dovuto aver riguardo al modo in cui il creditore aveva gestito il rapporto con la debitrice, non ha fondamento e può essere pertanto respinto, sicché la doglianza rifluisce alfine in una mera postulazione di fatto. 3. Non dubita, infatti, il collegio che nel disegno ricognitivo messo a fuoco dal citato precedente di questa Corte, che correla la fattispecie delineata dall'art. 1956 cod. civ. al principio prudenziale enucleato dal dettato dell'art. 1461 cod. civ., la liberazione del fideiussore sia procurata non solo dal fatto che il creditore "faccia credito" al debitore a rischio di insolvenza, non interrompendo i flussi di cassa in suo favore o dando seguito a nuove richieste di fondi, ma anche quando, venendo meno agli obblighi di diligenza e di correttezza che vanno osservati segnatamente in relazione alla posizione del fideiussore inconsapevole, il creditore si astenga dall'adottare quelle iniziative, rese possibili dall'ordinamento, che consentano di porre termine al rapporto e di impedire così ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero ulteriormente l'esposizione debitoria del garantito. 4. Il collegio, peraltro, non dubita neppure che la Corte bresciana si sia esattamente attenuta al comando de quo: essa, infatti, non si è solo limitata a registrare sulla scorta della risultanze della CTU che nessuna ulteriore operazione di credito era stata posta in essere nei RG 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli confronti della società dopo la fuoriuscita del Rubes da ogni incarico sociale, ma, mostrandosi pienamente consapevole dell'autorevolezza di quel comando, si è data pure cura di annotare che, di seguito a ciò, non era stato consentito alla debitrice neppure di «approfondire la sua esposizione debitoria», di tal ché l'escussione della garanzia, a cui la banca aveva proceduto con l'intimazione di pagamento notificata al Rubes, era volta unicamente a recuperare i crediti derivanti da anticipazioni effettuate in epoca precedente e che dunque non potevano non rientrare nella garanzia prestata da chi sino alla dismissione dalla carica, era stato amministratore della società. Infondata, perciò, in punto di diritto, la doglianza anela indirettamente ad una rivalutazione di un punto di fatto della vicenda, a cui non può però procedere questa Corte che non è,come noto,giudice del fatto sostanziale. 5. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345. comma 2, cod. proc. civ. con riferimento all'art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287 perché la Corte d'Appello aveva erroneamente escluso di poter rilevare la nullità della fideiussione per la contrarietà alla normativa anticoncorrenziale, dovuta alla uniformità delle condizioni contrattuali adottate da tutti gli operatori bancari, non essendo a suo dire rilevabile dagli atti di causa, quantunque la fideiussione azionata nei confronti del ricorrente contenesse tutte le clausole censurate dal provvedimento 55 della Banca d'Italia, non ha fondamento e può essere pertanto respinto, sicché la doglianza rifluisce alfine in una mera postulazione di fatto. 6. E' invero convinzione di questa Corte che il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale sia ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le RG 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito (Cass., Sez. IV, 23/11/2021, n. 36353). 7. La Corte bresciana si è esattamente attenuta a questo indirizzo, sicché, laddove essa ha escluso che la nullità denunciata non emergesse «dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa», ha espresso un giudizio di fatto insuscettibile di rimeditazione in questa sede, non essendo la Corte di Cassazione, come si è dianzi precisato giudice del fatto sostanziale. 8. Il ricorso va dunque respinto. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.11.2023. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 15970/19Rubes-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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